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Legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 (BUR n. 16/1973)

Interventi a favore dell'agricoltura

Legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 (BUR n. 16/1973) (Abrogata)

INTERVENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 11 maggio 1973, n. 13 (BUR n. 16/1973)

INTERVENTI A FAVORE DELL’AGRICOLTURA

TITOLO I
INCENTIVI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI AGRICOLI E PER IL SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE

Art. 1
La Regione promuove, in armonia con gli artt. 5 e 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la professionalità degli operatori agricoli favorendo la costituzione di gruppi di giovani produttori e coimprenditrici per lo svolgimento di programmi pluriennali di attività promozionale, dimostrativa e di assistenza tecnica, nonché la qualificazione dei dirigenti delle cooperative.
A tale scopo, la Regione può concedere contributi ai gruppi di giovani coltivatori diretti, composti da almeno 15 giovani e da non più di 10 altri coltivatori diretti, e, nei territori classificati montani ai sensi della legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni, da almeno 10 giovani e da non più di 8 altri coltivatori diretti, ed a consorzi costituiti da almeno 5 cooperative agricole.
Art. 2
Il contributo della Regione per la realizzazione del programma pluriennale di ogni singolo gruppo non può superare l’importo annuo di L. 1.500.000.
Ogni gruppo deve essere assistito da un tecnico agricolo, qualificato anche nel campo della gestione e della contabilità aziendale. Il tecnico non può prestare contemporaneamente assistenza a più di quattro gruppi.
Per i consorzi di cooperative agricole, il contributo può essere concesso in misura non superiore al 50 per cento della spesa relativa agli assegni fissi del personale dirigente, e nel limite di due unità.
Art. 3
Qualora, per lo svolgimento da parte di gruppi di giovani dei programmi pluriennali di cui all’art. 1, sia necessario realizzare opere ed attrezzature di carattere promozionale e dimostrativo, può essere concesso a ciascun gruppo un contributo in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, comunque non superiore a L. 10.000.000.
L’erogazione del contributo è subordinata all’accertamento, da parte del competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura, dell’idoneità tecnico-economica delle opere ed attrezzature, anche in ordine alle finalità di cui all’art. 1, e all’impegno del gruppo a destinarle, per almeno cinque anni, all’attività programmata, previa adesione documentata del proprietario del fondo, in quanto necessaria.
Art. 4
Le domande per la concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo del gruppo o del consorzio di cooperative nonché provvedimento di nomina dei responsabili prescelti;
b) relazione illustrata del programma pluriennale, per il gruppo, con la segnalazione del tecnico agricolo prescelto, e delle finalità ed attività per i consorzi di cooperative;
c) preventivo di spesa.
Art. 5
La Giunta Regionale approva i singoli programmi di attività disponendo l’anticipazione del 50 per cento della spesa in rate semestrali. La liquidazione della rimanente quota è effettuata con decreto del Presidente della Giunta, per i contributi di cui all’art. 1, all’inizio del secondo anno e sulla base della documentazione della precedente attività, per i contributi di cui all’art. 3, dopo l’accertamento della fornitura e dell’esecuzione delle opere.
La vigilanza sull’attuazione dei programmi è esercitata dagli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura.
Art. 6
Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 1 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 la spesa di Lire 300.000.000 annui, che farà carico per l’esercizio in corso al Cap. 210 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e, per l’esercizio successivo, all’apposito capitolo.
Per gli interventi di cui all’art. 3 è prevista una spesa di L. 200.000.000, che farà carico al Cap. 214 del preventivo di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1973, e per gli anni successivi, fino al 1977, su appositi capitoli.

TITOLO II
INCENTIVI PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIETA’ COLTIVATRICE, IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO E IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO

CAPO I
Sviluppo della proprietà coltivatrice

Art. 7
La Regione può concedere alle categorie indicate all’articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, un concorso negli interessi relativo a mutui della durata massima di 10 anni, per l’acquisto di terreni idonei all’arrotondamento di aziende agricole, a norma della legge già citata e della legge 14 agosto 1971, n. 817.
I criteri prioritari stabiliti dall’art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono integrati dalla preferenza per i giovani coltivatori, per gli affittuari e per i mezzadri che coltivano il terreno oggetto dell’acquisto da almeno tre anni.
Art. 8
Il concorso negli interessi di cui al precedente articolo è pari alla differenza tra le rate di ammortamento e di pre-ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli Istituti ed Enti esercenti il credito agrario al lordo dei diritti di commissione e spese accessorie, e le rate di ammortamento e pre-ammortamento calcolate al tasso di interesse del 3 per cento, riducibile al 2 per cento per i terreni classificati montani ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 9
All’onere derivante dall’art. 7 si fa fronte con lo stanziamento di L. 220.000.000 previsto al Cap. 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1973 e di importi di pari entità nei bilanci degli esercizi finanziari successivi fino al 1982.


CAPO II
Opere il miglioramento fondiario

Art. 10
Per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario previste dall’art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la Regione può concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, della durata massima di 20 anni, pari alla differenza tra le rate di pre-ammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso del cinque per cento, riducibili al tre per cento per i coltivatori diretti, proprietari od affittuari, i mezzadri, singoli od associati e le cooperative agricole.
La spesa ammissibile a mutuo agevolato non può superare, per ogni iniziativa, l’importo di lire:
- 20 milioni per opere aziendali;
- 30 milioni per opere interaziendali.
Le provvidenze, previste dal presente articolo al tasso del 3 per cento, possono essere concesse anche alle cooperative agricole, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto Regionale, per l’ampliamento e l’integrazione degli impianti di lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed alle cooperative di stalle sociali, fino all’importo massimo di L. 50.000.000.
I suddetti mutui vanno concessi in via preferenziale alle cooperative, ai coltivatori diretti, proprietari o affittuari o enfiteuti, ai mezzadri.
Art. 11
Per la concessione del concorso negli interessi, di cui all’art. 10, è autorizzata la spesa di L. 1.300 milioni a carico del Cap. 214 del bilancio di previsione regionale per l’esercizio finanziario 1973.
Gli oneri relativi alle annualità del concorso regionale sui mutui ventennali, pari a L. 1.300 milioni annui, faranno carico ai bilanci di previsione dell’esercizio 1974 e successivi fino al 1992 compreso.
Art. 12
E’ autorizzata la spesa complessiva di L. 500.000.000 annui da ripartire fra le Province del Veneto che integrino nella stessa entità l’assegnazione dei fondi regionali, per la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima di L. 500.000, nell’ambito del 25 per cento della spesa ammessa, a favore di coltivatori diretti, proprietari, affittuari e mezzadri, per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dei fabbricati rurali ad uso abitazione.
Tale spesa fa carico al Cap. 213 del preventivo di spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1973 e, per i successivi esercizi fino all’anno 1977, con l’iscrizione in apposito capitolo.
Le domande di contributo vanno presentate alle Amministrazioni Provinciali tramite gli Ispettorati Provinciali della Agricoltura competenti per territorio, i quali provvederanno all’istruttoria.
Le Amministrazioni Provinciali concedono i contributi in base alle direttive della Giunta Regionale provvedendo alla liquidazione degli stessi dopo l’accertamento della regolare esecuzione delle opere da parte degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura.

CAPO III
Interventi per la zootecnica

Art. 13
Possono essere concessi prestiti agrari a tasso agevolato ad imprenditori agricoli, con preferenza a coltivatori diretti, proprietari o affittuari, enfiteuti e mezzadri, singoli od associati, a stalle sociali cooperative o consorzi di stalle sociali, per gli scopi seguenti:
1. acquisto di bestiame giovane destinato all’allevamento ed alla riproduzione appartenente a razze con elevate caratteristiche produttive;
2. acquisto dei mezzi meccanici ed altre attrezzature destinate a potenziare ed a rendere più razionale ed economica l’attività di allevamento;
3. acquisto di sementi e fertilizzanti per concimazioni di base, quando l’impiego di detti mezzi rientri in un programma di miglioramento e di incremento zootecnico di aziende ricadenti nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 14
La durata del prestito dipende dalle caratteristiche degli interventi, ma non può superare i 5 anni.
Il concorso della Regione nel pagamento degli interessi è pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolato al tasso praticato dagli Istituti di credito e quella di ammortamento calcolato al tasso del 3 per cento, riducibile al 2 per cento nelle zone dichiarate montane ai sensi della legge 27 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 15
Alle categorie indicate all’art. 13, con le preferenze ivi stabilite e ad enti zootecnici possono essere concessi contributi in conto capitale, nella misura massima del 25 per cento della spesa elevabili al 35 per cento nelle zone definite montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, per l’acquisto di riproduttori maschi, la diffusione della fecondazione artificiale, il concorso nelle spese di alpeggio, per l’attuazione delle prove di progenie, compresa l’effettuazione degli interventi fecondativi e per l’acquisto di sementi e di fertilizzanti di base quando l’impiego di detti mezzi rientri in programmi aziendali o interaziendali di miglioramento ed incremento zootecnico.
Art. 16
Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 13 si fa fronte con la somma di L. 400.000.000, imputata al Cap. 217 del bilancio per l’esercizio finanziario 1973 e agli appositi capitoli del bilancio per gli esercizi finanziari successivi fino al 1977 compreso.
Per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 15, si fa fronte con la somma di L. 200.000.000, imputata al Cap. 217 del bilancio per l’esercizio finanziario 1973 e sugli appositi capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari successivi fino al 1977 compreso.
Art. 17
Al fine di favorire gli interventi nei settori della produzione, valorizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici, la Giunta Regionale può concedere ad un Consorzio regionale di Cooperative zootecniche e lattiero-casearie contributi fino all’80 per cento della spesa ammessa relativa all’attività del Consorzio.
Allo scopo di coordinare la politica zootecnica e fino a quando non verrà realizzato l’Ente di Sviluppo Agricolo Regionale, l’Ente Nazionale per le Tre Venezie – Ente di Sviluppo in agricoltura – e l’Ente Delta Padano – Ente di Sviluppo – assisteranno la Regione nella realizzazione e nel funzionamento di detto Consorzio, nell’ambito di direttive regionali.
Il programma del Consorzio è approvato dal Consiglio Regionale.
La spesa prevista in L. 400.000.000 all’anno per 5 anni è iscritta al Cap. 218 del preventivo di spesa del bilancio 1973. Per gli anni successivi, fino al 1977, si provvederà ad iscrivere in bilancio l’analoga spesa annua di L. 400.000.000.

CAPO IV
Disposizioni comuni

Art. 18
La Giunta provvede all’esecuzione ed attuazione della presente legge e a regolare i rapporti con gli Istituti ed Enti esercenti il credito agevolato con il concorso regionale.
Il Presidente della Giunta provvede, con decreto, alla liquidazione del concorso regionale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall’Istituto od Ente finanziatore, muniti del visto del Collegio sindacale, assumendosi lo stesso Istituto od Ente la responsabilità dell’impiego delle somme erogate conformemente alle finalità previste per ogni tipo di intervento.
Art. 19
Per ottenere il credito agevolato con il concorso regionale, le domande dovranno essere presentate all’Istituto o Ente di credito, tramite il competente Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.
L’inoltro delle domande agli Enti finanziatori avverrà secondo le priorità previste per ogni categoria di intervento, con nulla-osta dello stesso Ispettorato.
Art. 20
I mutui di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, di cui all’art. 36 della legge 2 giugno 1961, n.454, e successive modificazioni e integrazioni e alla legge 26 maggio 1965, numero 590.
A favore delle stesse operazioni si applica ogni altro beneficio o agevolazione previsti dalle leggi vigenti.
Art. 21
Per facilitare la concessione dei prestiti e dei mutui di cui alla presente legge, possono essere fornite garanzie fidejussorie dai Consorzi di bonifica, dall’Ente Nazionale per le Tre Venezie, Ente di Sviluppo in agricoltura, e dall’Ente Delta Padano, Ente di Sviluppo, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali.
Art. 22
Agli effetti della presente legge sono considerati giovani produttori gli operatori agricoli che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 23
Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.
I benefici di cui alla presente legge sono concessi ai richiedenti che, per lo stesso titolo, non godano già di altri contributi o agevolazioni.
Art. 24
Al termine di ogni esercizio finanziario saranno pubblicati, a cura della Giunta regionale, gli elenchi dei beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge.
Art. 25
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



SOMMARIO