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Giunta per il regolamento
DETERMINAZIONE N. 1 DEL 14 GIUGNO 2016 - NOMINA DEL CORRELATORE
Viene nuovamente sottoposto alla Giunta per il Regolamento il tema delle modalità di individuazione dei relatori sul provvedimento licenziato dalla commissione consiliare per l'esame di aula.
In particolare, nel caso di specie, il tema afferisce alle modalità con le quali la opposizione può individuare e nominare il proprio relatore, nonché al connesso tema della platea dei soggetti cui l'incarico, vuoi di relatore, vuoi di correlatore sia conferibile.
Come noto il tema della "Nomina del correlatore di minoranza" è già stato oggetto di una pronuncia della Giunta per il regolamento (parere n. 3 del 10 maggio 2012) che ha ritenuto la disposizione dell'articolo 20 bis comma 2 dell'allora regolamento del Consiglio regionale "de plano, scevra di particolari difficoltà" ritenendo che la locuzione "non hanno espresso voto favorevole" usata al posto dell'alternativa "hanno espresso voto contrario", "è da intendersi nel senso che il correlatore di minoranza, a prescindere dal gruppo consiliare di appartenenza nell'ambito della minoranza, è individuato tra coloro che abbiano votato in senso contrario o si siano astenuti".
Il tema viene oggi riproposto con riferimento a diversa fattispecie di espressione di voto, ed in particolare con riferimento alla non partecipazione al voto, previa dichiarazione di voto non favorevole.
Preliminare ad ogni considerazione è la puntuale ricostruzione del quadro normativo.
L'articolo 21 dello Statuto prevede (comma 2), che "Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente, designa un relatore ed un correlatore, secondo le modalità previste dal Regolamento" affidandone al Regolamento medesimo la "disciplina del ruolo e delle funzioni" e "assegnando comunque ad entrambi le medesime prerogative e tempi di intervento".
Ad esso rimanda l'articolo 47, comma 1, lettera e) dello Statuto, che nell'ambito delle prerogative proprie della opposizione, prevede, la "designazione, per ogni progetto di legge, di un rappresentante delle minoranze quale relatore o correlatore, secondo quanto previsto dall'articolo 21 comma 2".
Conseguentemente il Regolamento del Consiglio regionale così ha disposto:
"Articolo 68 - Nomina dei relatori
1. Per ogni progetto di legge o di regolamento nonché per ogni proposta di provvedimento amministrativo e in generale per ogni argomento si cui sia richiesta una relazione al Consiglio, al termine dei lavori, la commissione ..... designano un relatore e, ove richiesto, un correlatore, che riferiscono in Consiglio".
2. In caso di voto non unanime, il correlatore è individuato tra coloro che non hanno espresso voto favorevole".
Ed è sulla previsione del Regolamento, nella ipotesi di voto non unanime (laddove un voto unanime determina il venire meno della ratio della nomina di un correlatore) che non può, nuovamente, non appuntarsi la attenzione della Giunta per il Regolamento, atteso che, si ribadisce, il Regolamento non parla, puntualmente, di voto non favorevole ma con formulazione lata e generica parla di "coloro che non hanno espresso voto favorevole". Si intende in altri termini evidenziare che, nel mentre la espressione di voto favorevole è per sua definizione vincolata nella forma, ovvero non può che conoscere una ed una sola modalità univoca di formulazione (ovvero il voto favorevole reso in seduta), la espressione di un voto non favorevole può essere resa in diverse forme.
Atteso il dato letterale del Regolamento, cui lo Statuto ha rinviato per la disciplina del punto, e la sua formulazione, non può pertanto che riconoscersi piena libertà di forma nella individuazione delle diverse possibili soluzioni di espressione di voto non favorevole, o per meglio dire, in aderenza al dettato regolamentare, di non espressione di voto favorevole.
E ciò assorbe anche la ipotesi di consigliere che, partecipante alla seduta, abbia ritenuto di pronunciarsi in modo non favorevole nei confronti del progetto di legge, facendo seguire a tale dichiarazione di voto, non il voto contrario o il voto di astensione, ma la non partecipazione alle operazioni di voto, anche lasciando i lavori della seduta della Commissione.
A tale tema risulta quindi correlato quello della individuazione della platea dei soggetti cui è conferibile l'incarico di relatore, in ordine al quale si riscontra l'operare di una prassi risalente alla precedente legislatura e che ha trovato significative e reiterate applicazioni anche nella corrente legislatura, di individuazione di relatore e correlatore anche fra soggetti non componenti della commissione referente oltre che tra componenti effettivi della Commissione assenti dalla seduta.
Sul punto e con riferimento al solo tema oggetto di richiesta e di approfondimento nel caso di specie, non può che ribadirsi che ogni componente della commissione, ivi compresi i componenti per delega, può essere individuato quale, rispettivamente relatore e correlatore, in qualsivoglia forma abbia espresso il proprio voto sull'argomento all'esame della commissione e licenziato per l'Aula.
Nel senso di tale parere e relativa determinazione, le Commissioni consiliari sono tenute a conformare i propri lavori e, in prima applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, operare sul punto in riassunzione delle proprie deliberazioni.