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Legge regionale 13 ottobre 1971, n. 1 (BUR n. 13/1971)

Decentramento degli Organi di controllo sugli atti degli Enti locali

Legge regionale 13 ottobre 1971, n. 1 (BUR n. 13/1971) (Abrogata)

DECENTRAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

Legge abrogata dall’articolo 44, della legge regionale 28 giugno 1974, n. 35 .


SOMMARIO
Legge regionale 13 ottobre 1971, n. 1 (BUR n. 13/1971)

DECENTRAMENTO DEGLI ORGANI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI


Art. 1
Il controllo di cui all'art. 130 della Costituzione viene esercitato in forma decentrata a norma dell'articolo 56 dello Statuto.
Art. 2
Il Comitato, costituito a norma dell'art. 55 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Provincie, dei Consorzi di Province, dei Consorzi di Province e Comuni e degli Enti Ospedalieri Regionali. Ed ha sede in Venezia.
Le sezioni costituite a norma dell'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, esercitano le funzioni di controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi di Comuni, degli Enti ospedalieri zonali e provinciali di ciascuna provincia. Ed hanno sede nel rispettivo capoluogo.
Il controllo sugli atti di Consorzi di Comuni appartenenti a più province è esercitato dalla sezione istituita per la Provincia in cui ha sede l'amministrazione consortile.
Art. 3
Il Comitato di cui al I comma dell'art. precedente eserciterà il controllo sugli atti degli altri Enti locali il cui ambito di attività abbracci il territorio di una intera provincia oppure si estenda a più province.
Negli altri casi di controllo sugli atti degli altri Enti locali sarà esercitato dalle Sezioni di cui al secondo comma del precedente articolo.


SOMMARIO