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Legge regionale 13 ottobre 1971, n. 1 (BUR n. 13/1971)
Decentramento degli Organi di controllo sugli atti degli Enti locali
Sommario
“Legge regionale 13 ottobre 1971, n. 1 (BUR n. 13/1971) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DECENTRAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
Legge abrogata dall’articolo 44, della
legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 .
SOMMARIO
- Legge regionale 13 ottobre 1971, n. 1 (BUR n. 13/1971) (Abrogata)
- DECENTRAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
Sommario
“Legge regionale 13 ottobre 1971, n. 1 (BUR n. 13/1971) - Testo storico”
S O M M A R I O
DECENTRAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI
Art. 1
Il controllo di cui all'art. 130 della Costituzione viene esercitato in forma decentrata a norma dell'articolo 56 dello Statuto.
Art. 2
Il Comitato, costituito a norma dell'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Provincie, dei Consorzi di Province, dei Consorzi di Province e Comuni e degli Enti Ospedalieri Regionali. Ed ha sede in Venezia.
Le sezioni costituite a norma dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, degli Enti ospedalieri zonali e provinciali di ciascuna provincia. Ed hanno sede nel rispettivo capoluogo.
Il controllo sugli atti di Consorzi di Comuni appartenenti a più province è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia in cui ha sede l'amministrazione consortile.
Le sezioni costituite a norma dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, degli Enti ospedalieri zonali e provinciali di ciascuna provincia. Ed hanno sede nel rispettivo capoluogo.
Il controllo sugli atti di Consorzi di Comuni appartenenti a più province è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia in cui ha sede l'amministrazione consortile.
Art. 3
Il Comitato di cui al I comma dell'art. precedente eserciterà il controllo sugli atti degli altri Enti locali il cui ambito di attività abbracci il territorio di una intera provincia oppure si estenda a più province.
Negli altri casi di controllo sugli atti degli altri Enti locali sarà esercitato dalle Sezioni di cui al secondo comma del precedente articolo.
Negli altri casi di controllo sugli atti degli altri Enti locali sarà esercitato dalle Sezioni di cui al secondo comma del precedente articolo.
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