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Giunta per il regolamento

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 12 APRILE 2018 - PRIMI CRITERI APPLICATIVI DELL'ART. 123 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ DI ATTI DEL SINDACATO ISPETTIVO


In considerazione del ricorrere di talune fattispecie di atti ispettivi connotati da notevole eterogeneità, tanto nei contenuti quanto nella struttura o nelle dimensioni, degli atti ispettivi e degli atti di indirizzo presentati, si chiede alla Giunta per il Regolamento di determinare dei primi criteri che il Presidente del Consiglio possa adottare nell'esercizio delle sue prerogative di verifica di ammissibilità.

L'articolo 123 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 7 del 3 marzo 2015 stabilisce infatti che "Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio.".

Venendo in particolare agli atti ispettivi, le fattispecie di inammissibilità appaiono pertanto riconducibili a due specie: atti contenenti frasi ingiuriose; atti non conformi alla loro peculiare natura.

Per quanto riguarda le frasi ingiuriose, esse sono quelle idonee ad offendere l'onore o il decoro di una persona.

Per quanto riguarda la non conformità alla natura dell'atto, occorre innanzi tutto ricordare che l'articolo 111 definisce l'interrogazione come la "domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo" e l'articolo 113 definisce l'interpellanza come la "domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale".

Il vaglio di ammissibilità sarà dunque in primo luogo rivolto a verificare la tipicità dell'atto, ovvero la rispondenza tra il contenuto dell'atto e le fattispecie astratte descritte dagli articoli 111 e 113. Sul punto può essere utile tenere conto della prassi pluridecennale applicata dalla Camera dei deputati ed in particolare quanto sintetizzato nella lettera circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996.

Emerge conseguentemente, in prima applicazione, l'esigenza di tenere conto nel giudizio di inammissibilità dei seguenti molteplici aspetti idonei a rivelare la non conformità dell'atto ispettivo alla sua peculiare natura:

a. struttura dell'atto. Assume particolare rilevanza il rapporto tra motivazioni e premesse ed i quesiti. Eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano funzionali alla identificazione o alla costruzione dei quesiti posti alla Giunta. Non sono invece ammesse qualora siano sostanzialmente estranee al quesito, ad esempio in quanto contengano valutazioni o giudizi del presentatore, domande retoriche, o in generale contenuti corrispondenti a quelli tipici di altra tipologia di atto;

b. forma dell'atto. Sono inammissibili gli atti contenenti formulazioni sconvenienti, espressioni non consone alla dignità del Consiglio, ovvero termini ingiuriosi o gratuitamente provocatori, nonché insinuazioni atte ad offendere o recare discredito;

c. caratteristiche del quesito. Non sono ammissibili atti riguardanti questioni non rientranti nella sfera di responsabilità della Giunta nei confronti del Consiglio;

d. tutela della sfera personale di singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono ammissibili atti che contengano imputazioni di responsabilità o giudizi attinenti alla sfera individuale, o lesivi del prestigio delle istituzioni, salvo che tali informazioni non derivino da fonti esterne al Consiglio e la cui pubblicazione sia giuridicamente consentita.

Quanto sopra salvo ed impregiudicato l'esercizio del diritto di critica politica che, secondo lo stesso orientamento consolidato espresso dalla giurisprudenza, ammette la espressione di "opinione meramente soggettiva", "avente per sua natura carattere congetturale", "che non puè, per definizione, pretendersi rigorosamente obbiettiva ed asettica".

La rilevanza di tali molteplici aspetti impone che gli atti di sindacato ispettivo siano formulati in modo sintetico, essenziale e diretto, focalizzandosi sul quesito rivolto alla Giunta; che la loro premessa sia il più concisa possibile e non contenga valutazioni, considerazioni o richiami ad elementi non strettamente collegati al quesito posto.

Potendo essere la lunghezza stessa indice della non conformità ai parametri richiesti, si ritiene utile tenere in considerazione, ai fini dell'ammissibilità degli atti ispettivi, la lunghezza massima prescritta per la Camera dei deputati dalla Giunta per il Regolamento della Camera nel parere del 3 agosto 2016; indicativamente: seicento parole per le interrogazioni, quattrocento parole per le interrogazioni a risposta immediata, ottocento parole per le interpellanze.

In ordine ai profili di tipicità dell'atto ispettivo come sopra esplicitati ed ai quali si rapporta il giudizio di ammissibilità, in quanto trattasi di prime determinazioni assunte in applicazione dell'articolo 123 del Regolamento, le competenti strutture del Consiglio regionale restano a disposizione, anche nella fase di predisposizione degli atti ispettivi, per ogni collaborazione ritenuta utile e funzionale ad una conformazione degli atti medesimi alla presente determinazione.

La questione di inammissibilità è definita motivatamente e tempestivamente.