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Legge regionale 21 gennaio 1972, n. 7 (BUR n. 2/1972)

Norme per l'attuazione della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865

Legge regionale 21 gennaio 1972, n. 7 (BUR n. 2/1972) (Abrogata)

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 21 gennaio 1972, n. 7 (BUR n. 2/1972)

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

Art. 1
In attuazione della legge 22 ottobre 1971, n. 865, spetta:
1) al Consiglio Regionale, sulla base delle proposte della Giunta:
a) indicare le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare, di cui al terzo comma dell'art. 3;
b) approvare i programmi di localizzazione, di cui al sesto comma dello stesso art. 3;
c) definire i criteri per il coordinamento e per l'ordine di priorità delle richieste dei Comuni di cui agli artt. 45 e 47;
d) nominare i due tecnici e il rappresentante delle cooperative à sensi dell'art. 63;
2) alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, attuare il coordinamento e stabilire l'ordine di priorità delle richieste dei Comuni di cui alla lettera c) del precedente punto 1);
3) al Presidente della Giunta, su proposta della Giunta e conforme parere del Consiglio: emanare il decreto di costituzione dei Consorzi per la formazione dei piani di zona consortili a norma dell'art. 28;
4) al Presidente della Giunta, su conforme parere della Giunta, emanare il decreto:
a) di autorizzazione ai Comuni a formare il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai sensi del 1° comma dell'art. 27;
b) di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18;
5) al Presidente della Giunta, sentita la Giunta:
a) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei modi e dentro i termini stabiliti, delle funzioni delegate a norma dell'art. 4;
b) approvare con decreto il piano di cui al secondo comma dell'art. 27;
c) scegliere l'area di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 51;
6) al Presidente della Giunta:
a) partecipare all'esame del piano di attribuzione dei fondi, di cui al quinto comma dell'art. 3;
b) richiedere ai Comuni, ai sensi del terzo comma dell'art. 51, l'adozione della delibera di cui al primo comma dello stesso art. 51.
Art. 2
Fino all'entrata in vigore della legge regionale disciplinante le attribuzioni generali della Regione in materia urbanistica, i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione, i piani di zona, i piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale, i piani di lottizzazione di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono approvati con decreto del Presidente, su conforme parere della Giunta.
I poteri trasferiti alla Regione, di cui agli articoli 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonchè quelli di nulla - osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, sono attribuiti al Presidente che vi provvede su conforme parere della Giunta.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.




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