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Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 (BUR n. 2/1972)

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali

Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 (BUR n. 2/1972) (Abrogata)

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Legge abrogata dall’articolo 13, della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 (BUR n. 2/1972)

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Presupposto ed oggetto della tassa
La tassa sulle concessioni regionali si applica agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative, ai sensi delle vigenti disposizioni.
L'atto amministrativo emesso da altra regione, per il quale sia stata già assolta la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa stabilita dalla Regione, anche se l'atto stesso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione medesima.
Art. 2 - Soggetti passivi
Sono obbligati al pagamento della tassa coloro che risultino destinatari dell'atto o del provvedimento emesso dalla Regione.
Art. 3 - Determinazione dell'ammontare della tassa
L'ammontare della tassa è determinato nella misura del 100 per cento della corrispondente tassa erariale.
Art. 4 - Accertamento, liquidazione e riscossione della tassa
All'accertamento, liquidazione e riscossione della tassa provvedono, per conto della Regione, gli uffici competenti ad eseguire dette operazioni per la tassa di concessione governativa.
A cura della Regione sono trasmessi, in copia conforme, all'ufficio statale competente gli atti ed i provvedimenti regionali, soggetti alla tassa.
Art. 5 - Versamento della tassa alla Regione.
Le somme riscosse a titolo di tassa sulle concessioni regionali sono versate direttamente alla Tesoreria della Regione dagli uffici che hanno provveduto all'accertamento e liquidazione della tassa medesima ai sensi dell'art.4.

CAPO II
Contenzioso

Art.6 - Azione giudiziaria
Avverso l’accertamento e la riscossione, nonché per il rimborso della tassa, il contribuente può proporre azione dinnanzi al giudice ordinario, entro i termini e secondo le modalità previste dalle leggi dello Stato, che disciplinano la tassa sulle concessioni governative.
Qualora il contribuente abbia presentato ricorso, in via amministrativa, ai sensi del successivo art. 7, l’azione giudiziaria, di cui al comma precedente, non può essere proposta trascorso il termine dei sei mesi dalla notifica della decisione amministrativa.
Art. 7 – Ricorsi in via amministrativa
Il contribuente, contro l’accertamento o la riscossione della tassa regionale, ferma restando l’azione dinnanzi al giudice ordinario di cui all’art. 6, può proporre ricorso, in via amministrativa, al Presidente della Giunta Regionale.
Il ricorso al Presidente deve essere proposto entro trenta giorni dalla data dell’accertamento o da quella in cui è stato effettuato il pagamento della tassa.
Il ricorso può essere depositato presso l'apposito ufficio della Giunta Regionale, il quale rilascia ricevuta attestante la data dell'avvenuto deposito.
Il ricorso può anche essere spedito al Presidente della Giunta Regionale a mezzo di lettera raccomandata e si considera presentato nel giorno in cui è consegnato, per la spedizione, all'ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sul ricorso. Qualora manchi o non sia chiaro il timbro postale, il ricorrente è tenuto a provare in altro modo la data di spedizione del ricorso.
Il Presidente, decorsi trenta giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, notifica al ricorrente apposito avviso recante l'indicazione del termine di giorni trenta, entro il quale il ricorrente può prendere visione del rapporto sul ricorso e degli atti ad esso allegati ed ottenerne, a richiesta, copia. Il ricorrente ha facoltà di presentare al Presidente della Giunta, entro il termine predetto, istanze, memorie e documenti.
Il ricorso è deciso dal Presidente, con provvedimento motivato, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'avviso notificato al ricorrente, ai sensi del precedente comma.
Il provvedimento del Presidente ha natura definitiva e spiega efficacia esecutiva. Esso è notificato al ricorrente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il Presidente dispone, nel medesimo provvedimento, gli eventuali rimborsi delle somme riscosse e provvede all'annullamento delle partite iscritte a credito della Regione.
Contro il provvedimento con il quale il Presidente ha deciso il ricorso amministrativo, ferma restando l'azione giudiziaria davanti al giudice ordinario nei termini di cui all'art. 6, secondo comma, può essere proposto un nuovo ricorso allo stesso Presidente quando la decisione del ricorso venga impugnata per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo.
Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dalla notifica del decreto, quando riguardi un errore di fatto o di calcolo e dalla data di ritrovamento del documento quando si fondi sul documento medesimo. E' ammessa l'azione giudiziaria contro la decisione del ricorso entro sei mesi dalla notifica della stessa.
Art. 8 - Rimborso della tassa
Entro i termini e secondo le modalità, previsti dalle norme dello Stato che disciplinano il rimborso della tassa erariale di concessione e ferma restando l'azione dinnanzi al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 6, il contribuente può chiedere il rimborso della tassa indebitamente corrisposta, proponendo ricorso al Presidente della Giunta Regionale.
Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7, commi terzo, quarto e quinto, relative al procedimento di decisione del ricorso.
Il Presidente della Giunta pronuncia provvedimento motivato, entro il termine di cui al comma sesto dell'articolo 7.
Il provvedimento è notificato al contribuente a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il provvedimento del Presidente, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, può essere impugnato dal contribuente, a pena di decadenza, davanti alla autorità giudiziaria ordinaria, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento medesimo.
Sulle somme pagate per la tassa regionale di concessione e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria, spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura semestrale del 3 per cento da computarsi per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data della domanda di rimborso.
L'interesse dovuto per le partite sospese per contenzioso tributario, è elevato al 4,5 per cento semestrale, dopo il terzo anno, ai sensi dell'art. 21 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modifiche, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

CAPO III
Violazione della legge

Art. 9 - Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le sanzioni di cui agli artt. 2 e 10 comma primo del T.U. 1. marzo 1961, n. 121 e successive modifiche ed aggiunte.
Art. 10 - Definizione in via breve delle violazioni per le quali è prevista la pena pecuniaria.
E' consentito al trasgressore di pagare, all'atto della contestazione della violazione, oppure entro quindici giorni dalla notifica del verbale di accertamento, di cui al successivo art. 11, una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, oltre all'ammontare del tributo dovuto.
Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla pena pecuniaria nascente della violazione.
Art. 11 - Applicazione delle sanzioni amministrative
Il Presidente della Giunta Regionale notifica al trasgressore il verbale di accertamento della violazione e lo invita a presentare le sue deduzioni entro il termine di quindici giorni dalla notifica dell'invito. Decorso tale termine, il Presidente della Giunta, qualora in base agli atti raccolti ed alle deduzioni che siano state presentate, accerti l'esistenza della violazione e la responsabilità del trasgressore, determina, con provvedimento motivato, l'ammontare della sanzione.
Il provvedimento del Presidente è notificato al trasgressore a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.
Il provvedimento, contro il quale non sia stato presentato ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo o per recupero di un documento decisivo, nei termini di cui all'art. 7, ultimo comma, può essere impugnato, a pena di decadenza, dinnanzi all'Autorità giudiziaria, entro il termine dei sei mesi dalla notifica.
Art. 12 - Rinvio alle norme legislative dello Stato
Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le norme dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
Art. 13 - Dichiarazione di urgenza
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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