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Legge regionale 30 giugno 1973, n. 14 (BUR n. 21/1973)

Provvedimenti relativi al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972

Legge regionale 30 giugno 1973, n. 14 (BUR n. 21/1973) (Bilancio) (Abrogata)

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1972

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 giugno 1973, n. 14 (BUR n. 21/1973) (Bilancio)

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1972


Art. 1
Ai fini dell’accertamento delle entrate e dell’impegno delle spese di competenza, la durata dell’esercizio finanziario relativo al Bilancio di previsione 1972 è protratta fino al 31 dicembre 1973.
Art. 2
In conformità delle deliberazioni adottate il 15-12-1972, n. 2136/bis dalla Giunta Regionale ed il 14-2-1973, n. 8 dal Consiglio Regionale, nello stato di previsione dell’entrata della Regione per l’esercizio finanziario 1972 è istituito il capitolo 31/bis con la seguente denominazione: “Assegnazione statale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo” per l’ammontare di L. 750 milioni.
Nello stato di previsione della spesa della Regione per l’esercizio finanziario 1972 è istituito il capitolo 79/bis con la seguente denominazione: “Assegnazione statale per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo in agricoltura”.
Art. 3
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1972, il capitolo 59 è così modificato: “Erogazione per l’anno 1972 di contributi straordinari previsti da disposizioni legislative regionali agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione” per l’ammontare di L. 765 milioni.
Art. 4
L’amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori di interesse regionale, limitamente al periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 1972, contributi corrispondenti ai minori introiti determinati dal rilascio di abbonamenti a tariffa preferenziale.
Qualora lo stanziamento disposto dall’art. 5 della presente legge non sia sufficiente a coprire l’ammontare delle richieste dei concessionari, i contributi regionali sono proporzionalmente ridotti.
Circa le altre modalità di determinazione e di erogazione dei contributi medesimi, resta fermo quanto stabilito dalla deliberazione n. 1932 in data 6 dicembre 1972 della Giunta Regionale.
Art. 5
Gli oneri derivanti dall’applicazione del precedente articolo previsti in L. 765 milioni fanno carico al capitolo 59 dello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1972.
Art. 6
La Giunta Regionale è autorizzata ad erogare contributi, ai fini di incentivazione, per mostrare, manifestazioni, convegni, nei limiti dei fondi allo scopo stanziati nei Bilanci proporzionandoli all’importanza delle iniziative stesse.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.




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