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Legge regionale 25 giugno 1993, n. 22 (BUR n. 54/1993)

Norme di attuazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, concernente: 'Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso'

Legge regionale 25 giugno 1993, n. 22 (BUR n. 54/1993)

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 APRILE 1982, N. 164, CONCERNENTE: "NORME IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO"

Art. 1 - Interventi dei consultori.

1. In attuazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, l'attività di consulenza di cui all'art. 2, gli accertamenti di cui all'art. 3, l'assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati e un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medicochirurgico, sono a carico del servizio sanitario e vengono garantiti dai consultori pubblici, e dai consultori privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 .

Art. 2 - Trattamento medicochirurgico.

1. Il Servizio sanitario regionale fornisce l'assistenza medicochirurgica complessiva necessaria alla rettificazione di sesso nei casi autorizzati con sentenza del Tribunale.
2. La Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) individua le strutture ospedaliere adeguate all'interno delle quali tali interventi potranno essere effettuati;
b) definisce il corrispettivo delle prestazioni rese ai fini della mobilità sanitaria.
3. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verifica i livelli di attività delle strutture e la loro rispondenza alle esigenze dell'utenza individuando gli opportuni provvedimenti di programmazione su scala regionale.

Art. 3 - Interventi specialistici.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire fra gli interventi medico chirurgico specialistici quelli di cui alla presente legge.

Art. 4 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti alla Regione per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i finanziamenti del Fondo sanitario regionale.


SOMMARIO
Legge regionale 25 giugno 1993, n. 22 (BUR n. 54/1993)

NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 14 APRILE 1982, N. 164, CONCERNENTE: "NORME IN MATERIA DI RETTIFICAZIONE DI ATTRIBUZIONE DI SESSO"



Art. 1 Interventi dei consultori.

1. In attuazione della legge 14 aprile 1982, n. 164, l'attività di consulenza di cui all'art. 2, gli accertamenti di cui all'art. 3, l'assistenza psicologica eventualmente richiesta dagli interessati e un parere sugli interventi necessari ai fini del trattamento medicochirurgico, sono a carico del servizio sanitario e vengono garantiti dai consultori pubblici, e dai consultori privati convenzionati con il servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28 .
Art. 2 Trattamento medicochirurgico.

1. Il Servizio sanitario regionale fornisce l'assistenza medicochirurgica complessiva necessaria alla rettificazione di sesso nei casi autorizzati con sentenza del Tribunale.
2. La Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) individua le strutture ospedaliere adeguate all'interno delle quali tali interventi potranno essere effettuati;
b) definisce il corrispettivo delle prestazioni rese ai fini della mobilità sanitaria.
3. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verifica i livelli di attività delle strutture e la loro rispondenza alle esigenze dell'utenza individuando gli opportuni provvedimenti di programmazione su scala regionale.
Art. 3 Interventi specialistici.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad inserire fra gli interventi medico chirurgico specialistici quelli di cui alla presente legge.
Art. 4 Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti alla Regione per l'attuazione della presente legge si fa fronte con i finanziamenti del Fondo sanitario regionale.


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