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Legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 (BUR n. 22/1973)

Norme per la realizzazione di impianti sportivi

Legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 (BUR n. 22/1973) (Abrogata)

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 (BUR n. 22/1973)

NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI


Art. 1
La Regione Veneta, riconoscendo la funzione sociale dello sport in armonia con l’articolo 4 del proprio Statuto, concorre alla diffusione della pratica sportiva, intesa come educazione e formazione, favorendo la realizzazione di impianti e attrezzature sportive.
Art. 2
Al fine di attuare un programma coordinato di interventi, rivolto a dotare di impianti sportivi i Comuni che ne siano sprovvisti o carenti, è autorizzata la concessione in favore di Comuni o Consorzi di Comuni che intendano provvedere alla costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti per la pratica sportiva, di un contributo ventennale della Regione da erogarsi in rate annuali costanti, ciascuna dell’importo pari al 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
Il contributo può essere concesso:
a) fino a un ammontare massimo di spesa di L. 30.000.000 per impianti minimi;
b) fino a un ammontare massimo di spesa di L. 120.000.000 per impianti a servizio di Comuni o Consorzi di Comuni, con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti;
c) fino a un ammontare massimo di spesa di L. 250.000.000 e a condizione che venga realizzata la costruzione di almeno 4 impianti in altrettanti quartieri o frazioni – nei Comuni capoluogo di Provincia o con popolazione superiore a 40.000 abitanti;
d) fino a un ammontare massimo di spesa di L. 15.000.000 per lavori di ampliamento e miglioramento di impianti sportivi già esistenti.
La spesa ammissibile comprende il costo dell’impianto di esercizio, dei relativi servizi, delle attrezzature sportive e del prezzo dell’area, stabilito secondo le norme sull’espropriazione per pubblica utilità di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e comunque in misura non superiore al 40 per cento del costo complessivo dell’opera.
I contributi di cui al II comma non sono fra loro cumulabili e quelli di cui al punto b) sono concessi con preferenza ai Consorzi di Comuni.
Art. 3
Per la realizzazione delle opere indicate al I comma dell’art. 2 nonché per l’acquisizione di attrezzature tecnico-sportive, i Comuni e i Consorzi di Comuni possono richiedere, in alternativa al contributo ventennale previsto nello stesso articolo, la concessione di un contributo “una tantum” pari al 50 per cento della spesa iniziale riconosciuta ammissibile, non superiore in ogni caso a lire 3 milioni.
Art. 4
E’ autorizzata la concessione in favore di Enti, Istituzioni, Sodalizi, Associazioni, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività sportiva a carattere dilettantistico, di un contributo “una tantum” per la costruzione, l’ampliamento, il miglioramento di impianti sportivi o per la dotazione di attrezzature tecnico-sportive, nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, non superiore in ogni caso a L. 1.000.000.
Art 5
Le domande rivolte a ottenere la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, debbono essere presentate al Presidente della Regione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Le domande di concessione dei contributi previsti dall’art. 3 debbono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno; in via transitoria, per l’anno 1973, le domande vanno presentate entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Le domande debbono essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia della deliberazione del Comune o dell’Assemblea consorziale che attesti la volontà dell’Ente di usufruire del contributo regionale per i fini stabiliti nella presente legge;
b) preventivo di spesa di massima e piano di finanziamento dell’opera;
In caso di costruzione, la documentazione di cui al comma precedente va integrata da:
a) deliberazione del Comune o dell’Assemblea consorziale che individui l’area in conformità degli strumenti urbanistici vigenti o adottati;
b) planimetria comprendente l’intera zona servita dalla nuova struttura, con l’individuazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;
c) relazione illustrativa che precisi:
- i dati demografici e le indicazioni socio-economiche della zona da servire o servita;
- la localizzazione del costruendo impianto.
Art. 6
Le domande per la concessione dei contributi “una tantum” previsti dall’art. 4 debbono essere presentate al Presidente della Regione entro il 30 aprile di ogni anno; in via transitoria, per l’anno 1973, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) relazione illustrativa dei programmi di attività sportiva svolti dal richiedente;
b) descrizione delle attrezzature tecnico-sportive da acquisire, dei lavori da eseguire e loro dislocazione;
c) dichiarazione del Comune, attestante l’attività svolta dal richiedente e la validità della richiesta.
Art. 7
In relazione alle domande di contributo di cui agli articoli precedenti, la Giunta predispone, sentito il parere del CONI, e il Consiglio Regionale approva il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili, dando priorità agli interventi rivolti a dotare di impianti essenziali i Comuni e i quartieri che ne siano sprovvisti anche in riferimento alle esigenze della popolazione scolastica.
La Giunta Regionale stabilisce il termine perentorio entro cui dovranno essere presentati i singoli progetti esecutivi.
Art. 8
I contributi di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono concessi a condizione che gli impianti e le relative attrezzature, compatibilmente con le loro caratteristiche, siano aperti a tutti i cittadini residenti nel Comune o nei Comuni consorziati.
Art. 9
L’approvazione dei progetti esecutivi di cuiai precedenti artt. 2, 3 e 4, è disposta con decreto del Presidente della Regione, sentiti gli Organi consultivi previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 526.
Con lo stesso decreto è altresì disposta la concessione del contributo in conformità con il piano di cui all’art. 7.
L’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
La progettazione e l’esecuzione delle opere approvate avranno luogo in ossrevanza delle vigenti disposizioni di legge.
La Giunta Regionale provvede alla vigilanza dei lavori per mezzo degli Uffici del Genio Civile e nomina il collaudatore.
Art. 10
L’erogazione dei contributi avrà luogo con i seguenti criteri:
a) l’ammontare del contributo annuo costante verrà stabilito in via definitiva dopo l’approvazione del collaudo e l’accertamento della relativa spesa: le annualità decorreranno dalla data dell’approvazione del progetto. L’erogazione del contributo annuo costante è disposta, in rate semestrali, per il periodo di durata del mutuo direttamente a favore dell’Istituto mutuante a decorrere dalla data di stipulazione del mutuo;
b) il contributo “una tantum” di cui all’art. 3 della presente legge verrà erogato previo accertamento della spesa effettivamente sostenuta e dell’avvenuta esecuzione dei lavori;
c) il contributo “una tantum” di cui all’art.4 della presente legge verrà erogato sulla base di idonea documentazione contabile vistata dal Comune comprovante l’avvenuta spesa in conformità alla richiesta.
Art. 11
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 2 della presente legge, previsti annualmente in L. 270.000.000, si fa fronte per l’anno 1973 coi fondi allo scopo stanziati al capitolo 239 – Titolo II – del Bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1973.
Per gli esercizi successivi, gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli di Bilancio.
Le somme stanziate e non impiegate nell’esercizio potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 12
Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, previsti annualmente in L. 180.000.000, si fa fronte per l’anno 1973 mediante riduzione di pari importo dal fondo indiviso destinato a interventi e attività promozionali, iscritto al capitolo 242 – Titolo II – del Bilancio della Regione per l’esercizio 1973.
Nel Bilancio della Regione per l’esercizio 1973 sono scritti al Titolo II – Sezione V – Rubrica I – i seguenti nuovi capitoli di spesa:
A) Cap. 239 bis – dal titolo “Contributo “una tantum” della Regione in favore di Comuni o Consorzi di Comuni per la costruzione, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi nonché per l’acquisizione di attrezzature tecnico-sportive”, con lo stanziamento di L. 130.000.000.
B) Cap. 239 ter – dal titolo “Contributo “una tantum” della Regione in favore di Enti, Associazioni, Sodalizi, per la costruzione, l’ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi o per l’installazione di attrezzature tecnico-sportive”, con lo stanziamento di L. 50.000.000.
Gli stanziamenti di cui al presente articolo verranno ripetuti negli stati di previsione della spesa degli esercizi 1974 e 1975.



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