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Legge regionale 1 settembre 1972, n. 11 (BUR n. 19/1972)

Norme per l'assegnazione di borse di studio ed assegni di studio agli alunni delle scuole medie superiori per l'anno scolastico 1972-1973

Legge regionale 1 settembre 1972, n. 11 (BUR n. 19/1972) (Abrogata)

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ED ASSEGNI DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 1972-1973

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 settembre 1972, n. 11 (BUR n. 19/1972)

NORME PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO ED ASSEGNI DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 1972-1973


Art. 1
Sono confermate le borse di studio pluriennali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già assegnate dai Provveditori agli studi a norma dell'articolo 17 della legge 31-10-1966, n. 942.
La Giunta regionale provvederà all'erogazione delle borse ai beneficiari, su segnalazione del Provveditore agli studi competente e con l'osservanza delle norme ministeriali citate.
Art. 2
Agli alunni, iscritti al I anno nelle scuole secondarie superiori ed artistiche statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli riconosciuti dallo Stato, possono essere concessi assegni di studio da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 150.000 per l'anno scolastico 1972-73.
Le Province sono delegate a ripartire fra le scuole di cui al primo comma le somme stanziate in Bilancio dalla Regione secondo la ripartizione fra Province disposta dal Consiglio regionale.
L'assegnazione ai beneficiari verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa scolastica o, per le scuole che ne siano sprovviste, direttamente dalla Provincia, in conformità ad una graduatoria formulata dalla apposita Commissione giudicatrice, prevista dal successivo art. 3.
Art. 3
In ogni Istituto la Commissione giudicatrice per il conferimento di assegni di studio, di cui all'art. 2 della presente legge, sarà composta dal Capo dell'Istituto che la presiede, da un rappresentante dell'Amministrazione Provinciale e da:
- due rappresentanti degli insegnanti,
- tre rappresentanti delle famiglie,
- due rappresentanti degli studenti,
eletti dalle assemblee delle singole categorie.
Art. 4
Le Commissioni giudicatrici compileranno le graduatorie stabilendo l'importo dei singoli assegni nei limiti della legge, tenendo conto di tutti gli elementi quali il reddito familiare, la distanza del luogo di residenza dalla scuola, lostato di famiglia ed ogni altro elemento che possa concorrere a determinare la situazione dei richiedenti.
Ai fini dell'ammissione nella graduatoria si richiede che il reddito imponibile della famiglia dell'alunno non sia superiore a L. 1.500.000 con un figlio a carico; per ogni altro figlio a carico si aggiungono L. 300.000.
Nella formulazione della graduatoria si terrà conto inoltre del merito, inteso non solo come profitto scolastico, ma altresì come impegno dimostrato in rapporto a particolari difficoltà derivanti dall'ambiente socio-culturale o da qualunque altra causa.
Art. 5
Le domande per la concessione dell'assegno di studio, corredate dalla stato di famiglia con la dichiarazione dell'Ufficio Imposte Dirette sul reddito imponibile della famiglia stessa, saranno presentate al Preside, in carta libera, unitamente a tutti gli altri documenti che possono certificare le condizioni del richiedente, entro dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico.
I lavori della Commissione dovranno essere ultimati nei venti giorni successivi.
La graduatoria, con l'indicazione dei termini per gli eventuali ricorsi, dovrà essere affissa all'albo dell'Istituto per cinque giorni a cominciare da quello successivo alla conclusione dei lavori.
Art. 6
Contro le decisioni delle Commissioni giudicatrici è ammesso ricorso in carta libera al Presidente dell'Amministrazione Provinciale entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria.
La decisione sui ricorsi è demandata ad una Commissione presieduta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o da un suo delegato, che ne chiamerà a far parte:
- un capo di istituto, un insegnante, due rappresentanti delle famiglie e due studenti membri di Commissioni giudicatrici in Istituti diversi da quello in cui il ricorso è stato presentato.
Art. 7
Qualora entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico la Commissione giudicatrice di cui all'art. 3 non sia stata costituita, o non abbia espletato le funzioni attribuite all'art. 4, il Preside trasmetterà tutta la documentazione alla Provincia che entro 30 giorni provvederà alla formulazione della graduatoria.
Qualora la Provincia, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza degli atti relativi agli artt. 2-3-4, non abbia provveduto agli adempienti prescritti, gli atti stessi dovranno essere trasmessi alla Regione che provvederà direttamente alla loro definizione.
Art. 8
La presente legge è finanziata con prelevamenti di fondi dal Capitolo 43 del Bilancio Regionale di previsione per l'anno 1972 per un ammontare di L. 950.000.000, di cui L. 650.000.000 per il finanziamento delle borse di studio previste dall'art. 1 della presente legge e L. 300.000.000 per gli assegni di studio previsti dall'art. 2 della presente legge.
Gli eventuali residui saranno trasferiti nei capitoli del Bilancio relativi agli interventi per l'erogazione di servizi in materia di assistenza scolastica.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


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