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Legge regionale 16 marzo 2018, n. 12 (BUR n. 27/2018)
Disposizioni in materia di tassa automobilistica
Sommario
“Legge regionale 16 marzo 2018, n. 12 (BUR n. 27/2018) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA
Art. 1 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni. (1)
1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all’
articolo 3 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono prorogate per un’ulteriore annualità.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, allocate nel Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” e quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede riducendo di pari importo le spese allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, allocate nel Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” e quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede riducendo di pari importo le spese allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
Note
(
1) Per effetto dell’art. 2 della
legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 l’esenzione del pagamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli adibiti al trasporto delle persone disabili ed anziane di proprietà sia delle organizzazioni di volontariato di cui all’art. 4 della
legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 sia delle associazioni iscritte al registro di cui all’art. 43 della
legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , opera a regime a decorrere del 1° gennaio 2019.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 16 marzo 2018, n. 12 (BUR n. 27/2018) - Testo storico”
S O M M A R I O
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA
Art. 1 - Disposizioni in materia di tassa automobilistica. Esenzioni.
1. Le disposizioni in materia di tassa automobilistica di cui all’articolo 3 della
legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015” sono prorogate per un’ulteriore annualità.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, allocate nel Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” e quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede riducendo di pari importo le spese allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, allocate nel Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” e quantificate in euro 100.000,00 per l’esercizio 2018, si provvede riducendo di pari importo le spese allocate nella Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
SOMMARIO
- Legge regionale 16 marzo 2018, n. 12 (BUR n. 27/2018) (Bilancio) – Testo storico
- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSA AUTOMOBILISTICA