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Legge regionale 29 maggio 1972, n. 9 (BUR n. 12/1972)

Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1972

Legge regionale 29 maggio 1972, n. 9 (BUR n. 12/1972) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 maggio 1972, n. 9 (BUR n. 12/1972) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1972


Art. 1
E' approvato in L. 39.540.000.000 il totale generale dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1972.
Art. 2
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata e il versamento nella cassa della Regione delle somme dovute per l'anno finanziario 1972 sulla base dello stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.
Art. 3
E' approvato in L. 39.540.000.000 il totale generale della spesa della Regione per l'anno finanziario 1972.
Art.4
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1972, giusto lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Art. 5
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1972, ammesso alla presente legge.
Art. 6
In conformità a quanto previsto dall'art. 17, primo comma, dello Statuto della Regione, è determinato in lire 891.000.000 lo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale.
Art. 7
Il fondo spese di rappresentanza a disposizione del Presidente della Giunta regionale, di cui al Titolo primo, Sezione prima, Rubrica seconda, Cap. 4 della spesa, verrà somministrato con le modalità di cui all'art. 184 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 8
La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ai prelevamenti dai fondi di riserva di cui al Titolo primo, Sezione terza, Rubrica quarta e quinta, per l'integrazione di stanziamenti resisi insufficienti e per far fronte a spese impreviste.
Gli storni fra le varie poste di bilancio sono deliberati dalla Giunta nei casi di necessità e di urgenza per compensare stanziamenti resisi insufficienti e i relativi provvedimenti sono immediatamente presentati al Consiglio regionale per la convalida.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ed esplica i suoi effetti dal 1° maggio 1972.



SI OMETTONO GLI ALLEGATI


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