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Legge regionale 5 dicembre 1972, n. 13 (BUR n. 28/1972)

Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge 8 aprile 1969, n. 161

Legge regionale 5 dicembre 1972, n. 13 (BUR n. 28/1972) (Abrogata)

PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 8 APRILE 1969, N. 161.

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 dicembre 1972, n. 13 (BUR n. 28/1972)

PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 8 APRILE 1969, N. 161

Articolo unico
E' prorogato al 1. dicembre 1973 il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge 8 aprile 1969, n. 161, per la redazione e la pubblicazione dei piani particolareggiati di cui all'articolo 6 della legge 5 luglio 1966, n. 526, che ha sostituito il secondo comma dell'art. 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294; detti piani, redatti e pubblicati secondo le norme degli articoli 3, 4 e 5 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, saranno approvati dalla Regione Veneta ai sensi dell'art.1 - lettera g) - del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .


SOMMARIO