dettaglio-attogiunta - crv
Giunta per il regolamento
DETERMINAZIONE N. 3 DEL 6 DICEMBRE 2017
L'istituto della Commissione di inchiesta e la disciplina dell'articolo 36 del Regolamento: la riservatezza dei lavori della Commissione di inchiesta e la partecipazione dei consiglieri.
Viene richiesto alla Giunta per il Regolamento, in costanza di lavori della Commissione di inchiesta per le acque inquinate del Veneto in relazione alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (cosiddetta Commissione PFAS), istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 15 maggio 2017 ed oggetto di propria determinazione di proroga della durata dei suoi lavori, di pronunciarsi sulla interpretazione degli articoli del Regolamento del Consiglio regionale che disciplinano funzioni e operatività delle commissioni speciali di inchiesta.
Il tema attiene, in particolare, alla richiesta "trasparenza" dei lavori della Commissione di inchiesta e alla partecipazione ai suoi lavori di consiglieri regionali non individuati quali componenti della medesima, nonché, più in generale, alle modalità di definizione della conduzione dei suoi lavori e alle determinazioni a tal fine connesse, alla luce della disciplina regolamentare vigente (articolo 36) ed in sua interpretazione.
L'istituto della Commissione di inchiesta e la disciplina dell'articolo 36 del Regolamento del Consiglio regionale.
Come noto l'istituto delle commissioni di inchiesta, che trova a livello parlamentare nazionale un suo espresso riferimento costituzionale, è stato oggetto negli ordinamenti regionali, in carenza di riferimenti costituzionali, di previsioni a livello statutario con disciplina definita in sede di regolamenti consiliari; quanto sopra sulla base di un univoco orientamento dottrinale per il quale è pacificamente ammesso che i consigli regionali, in quanto assemblee elettive investite di poteri normativi e deliberativi, abbiano facoltà di dare vita a procedimenti specificatamente diretti alla acquisizione di elementi di conoscenza e valutazione ai fini dell'esercizio delle loro competenze istituzionali.
E' stato osservato come, se il Consiglio regionale è l'organo costituente massima espressione rappresentativa della intera comunità regionale, deve avere riconosciuta la possibilità di attivare specifici procedimenti diretti alla acquisizione di dati ed elementi informativi di conoscenza e valutazione, al fine di poter esercitare in autonomia le proprie attribuzioni.
Alle commissioni di inchiesta regionali, peraltro, non sono riconoscibili , in carenza di espressa previsione costituzionale, i poteri di inchiesta propri delle omologhe commissioni parlamentari: e ciò ridonda in una sostanziale differenza nelle concrete prerogative delle commissioni di inchiesta regionale funzionali all'espletamento del proprio mandato; prerogative conoscitive che se possono ampiamente esplicarsi nei confronti della amministrazione regionale e degli enti che ad essa afferiscono, nei confronti dei soggetti giuridici esterni non sono corredate da alcun strumento giuridico tantomeno in forma di coazione, dovendosi confidare esclusivamente sulla volontarietà della deposizione e/o della esibizione della documentazione.
In altri termini l'attività di inchiesta non si configura, nè altrimenti potrebbe, non essendo assistita dalle prerogative proprie della attività di inchiesta parlamentare, come funzione autonoma dei consigli regionali, ma quale potere connaturato alle funzioni istituzionali proprie delle assemblee elettive regionali, e quindi strumentale al loro esercizio.
E da tale carattere strumentale delle inchieste consiliari discende il rinvio per la loro disciplina, operato dall'articolo 36 del Regolamento, alle previsioni regolamentari ed in particolare alle previsioni proprie dei lavori delle commissioni consiliari, e limitatamente alle relative modalità, atteso che invece, la individuazione dei compiti, delle materie, della composizione stessa della commissione sono definiti in sede di istituzione della commissione medesima, ai sensi del secondo comma dell'articolo 45 dello Statuto.
Sulla "riservatezza/segretezza" dei lavori della Commissione di inchiesta
Come noto il Regolamento del Consiglio regionale prevede espressamente che le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche (articolo 73) e disciplina espressamente pure le modalità per la ammissione del pubblico (articolo 74).
Diversamente, invece, per i lavori delle commissioni consiliari per i quali non è prevista la pubblicità in via generale; e di ciò può ricavarsi evidenza oggettiva dai lavori preparatori della Commissione per lo Statuto ed il Regolamento, con la significativa riformulazione del testo dell'attuale articolo 35, pur contemplando il regolamento forme notiziali sui lavori delle commissioni, e fra queste la pubblicazione del processo verbale sul sito internet del Consiglio.
Ne consegue come, proprio per il rimando operato dall'articolo 36 del Regolamento alle "modalità previste dal capo", neppure per le commissioni di inchiesta possa porsi il tema della pubblicità delle relative sedute, escluso in via generale per le sedute di tutte le commissioni consiliari: néperaltro ricorre il tema della segretezza, altro e diverso istituto per il quale il Regolamento prevede una disciplina specifica, ovvero (articolo 35 del Regolamento) la decisione a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti rappresentati dai suoi componenti, che peraltro non risulta allo stato deliberato nel caso di specie.
Non disponendo pertanto di un riferimento di disciplina espressa sul punto, rilevano, in ordine ai lavori della Commissione di inchiesta, in connessione con la natura giuridica dell'istituto, le consuetudini interpretative della disciplina regolamentare, come formatesi e consolidatesi nella conduzione e nella assistenza ai lavori delle commissioni di inchiesta nella esperienza del Consiglio regionale.
E tali consolidate consuetudini interpretative, peraltro sempre incontestate, hanno portato ad individuare in forme di riservatezza dei lavori, lo strumento per il più compiuto esercizio della funzione propria della Commissione di inchiesta, risolvendosi la riservatezza dei lavori della commissione in una garanzia di libertà della stessa e di ciascuno dei suoi componenti nell'esercizio dell'attività conoscitiva, come in garanzia di tutela degli stessi auditi e quindi, nel suo insieme, strumentale alla maggiore acquisizione di dati ed elementi conoscitivi, per il più compiuto esercizio della competenze istituzionali della commissione di inchiesta.
Ma tale consuetudine di riservatezza, se si risolve sui singoli atti, non per questo si pone in contrasto con la trasparenza dei lavori della Commissione quale conoscibilità dell'attività della commissione nel suo insieme e nel suo progressivo stato di avanzamento dei lavori, secondo le determinazioni nella disponibilità della commissione medesima.
In ordine all'aspetto del segnalato "allontanamento di consiglieri" da sedute della Commissione.
La commissione di inchiesta è stata costituita dall'Ufficio di presidenza, sentiti i gruppi consiliari, sulla base di quanto previsto dal relativo provvedimento istitutivo come approvato dal Consiglio regionale, con espresso riferimento ad un numero predefinito di consiglieri componenti, di cui 5 in rappresentanza della maggioranza e 4 in rappresentanza della minoranza, assegnando, come da previsione statutaria, la presidenza ad uno dei componenti designati dai gruppi di opposizione.
La partecipazione ai lavori della commissione di inchiesta di consiglieri che non ne costituiscano componenti designati non risulta pertanto in linea con la relativa disciplina e provvedimento istitutivo, che individuano quali componenti della commissione solo ed esclusivamente i componenti a ciò espressamente designati.
Ad essi e soltanto ad essi, sono riconoscibili le prerogative proprie dei componenti della commissione di inchiesta e, tra queste ed a loro garanzia, la insindacabilità nell'esercizio delle relative funzioni; garanzie che non sono invece riconoscibili in capo ad altri soggetti, atteso che non figurano quali componenti della commissione medesima e che risultano tanto più rilevanti nel caso di specie, attesi i compiti alla commissione affidati e gli elementi informativi che il loro espletamento può rimettere nella disponibilità e quindi nella responsabilità dei consiglieri medesimi.
Né si ritiene possa a tal fine valere ed essere invocato per ammettere la partecipazione di altri soggetti, siano pure essi consiglieri regionali, il rimando operato dall'articolo 36 del Regolamento alle "modalità previste dal presente Capo" (ovvero al Capo dedicato alle commissioni consiliari), trattandosi appunto di modalità di lavori e non di partecipazione, nétantomeno di composizione della commissione di inchiesta.
D'altro canto non può non evidenziarsi come le commissioni di inchiesta sono chiamate a concludere i propri lavori con la stesura di una relazione, anche accompagnata da eventuali relazioni di minoranza, sottoposte all'esame del Consiglio regionale e, se ritenuto, accompagnate da atto di indirizzo sottoposti all'esame di approvazione della Assemblea.
In tale sede la commissione di inchiesta regionale istituita dal Consiglio regionale, riferisce in ordine ai suoi lavori ed agli esiti degli stessi, al fine di consentire alla Assemblea e ad ogni suo componente l'esercizio delle prerogative istituzionali di competenza.