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Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 2 (BUR n. 3/1973)
Provvedimenti a favore delle Cooperative artigiane di garanzia
Sommario
“Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 2 (BUR n. 3/1973) - Testo vigente”
S O M M A R I O
PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
Legge abrogata dall’articolo 9, della
legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 .
SOMMARIO
- Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 2 (BUR n. 3/1973) (Abrogata)
- PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
Sommario
“Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 2 (BUR n. 3/1973) - Testo storico”
S O M M A R I O
PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA
Art. 1
Al fine di favorire l'affermazione dell'artigianato in conformità ai propri indirizzi programmatici, la Regione concorre alla formazione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia nelle seguenti forme:
- contributo straordinario;
- contributo commisurato alle quote dei soci per l'integrazione del patrimonio sociale;
- contributo alla copertura di eventuali perdite di gestione;
- contributo sull'interesse dei mutui garantiti.
Hanno titolo a conseguire i benefici di cui al precedente comma le Cooperative artigiane di garanzia, con sede nel territorio della Regione, composte da almeno 150 soci ed aventi un capitale versato pari ad un minimo di 300 quote sociali.
Non appena la Regione avrà provveduto alla emanazione di uno statuto tipo, il conseguimento degli anzidetti benefici sarà altresì subordinato alla conformità allo stesso degli statuti delle singole Cooperative.
- contributo straordinario;
- contributo commisurato alle quote dei soci per l'integrazione del patrimonio sociale;
- contributo alla copertura di eventuali perdite di gestione;
- contributo sull'interesse dei mutui garantiti.
Hanno titolo a conseguire i benefici di cui al precedente comma le Cooperative artigiane di garanzia, con sede nel territorio della Regione, composte da almeno 150 soci ed aventi un capitale versato pari ad un minimo di 300 quote sociali.
Non appena la Regione avrà provveduto alla emanazione di uno statuto tipo, il conseguimento degli anzidetti benefici sarà altresì subordinato alla conformità allo stesso degli statuti delle singole Cooperative.
Art. 2
La Regione, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle dimensioni ottimali di sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, è autorizzata a partecipare alla formazione del patrimonio sociale con un contributo straordinario.
Per conseguire detto contributo ciascuna Cooperativa artigiana di garanzia deve presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta Regionale, la quale, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio, dispone ed approva, entro il 30 aprile di ogni anno, un piano di ripartizione della somma stanziata.
Per conseguire detto contributo ciascuna Cooperativa artigiana di garanzia deve presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta Regionale, la quale, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio, dispone ed approva, entro il 30 aprile di ogni anno, un piano di ripartizione della somma stanziata.
Art. 3
Nei limiti finanziari di cui al successivo art. 6, la Regione è autorizzata a partecipare, all'inizio di ogni anno, alla formazione del patrimonio sociale delle Cooperative artigiane di garanzia con un proprio contributo pari al doppio delle quote sociali sottoscritte e versate dai soci delle Cooperative stesse nel precedente esercizio, diminuite del numero delle quote relative ai recessi.
Qualora nell'esercizio considerato il numero di nuove quote sottoscritte e versate dai soci di ciascuna Cooperativa, diminuite del numero delle quote relative ai recessi, sia risultato superiore a 400, la Regione porta il suo contributo a due volte e mezza l'importo sottoscritto dai soci per lo stesso esercizio.
Se l'aumento del numero delle quote, come sopra determinato, è stato superiore a 700, la Regione porta il suo contributo a tre volte l'importo sottoscritto dai soci per lo stesso esercizio.
Alla erogazione del contributo provvede il Presidente della regione con proprio decreto sulla base delle risultanze del libro dei soci delle Cooperative.
Per le quote sottoscritte dai soci delle Cooperative tra il 1° gennaio 1972 e il 31 marzo 1972 il contributo regionale integrerà il contributo statale per portarlo ai limiti fissati dal presente articolo.
Qualora nell'esercizio considerato il numero di nuove quote sottoscritte e versate dai soci di ciascuna Cooperativa, diminuite del numero delle quote relative ai recessi, sia risultato superiore a 400, la Regione porta il suo contributo a due volte e mezza l'importo sottoscritto dai soci per lo stesso esercizio.
Se l'aumento del numero delle quote, come sopra determinato, è stato superiore a 700, la Regione porta il suo contributo a tre volte l'importo sottoscritto dai soci per lo stesso esercizio.
Alla erogazione del contributo provvede il Presidente della regione con proprio decreto sulla base delle risultanze del libro dei soci delle Cooperative.
Per le quote sottoscritte dai soci delle Cooperative tra il 1° gennaio 1972 e il 31 marzo 1972 il contributo regionale integrerà il contributo statale per portarlo ai limiti fissati dal presente articolo.
Art. 4
Nei limiti finanziari stabiliti dal successivo art. 6, la Regione è autorizzata a concedere un contributo pari al 2% sul tasso annuo di interesse per i mutui, per credito di esercizio, contratti delle imprese artigiane con la garanzia delle Cooperative artigiane di garanzia.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è effettuata con decreto del Presidente della Regione su domanda avanzata dall'impresa interessata tramite la Cooperativa artigiana di garanzia, che ha prestato la propria fidejussione.
Il pagamento del contributo è effettuato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità previste da apposita convenzione da stipularsi tra regione, Cooperativa di garanzia ed istituto di credito.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è effettuata con decreto del Presidente della Regione su domanda avanzata dall'impresa interessata tramite la Cooperativa artigiana di garanzia, che ha prestato la propria fidejussione.
Il pagamento del contributo è effettuato direttamente all'istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità previste da apposita convenzione da stipularsi tra regione, Cooperativa di garanzia ed istituto di credito.
Art. 5
La Regione partecipa alle perdite subite dalle singole Cooperative artigiane di garanzia, per effetto dell'accertata insolvenza dei soci, con un contributo pari al 20% del loro ammontare.
A tal fine le Cooperative sono tenute a presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita domanda debitamente documentata al Presidente della Regione, il quale, vagliati gli elementi di prova prodotti, decide con proprio motivato decreto entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Il decreto del Presidente della Regione ha carattere definitivo.
A tal fine le Cooperative sono tenute a presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita domanda debitamente documentata al Presidente della Regione, il quale, vagliati gli elementi di prova prodotti, decide con proprio motivato decreto entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
Il decreto del Presidente della Regione ha carattere definitivo.
Art. 6
Agli oneri finanziari dipendenti dall'applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 200.000.000 di cui L. 120.000.000 agli effetti dell'art. 2; L. 5.000.000 agli effetti dell'art. 5 e L. 75.000.000 agli effetti degli artt. 3 e 4, si farà fronte, per l'esercizio 1973, con lo stanziamento di L. 200.000.000 previsto al capitolo 231 - Rubrica I - Sezione III - Titolo II dello stato di previsione della spesa dell'esercizio medesimo.
Per gli esercizi successivi la spesa graverà interamente a carico del Capitolo corrispondente al Cap. 231 del Bilancio 1973, così denominato: "Contributi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia".
Per gli esercizi successivi la spesa graverà interamente a carico del Capitolo corrispondente al Cap. 231 del Bilancio 1973, così denominato: "Contributi a favore delle Cooperative artigiane di garanzia".
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