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Legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 (BUR n. 2/1972)

Determinazione della indennità di funzione o di carica e della indennità di trasferta spettanti ai membri del Consiglio regionale

Legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 (BUR n. 2/1972) (Abrogata)

DETERMINAZIONE DELLA INDENNITÀ DI FUNZIONE O DI CARICA E DELLA INDENNITA’ DI TRASFERTA SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 (BUR n. 2/1972)

DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE O DI CARICA E DELLA INDENNITA' DI TRASFERTA SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE


Art. 1
L'indennità per i membri del Consiglio regionale, stabilita, in base al combinato disposto dagli artt. 18 e 34 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:
a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali;
b) 85 per cento per il Vice Presidente della Giunta regionale;
c) 80 per cento per gli altri membri della Giunta regionale;
d) 70 per cento per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti;
e) 60 per cento per i Consiglieri regionali.
Sono fatte salve le norme di cui alla legge statale 12 dicembre 1966, n. 1078.
Art. 2
La corresponsione dell'indennità prevista per i Consiglieri regionali al punto e) del precedente articolo, decorre dal giorno della prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti.
Per i Presidenti e Vice Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, per i membri della Giunta regionale, per i Segretari del Consiglio e per i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, la differenza tra la misura dell'indennità di cui al punto e) dell'art. 1, e la misura rispettivamente stabilita nello stesso articolo ai punti a), b), c), d) decorre dalla loro elezione da parte degli organi competenti, e per tutta la durata della funzione o della carica.
Art. 3
L'Ufficio di Presidenza, è delegato ad operare una trattenuta del 2 per cento sull'indennità di cui al punto e) dell'art. 1 per ogni giornata di assenza dalle sedute del Consiglio e delle Commissioni, salvo che l'assenza del Consigliere sia riferibile ai casi previsti per il congedo a norma del Regolamento del Consiglio.
Art.4
Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio o della Giunta regionali ed ai Consiglieri regionali, che, rispettivamente per l'espletamento del proprio mandato o per incarico del Consiglio, si rechino in missione fuori sede, sono rimborsate le spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è corrisposto il rimborso in L. 45 per Km.
Per ogni 24 ore di trasferta spetta inoltre una indennità di L. 15.000 per viaggi nel territorio nazionale e di L. 20.000 per viaggi all'estero, ridotta del 10 per cento per i Consiglieri, salvo che non siano in missione di rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi inferiori la indennità è proporzionalmente ridotta.
La liquidazione è effettuata rispettivamente dall'Ufficio di presidenza o dalla Giunta Regionale, fatte salve le disposizioni di cui alla legge statale 15 aprile 1961, n. 291.
Il presente articolo sostituisce il provvedimento approvato in materia dal Consiglio regionale, in data 13 ottobre 1971.
Art. 5
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dell'art. 1, secondo le modalità di cui all'art.2 della presente legge, previsti in L. 179.500.000 per l'anno 1970 ed in L. 448.500.000 per l'anno 1971, e all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 4 previsto in L.10.000.000 per il 1970 e in L. 30.000.000 per il 1971, si fa fronte per gli anni 1970-1971 con il fondo per le spese di impianto e di primo funzionamento devoluto alla Regione ai sensi dell'art. 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e, per gli anni successivi, con una quota delle entrate attribuite alla Regione in attuazione della stessa legge n. 281.
A partire dal bilancio per l'esercizio finanziario 1972 e per gli anni successivi saranno istituiti i relativi capitoli.


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