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Legge regionale 27 marzo 1973, n. 12 (BUR n. 12/1973)

Norme per l'erogazione di contributi per l'assistenza farmaceutica ai lavoratori autonomi

Legge regionale 27 marzo 1973, n. 12 (BUR n. 12/1973) (Abrogata)

NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI LAVORATORI AUTONOMI

Legge tacitamente abrogata dalla legislazione di riforma sanitaria, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 marzo 1973, n. 12 (BUR n. 12/1973)

NORME PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA FARMACEUTICA AI LAVORATORI AUTONOMI

Art. 1
Fino all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, la Regione Veneta contribuisce alle spese per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica in favore degli artigiani, dei coltivatori diretti e dei commercianti, dei pensionati delle stesse categorie, nonché dei familiari, iscritti alle rispettive Casse Mutue Provinciali a condizione che non godano già, per qualsiasi altro titolo, dello stesso beneficio.
A tal fine, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le Casse Mutue Provinciali di malattia dei coltivatori diretti, degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, rispettivamente istituite con le leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n. 1533, 27 novembre 1960, n. 1397, e operanti nel territorio della Regione.
Art 2
Il contributo erogato dalla Regione a ciascuna Cassa Mutua Provinciale è determinato in base al numero degli aventi diritto a essa iscritti, risultante da apposita dichiarazione dei Presidenti delle rispettive Casse Mutue Provinciali presentata al Presidente della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno.
L'ammontare della quota capitaria è determinato dividendo per il numero complessivo dei beneficiari lo stanziamento globale previsto in bilancio per ciascun esercizio finanziario.
Art. 3
L'erogazione del contributo della Regione alle Casse Mutue Provinciali è disposta con decreto del Presidente della Regione ed è effettuata in due rate, rispettivamente entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.
In ogni caso, possono ottenere i contributi previsti dalla presente legge le Casse Mutue Provinciali che, usufruendo dello sconto per l'assistenza farmaceutica previsto dall'art, 32 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, garantiscano ai beneficiari un contributo complessivamente non inferiore al 50 per cento del prezzo dei medicinali.
Art. 4
L'erogazione del contributo ai beneficiari da parte di ciascuna Cassa Mutua Provinciale avviene, in quanto compatibile, conformemente alle modalità stabilite dalle rispettive leggi istitutive. Le convenzioni, di cui all'art. 1, potranno stabilire ulteriori modalità. In particolare, il contributo erogato dalla Regione ed eventualmente residuato alla Cassa Mutua Provinciale alla chiusura dell'esercizio, osservate le prescrizioni di cui al secondo comma dell'articolo 3, va a incremento del fondo operativo della Cassa Mutua Provinciale stessa per assicurare l'assistenza farmaceutica ai propri iscritti.
Ai fini dell'erogazione in forma diretta, la Giunta Regionale promuove convenzioni provinciali fra gli organismi rappresentativi delle farmacie e le Casse Mutue Provinciali.
Art. 5
La Giunta Regionale esercita il controllo sull'impiego dei fondi erogati e sugli adempimenti previsti dalla presente legge.
Art. 6
I contributi della Regione per l'assistenza farmaceutica, di cui alla presente legge, sono erogati a decorrere dall'anno 1973.
In sede di prima applicazione, l'erogazione dei contributi si effettua a condizione che la dichiarazione, di cui al primo comma dell'art. 2, e la convenzione, di cui al secondo comma dell'art.1, avvengano rispettivamente entro 30 e 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; l'erogazione della prima rata avviene successivamente alla stipula della convenzione.
Le Casse Mutue Provinciali, che non abbiano stipulato la convenzione entro il termine di cui al precedente comma, possono stipularla entro il 31 gennaio dell'anno successivo, e l'erogazione avviene a decorrere dallo stesso anno.
Art. 7
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, che è previsto in lire tre miliardi all'anno, si provvede per l'esercizio finanziario 1973, mediante imputazione al Cap. 156, previamente aumentato di lire due miliardi contro corrispondente diminuzione del Cap. 241.
Per gli esercizi successivi sarà mantenuto, con corrispondente copertura, l'apposito capitolo.


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