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Giunta per il regolamento
DETERMINAZIONE N. 11 DEL 19 NOVEMBRE 2013 - 4 FEBBRAIO 2014
Prerogative del relatore e correlatore ed esame degli emendamenti
Il Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del 29 dicembre 2011, di seguito definito "Regolamento" ha, come noto, significativamente inciso in materia di disciplina della presentazione, esame e messa in votazione degli emendamenti ai progetti di legge all'ordine del giorno dell'assemblea legislativa. In tema di presentazione degli emendamenti, premesso che, in funzione di valorizzazione (e richiamo) al ruolo istruttorio delle Commissioni consiliari referenti, l'articolo 57 del Regolamento esordisce prevedendo come "gli emendamenti sono di regola presentati e svolti nelle commissioni", si dispone come, solo limitatamente agli "ulteriori emendamenti", è prevista la presentazione al "Presidente del Consiglio regionale entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso". Specifica e differenziata, sotto il profilo della facoltà di presentazione di emendamenti, è la posizione del relatore e del correlatore, cui è riconosciuta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 59 la possibilità di "presentare emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo al quale sono riferiti". Facoltà che discende dalla funzione istituzionale che è riconosciuta a tali figure. Infatti pur non avendo il Regolamento recepito modelli di derivazione parlamentare, fatti propri a livello di altri regolamenti regionali e che formalizzano espressamente la figura del relatore quale "riferimento istituzionale nello svolgimento del procedimento legislativo" dalla fase dell'avvio del procedimento legislativo fino alla fase di esame ed approvazione da parte dell'aula, non può non evidenziarsi come dall'esame del Regolamento il ruolo e la figura del relatore e correlatore si connotino anche per profili istituzionali cui il Regolamento riconduce il conferimento di specifiche responsabilità e connesse prerogative. Il riferimento è alle disposizioni di cui all'articolo 20 bis del Regolamento, ai sensi del quale i relatori riferiscono al Consiglio in ordine alle risultanze dei lavori istruttori della commissione consiliare referente, così riassumendo il lavoro svolto e se del caso esponendo le diverse letture e posizioni emerse, alla connessa previsione di cui all'articolo 52 comma 1, ai sensi della quale i relatori dispongono in sede di intervento di tempi differenziati, e maggiorati, rispetto agli altri consiglieri, alla facoltà ad essi riconosciuta dall'articolo 56 comma 2, di ulteriore intervento, a seguito della chiusura della discussione generale. Da tale ricostruzione di ruolo e figura dei relatori non può non discendere una conseguente lettura delle specifiche attribuzioni dei relatori in tema di poteri emendativi, ritenendosi che il relatore e correlatore: a) operano in veste di consigliere, e nell'esercizio delle relative attribuzioni di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 59, in sede di presentazione di emendamenti fino al giorno precedente ("entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente") a quello di svolgimento della seduta di calendarizzazione del punto all'ordine del giorno del Consiglio regionale; b) operano nell'esercizio della facoltà di cui al comma 3 dell'articolo 59, prioritariamente in funzione della definizione, anche sulla base delle risultanze dell'esame e della discussione svoltasi nella fase di trattazione da parte dell'aula, di forme di raccordo e sintesi, anche politica, del tema e del testo all'esame dell'assemblea; tale facoltà, non a caso, sotto il profilo della sua estensione temporale, non conosce limite alcuno, se non a fronte della messa in votazione del testo medesimo. Venendo all'aspetto dell'esame degli emendamenti, fase anteriore alla loro messa in votazione da parte del Presidente della assemblea, occorre richiamare la attenzione sulle espresse ed inequivoche previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 59 del Regolamento che ne prevede in quanto "emendamenti presentati in Consiglio", e con ciò intendendosi: a) sia gli emendamenti presentati entro le ore dodici e trenta del giorno antecedente a quello di discussione del provvedimento, per i quali il comma 2 prevede come "Copia degli emendamenti è trasmessa alla commissione competente, alla Giunta regionale ed ai consiglieri"; b) sia gli emendamenti di cui al comma 3, ovvero gli emendamenti dei relatori e della Giunta, ivi compresi i sub-emendamenti presentati, ai sensi del comma 4, da ogni altro consigliere entro il termine stabilito dal Presidente, agli emendamenti di cui al comma 3, la "trasmissione alla commissione competente per materia" (oltre che, per gli emendamenti che comportano "aumento di spesa o diminuzione di entrata" alla Prima commissione ai sensi dell'articolo 60, "perchésiano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie") e che "su di essi la Presidenza della Commissione (ed in ordine a significato di tale previsione si richiama la determinazione della Giunta per il regolamento n. 4 del 7 marzo 2012), integrata dal relatore e dal correlatore, esprime un parere al Consiglio"; quanto sopra avvalendosi nelle forme e nei modi di volta in volta ritenuti funzionali all'ulteriore svolgimento dell'iter del procedimento legislativo in assemblea, delle competenti strutture del Consiglio regionale. Le determinazioni assunte dalla Presidenza della commissione come sopra integrata ed assistita, costituiscono, in sede di resa del relativo parere ai sensi del comma 7 dell'articolo 59 del Regolamento, anche elemento di valutazione nella disponibilità del Presidente dell'Assemblea per la disamina in ordine al ricorrere delle fattispecie di inammissibilità degli emendamenti medesimi, di cui all'articolo 63 del Regolamento e la conseguente messa in votazione degli emendamenti medesimi. In conclusione, la Giunta per il Regolamento ribadisce: a) la facoltà riconosciuta a relatore e correlatore – al pari della Giunta regionale – deve intendersi correlata e funzionale all'esercizio delle funzioni istituzionali ad essi assegnata dalle norme e dalla prassi e, quindi, in correlazione al testo in esame e all'emergere, nel corso dell'esame assembleare, di specifiche esigenze emendative, di natura sia tecnica che politica, condivise dalle parti che ai relatori e correlatori hanno conferito il mandato; b) la obbligatorietà, da parte della Presidenza della Commissione referente, integrata dal relatore e dal correlatore, di formare, prima dell'inizio dei lavori del Consiglio regionale, il proprio parere sugli emendamenti presentati dai consiglieri "entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente", tenuto conto anche della loro correlazione con il testo all'esame dell'aula, evidenziando, per gli emendamenti comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata le previsioni di cui all'articolo 60 del Regolamento; c) la obbligatorietà, da parte della Presidenza della Commissione referente, integrata dal relatore e dal correlatore, del parere sugli emendamenti presentati in Consiglio (articolo 59, comma 7) evidenziando, per gli emendamenti comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata le previsioni di cui all'articolo 60 del Regolamento; d) la facoltà, in capo esclusivamente del Presidente dell'Assemblea, di negare l'accettazione degli emendamenti di cui trattasi, anche sulla base del succitato parere della Presidenza della Commissione.