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Legge regionale 28 agosto 1973, n. 19 (BUR n. 27/1973)
Norme per l’attuazione dei Decreti del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e n. 1036
Sommario
“Legge regionale 28 agosto 1973, n. 19 (BUR n. 27/1973) - Testo vigente”
S O M M A R I O
NORME PER L'ATTUAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1972, N. 1035 E N. 1036
Legge tacitamente abrogata dalla
legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 , che ha ridisciplinato la materia, nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 28 agosto 1973, n. 19 (BUR n. 27/1973) - Testo storico”
NORME PER L’ATTUAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1972, N. 1035 E N. 1036
Art. 1
Le funzioni amministrative, attribuite alla Regione coi D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e n. 1036, sono esercitate dai singoli organi regionali secondo le modalità fissate dalla presente legge.
Art. 2
Spetta al Consiglio Regionale, su proposta della Giunta:
1) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1035:
1) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1035:
a) provvedere all’adeguamento dei limiti di reddito, di cui all’ultimo comma dell’art. 2;
b) deliberare la deroga, di cui al primo e secondo comma dell’art. 10;
c) formulare le indicazioni per la determinazione del canone ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 19;
d) deliberare l’atto di consenso alla approvazione da parte del Ministro per i Lavori Pubblici del piano finanziario, di cui all’art. 21;
2) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1036:
2) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1036:
a) determinare, ai sensi del punto a) dell’art. 5, nel quadro dei criteri generali predisposti dal Ministero dei Lavori Pubblici, le norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni e per la nomina dei collaudatori;
b) stabilire i criteri per la formulazione delle graduatorie, di cui al punto f) dell’art. 5;
c) formulare la proposta o l’atto di intesa con il Ministro dei Lavori Pubblici per l’incorporazione degli I.A.C.P. non a carattere provinciale, di cui all’art. 17.
Art. 3
Spetta alla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare:
1) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1035:
1) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1035:
deliberare l’atto di intesa con il Ministro per i Lavori Pubblici per la determinazione della quota destinata all’ammortamento del costo convenzionale a vano, di cui alla lettera a) dell’art. 19;
2) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1036:
2) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1036:
a) formulare le proposte per le autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano od a mq. Utile abitabile di cui alla lettera b) dell’art. 5;
b) fissare la parcentuale spettante, quale rimborso di spese per le funzioni da loro esercitate, agli I.A.C.P. ed ad altri enti esecutori, di cui alla lettera c) dell’art. 5;
c) designare le società a prevalente partecipazione statale, di cui alla lettera d) dell’art. 5;
d) emanare le direttive regionali, di cui al secondo comma dell’art. 8.
Art. 4
Spetta al Presidente della Giunta regionale:
1) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1305:
1) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1305:
a) disporre l’adozione delle forme di pubblicità idonee per l’assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie, di cui al quarto comma dell’art. 3;
b) provvedere all’unificazione degli schedari provinciali, di cui all’ultimo comma dell’art. 14;
2) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1036:
2) per quanto riguarda il D.P.R. n. 1036:
nominare, d’intesa con il Ministro per i Lavori Pubblici, i collaudatori di cui alla lettera a) dell’art. 5, secondo le norme che saranno deliberate dal Consiglio Regionale ai sensi del precedente art. 2, punto 2, lett. a).
Inoltre il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta, adotta i provvedimenti per l’attuazione, nei modi ed entro i termini stabiliti, delle funzioni già delegate a norma dell’art. 4 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed ora attribuite a norma dell’art. 5 del D.P.R. n. 1036.
Art. 5
L’esercizio delle altre funzioni amministrative, in quanto non diversamente disciplinato dagli artt. 2, 3 e 4 della presente legge, o espressamente dai D.P.R. n. 1035 e n. 1036, è di competenza della Giunta Regionale.
Le operazioni materiali sono eseguite dai singoli uffici competenti a norma della legge sulla organizzazione amministrativa regionale.
Le operazioni materiali sono eseguite dai singoli uffici competenti a norma della legge sulla organizzazione amministrativa regionale.
Art. 6
Le funzioni amministrative in materia di espropriazione, già delegate al Presidente della Giunta Regionale in forza dell’art. 25 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e ora trasferite in forza dell’art. 3 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, sono esercitate dallo stesso secondo le modalità previste al Titolo II della legge citata.
I decreti di occupazione d’urgenza sono emanati dall’Ingegnere Capo del Genio Civile per il territorio di propria competenza.
Contro il provvedimento, di cui al comma precedente, è ammasso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica, al Presidente della Giunta Regionale, il quale provvede in via definitiva su conforme parere della Giunta Regionale. Per ogni altra modalità si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Resta ferma la successiva facoltà di proporre opposizione dinanzi alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
I decreti di occupazione d’urgenza sono emanati dall’Ingegnere Capo del Genio Civile per il territorio di propria competenza.
Contro il provvedimento, di cui al comma precedente, è ammasso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica, al Presidente della Giunta Regionale, il quale provvede in via definitiva su conforme parere della Giunta Regionale. Per ogni altra modalità si applicano, in quanto compatibile, le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Resta ferma la successiva facoltà di proporre opposizione dinanzi alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 7
Per l’elezione dei rappresentanti regionali, di cui allo art. 7 del D.P.R. n. 1036, ciascun Consigliere regionale ha un voto limitato ai due terzi dei membri da nominare.
Art. 8
L’istituzione del servizio sociale a favore delle famiglie degli assegnatari degli alloggi spetta al consiglio regionale che ne stabilirà le finalità, i modi, i mezzi e l’organico, dopo aver sentito le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative, le associazioni degli assegnatari a livello regionale, le amministrazioni provinciali ed i Comuni interessati.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
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