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Legge regionale 16 luglio 1973, n. 17 (BUR n. 23/1973)

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di circoscrizioni comunali

Legge regionale 16 luglio 1973, n. 17 (BUR n. 23/1973) (Abrogata)

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Legge abrogata dall’articolo 23, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 16 luglio 1973, n. 17 (BUR n. 23/1973)

NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI CIRCOSCRIZIONI COMUNALI


TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
La fusione tra Comuni, la costituzione in comune di Frazioni o del Capoluogo di Comuni, ed i mutamenti delle circoscrizioni comunali, sono disposti, se effettuati nell’ambito della stessa circoscrizione provinciale, con legge della Regione, su iniziativa dei soggetti legittimati a norma dell’art. 38 dello Statuto.
Con legge regionale sono altresì disposte le variazioni delle denominazioni comunali.
Sui progetti di legge rivolti all’adozione di uno dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, la consultazione della Provincia e dei Comuni interessati, prevista dall’art. 22 dello Statuto, è resa obbligatoria.
Art. 2
I Consigli Comunali non legittimati all’iniziativa legislativa a norma dell’art. 38 dello Statuto, ed interessati all’adozione di uno dei provvedimenti previsti nei commi primo e secondo dell’art.1, possono richiedere alla Giunta Regionale, qualora sussistano le condizioni stabilite nel titolo II della presente legge, di rendersi promotrice della presentazione di apposito disegno di legge, con le forme e procedure previste nel titolo stesso.
La Giunta Regionale è tenuta a riferire alla competente Commissione Consiliare dei casi nei quali non ritenga di rendersi promotrice della presentazione di apposito disegno di legge.
Art. 3
I risultati dei referendum indetti a norma dell’art. 25 della legge regionale 12 gennaio 1973, n. 1 , debbono essere valutati anche sulla base degli esiti distinti per ciascun Comune, Frazione, Capoluogo o parti del territorio direttamente interessato.

TITOLO II

Sezione I
Istituzioni di nuovi Comuni
Art. 4
Due o più Comuni contigui, che non abbiano mezzi sufficienti per provvedere in modo adeguato alla istituzione e al mantenimento delle attrezzature civili e sociali nonché dei pubblici servizi, possono essere fusi in unico Comune.
La fusione fra Comuni può essere altresì disposta al fine di realizzare una più adeguata organizzazione e distribuzione territoriale dei servizi, anche secondo i programmi regionali e comprensoriali, nonché una maggiore razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale.
Art. 5
Le deliberazioni dei Comuni interessati, per gli effetti previsti dal combinato disposto dagli artt. 2 e 4, devono indicare dettagliatamente le condizioni che regolano la fusione per gli aspetti patrimoniali ed economico-finanziari, nonché il programma per la migliore gestione e distribuzione territoriale delle attrezzature civili e sociali e dei pubblici servizi.
Art. 6
Le Frazioni e i nuclei abitati, appartenenti ad uno o più Comuni, che abbiano complessivamente popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, mezzi sufficienti per provvedere adeguatamente alle funzioni proprie di un Comune, e che, per le condizioni dei luoghi e per altre caratteristiche economiche e sociali, abbiano interessi distinti da quelli del Comune al quale appartengono, possono essere costituiti in Comuni autonomi, semprechè al Capoluogo restino assicurati i mezzi sufficienti per provvedere alle esigenze comunali.
Eguale facoltà è attribuita al Capoluogo del Comune quando sussistano nei suoi confronti le condizioni sopra indicate.
In ogni caso, perché possa farsi luogo alla costituzione in Comune autonomo di Frazioni o del Capoluogo, deve sussistere la condizione che il Comune, da cui le Frazioni o il Capoluogo vengano distaccati, conservi una popolazione residua non inferiore a 10.000 abitanti.
Art. 7
Le deliberazioni adottate dai Consigli Comunali per gli effetti previsti dal combinato disposto degli artt. 2 e 6, devono essere adeguatamente motivate con particolare riferimento:
1) alla sufficienza dei mezzi che consentano al nuovo Comune di provvedere in un programma organico alla istituzione e al mantenimento dei pubblici servizi;
2) alla obiettiva separazione, in rapporto alla condizione dei luoghi, tra il nuovo Comune e i Comuni originari;
3) alla permanenza dei requisiti per cui la parte residua dei Comuni già esistenti possa essere mantenuta in Comune autonomo, a meno che non vi sia altro comune che domandi di incorporare la parte residua stessa.
Qualora l’iniziativa venga assunta dai cittadini elettori residenti nelleFrazi0oni, nei nuclei abitati o nel Capoluogo, la relativa domanda dovrà essere motivata in conformità a quanto previsto al primo comma.
Sezione II
Variazioni delle Circoscrizioni e denominazioni comunali
Art. 8
Le circoscrizioni territoriali comunali che risultino inadeguate in rapporto all’espansione degli abitati, alle esigenze di razionalizzazione degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché di organizzazione e distribuzione di servizi secondo programmi regionali o comprensoriali, possono essere ampliate con l’aggregazione di parte del territorio di Comuni contermini.
La modifica delle circoscrizioni territoriali può essere altresì disposta per ragioni topografiche o per altre esigenze locali.
Art. 9
Le deliberazioni per la variazione delle circoscrizioni territoriali, adottate dai Comuni interessati per gli effetti previsti dall’art. 2, devono essere adeguatamente motivate con riferimento alle finalità ed esigenze indicate all’art. 8.
Qualora l’iniziativa, per l’aggregazione ad altro Comune di parte del territorio, venga assunta dai cittadini residenti nella parte del territorio stesso, la relativa domanda dovrà essere motivata in conformità a quanto previsto nel primo comma.
Art. 10
Le denominazioni comunali possono essere variate ove ricorrano ragioni toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.
La relativa deliberazione, adottata dal Consiglio Comunale per gli effetti previsti dall’art. 2, deve essere adeguatamente motivata con riferimento alle ragioni indicate al primo comma.
Sezione III
Procedure e controlli
Art. 11
Le domande per gli effetti previsti all’art. 2 devono essere formulate dai Consigli Comunali interessati, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti e pubblicata all'albo pretorio per la durata di 15 giorni.
Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune può presentare le proprie osservazioni in merito entro 15 giorni dalla scadenza del termine suddetto.
Le deliberazioni, di cui al primo comma, divenute esecutive ai sensi di legge, vanno inoltrate alla Giunta Regionale, unitamente alle eventuali osservazioni dei cittadini e alle relative controdeduzioni deliberate dal Consiglio Comunale, divenute anch’esse esecutive, entro 10 giorni dalla data di esecutività dell’ultima deliberazione.
Copia della documentazione di cui al comma precedente va trasmessa entro lo stesso termine ai Comuni interessati, i quali, entro 90 giorni dal ricevimento, sono tenuti a pronunciarsi in merito con apposita deliberazione.
Si applicano anche in questo caso le norme contenute ai commi primo, secondo e terzo, del presente articolo.
Art. 12
Nelle ipotesi previste dagli artt. 7 – secondo comma, e 9 – secondo comma, le domande sottoscritte dalla maggioranza dei cittadini elettori residenti nella Frazione, nucleo abitato, Capoluogo o parte del territorio, debitamente autenticate nelle firme, vanno presentate al Comune di appartenenza, il quale entro 60 giorni dal ricevimento esprime in merito il proprio parere con apposita deliberazione adottata a maggioranza e pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio.
Per l’ulteriore procedimento si fa rinvio alle norme contenute all’art. 11.
Art. 13
Il controllo sulla legittimità delle deliberazioni degli Enti interessati spetta alle Sezioni del Comitato regionale di controllo, istituito a norma della legge regionale 30 ottobre 1971, n. 1 .
Alle predette Sezioni è attribuito inoltre l’esame delle domande delle Comunità interessate sotto il profilo della conformità a quanto disposto dall’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
In caso di richiesta di chiarimenti da parte delle Sezioni del Comitato di Controllo, i Comuni interessati devono provvedere entro il termine di 60 giorni.

TITOLO III
DELEGA ALLE PROVINCE

Art. 14
Le Province competenti per territorio sono delegate a determinare la sede Municipale nonché la denominazione di Frazioni o Borgate su richiesta motivata dei Consigli Comunali interessati.
Le deliberazioni, allo scopo assunte dalla Provincia, dovranno tener conto rispettivamente delle esigenze amministrative, delle condizioni economiche-sociali del Comune e dei cittadini, nonché delle ragioni toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.
Art. 15
I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi Comuni ed ai mutamenti delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla Provincia competente per territorio, per delega della Regione.
Le deliberazioni, allo scopo assunte dalla Provincia, si ispireranno ai principi riguardanti la successione delle persone giuridiche.
Art. 16
Qualora lo richiedano esigenze generali di un Comune, la Provincia dispone la fusione delle rendite patrimoniali, delle passività e delle spese di una Frazione con quelle del Comune cui appartiene, su propria iniziativa o su richiesta dei Comuni o Frazioni interessate o della Giunta Regionale.
Art. 17
Quando il confine fra due o più Comuni è incerto o non risulti delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili, la Provincia competente per territorio provvede, per delega della Regione, su richiesta di uno dei Comuni interessati, al regolamento del confine o all’apposizione dei termini, ammesse le osservazioni degli altri Comuni interessati.
Qualora i Comuni appartengano a diverse Province, i provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con decreto del Presidente della Regione.
Art. 18
Le Province devono adottare con deliberazione consiliare i provvedimenti di competenza, in base alle deleghe di cui al presente titolo, non oltre il termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di richiesta dei Consigli Comunali interessati.
Le Province, nell’esercizio delle funzioni ad esse delegate, devono attenersi alle direttive rispettivamente indicate dal presente titolo e, in quanto applicabili, ai criteri generali contenuti nella presente legge.
La Giunta Regionale, in ordine alle funzioni delegate, esercita i propri poteri di iniziativa e di vigilanza.
In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia, di violazione delle leggi o dei criteri direttivi di cui alla presente legge, la Giunta può sostituirsi alle Province nell'esercizio delle funzioni delegate o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.
Art 19
La spesa sostenuta dalle Province per l’esercizio delle funzioni delegate con la presente legge è a carico della Regione.
La ripartizione per Province della somma stanziata all’art. 20 è determinata proporzionalmente, per un terzo alla popolazione, per un terzo alla superficie territoriale, per un terzo al numero dei Comuni di ciascuna Provincia.
L’importo unitario da corrispondere alle Province per l’esercizio delle singole funzioni delegate è determinato dalla Giunta Regionale, previa intesa con le Province stesse.
La Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare congrue anticipazioni di spesa alle Province che ne facciano motivata richiesta.
Art. 20
Agli oneri dipendenti dall’applicazione del titolo III della presente legge, presunti in L. 30.000.000 annue, si fa fronte per l’anno 1973 mediante riduzione di L. 30.000.000 dal capitolo 10 del bilancio di previsione della spesa per l’esercizio 1973 della Regione.
Al titolo I – Rubrica VI – capitolo 171 – esercizio 1973 e seguenti è istituito l’articolo 1 dal titolo “Spese per la delega alle Province di cui alla legge regionale – Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di circoscrizioni comunali –“, con lo stanziamento di L. 30.000.000.


SOMMARIO