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Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 (BUR n. 2/1972)
Disciplina dell'imposta sulle concessioni statali
Sommario
“Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 (BUR n. 2/1972) - Testo vigente”
S O M M A R I O
DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI.
Art. 1 - (Presupposto ed oggetto della imposta).
L’imposta si applica alle concessioni aventi per oggetto l’occupazione o l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione.
Omissis ( 1)
Omissis ( 1)
Art. 2 - (Soggetti passivi)
L’imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.
L’imposta viene riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone relativo alla concessione.
Gli uffici competenti a riscuotere il canone comunicano al concessionario l’ammontare dell’imposta regionale dovuta mediante l’avviso recante l’invito ad eseguirne il pagamento.
E' rilasciata quietanza dell’avvenuto pagamento dell’imposta.
L’imposta viene riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone relativo alla concessione.
Gli uffici competenti a riscuotere il canone comunicano al concessionario l’ammontare dell’imposta regionale dovuta mediante l’avviso recante l’invito ad eseguirne il pagamento.
E' rilasciata quietanza dell’avvenuto pagamento dell’imposta.
Art. 3 - (Determinazione dell’ammontare dell’imposta).
L’ammontare dell’imposta è determinato nella misura del 100% del canone di concessione statale, a eccezione delle concessioni, nelle pertinenze idrauliche, a coltura pioppicola per le quali l’imposta resta confermata nella misura del 30% del canone. (
2)
L’ammontare dell’imposta sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è determinato dall’1 gennaio 1998 nella misura del cinque per cento del canone. ( 3)
L’ammontare dell’imposta sulle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è determinato dall’1 gennaio 1998 nella misura del cinque per cento del canone. ( 3)
Art. 4 - (Versamento dell’imposta alla Regione)
Gli uffici che hanno provveduto a riscuotere, per conto della Regione, l’imposta sulle concessioni statali versano direttamente alla Tesoreria della Regione stessa l’importo accompagnato dalle relative quietanze.
Art. 5 - (Rinvio alle leggi statali e regionali)
Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alle norme legislative dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.
Si fa rinvio, inoltre, alla legge regionale relativa alla “ tassa sulle concessioni regionali ” per quanto concerne l’azione giudiziaria, i ricorsi amministrativi, il rimborso della tassa, nonchè le disposizioni sulle violazioni della legge.
Si fa rinvio, inoltre, alla legge regionale relativa alla “ tassa sulle concessioni regionali ” per quanto concerne l’azione giudiziaria, i ricorsi amministrativi, il rimborso della tassa, nonchè le disposizioni sulle violazioni della legge.
Art. 6 - (Norma transitoria)
In sede di prima applicazione dell’imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l’imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.
Art. 7 - (Dichiarazione d' urgenza)
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
(
1) Comma abrogato da comma 1 art. 1
legge regionale 27 marzo 1998, n. 6
(
2) Articolo così sostituito, con effetto dal 1° gennaio 1986, dall’art. 15
legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 .
In precedenza l'articolo era stato modificato, con effetto dal 1° gennaio 1984 dalla
legge regionale 10 agosto 1983, n. 42 . Vedasi relativa interpretazione autentica recata da art. 29
legge regionale 20 dicembre 1985, n. 66 - e integrato, con effetto dal 1° gennaio 1985 da art. 1
legge regionale 15 gennaio 1985, n. 4 .
(
3) Comma aggiunto da comma 2 art. 1
legge regionale 27 marzo 1998, n. 6 . L’art. 1 comma 3 della
legge regionale 27 marzo 1998, n. 6 reca norma transitoria per anno 1998 prevedendo che per l’esercizio finanziario 1998 non si applica l’imposta regionale.
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1 (BUR n. 2/1972) - Testo storico”
S O M M A R I O
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI
Art. 1 - (Presupposto ed oggetto della imposta).
L'imposta si applica alle concessioni aventi per oggetto l'occupazione o l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione.
Sono escluse dall' applicazione dell' imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Sono escluse dall' applicazione dell' imposta le concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche.
Art. 2 - (Soggetti passivi)
L'imposta è dovuta dal concessionario contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione.
L'imposta viene riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone relativo alla concessione.
Gli uffici competenti a riscuotere il canone comunicano al concessionario l'ammontare dell'imposta regionale dovuta mediante l'avviso recante l'invito ad eseguirne il pagamento.
E' rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
L'imposta viene riscossa, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione del canone relativo alla concessione.
Gli uffici competenti a riscuotere il canone comunicano al concessionario l'ammontare dell'imposta regionale dovuta mediante l'avviso recante l'invito ad eseguirne il pagamento.
E' rilasciata quietanza dell'avvenuto pagamento dell'imposta.
Art. 3 - (Determinazione dell'ammontare dell'imposta).
L'ammontare dell'imposta è stabilito nella misura del 10 per cento del canone di concessione statale.
Art. 4 - (Versamento dell'imposta alla Regione)
Gli uffici che hanno provveduto a riscuotere, per conto della Regione, l'imposta sulle concessioni statali versano direttamente alla Tesoreria della Regione stessa l'importo accompagnato dalle relative quietanze.
Art. 5 - (Rinvio alle leggi statali e regionali)
Per quanto non disposto dalla presente legge, si fa rinvio alle norme legislative dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative.
Si fa rinvio, inoltre, alla legge regionale relativa alla " tassa sulle concessioni regionali " per quanto concerne l'azione giudiziaria, i ricorsi amministrativi, il rimborso della tassa, nonchè le disposizioni sulle violazioni della legge.
Si fa rinvio, inoltre, alla legge regionale relativa alla " tassa sulle concessioni regionali " per quanto concerne l'azione giudiziaria, i ricorsi amministrativi, il rimborso della tassa, nonchè le disposizioni sulle violazioni della legge.
Art. 6 - (Norma transitoria)
In sede di prima applicazione dell'imposta sulle concessioni statali, qualora il canone di concessione sia stato corrisposto prima della data di entrata in vigore della presente legge e la concessione venga a scadere successivamente a tale data, l'imposta è dovuta in misura proporzionale alla durata residua della concessione.
Art. 7 - (Dichiarazione d' urgenza)
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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