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Legge regionale 31 agosto 1973, n. 20 (BUR n. 28/1973)

Contributo decennale del 6 per cento sulle spese effettuate per il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile e natanti per i servizi di trasporto urbano

Legge regionale 31 agosto 1973, n. 20 (BUR n. 28/1973) (Abrogata)

CONTRIBUTO DECENNALE DEL 6 PER CENTO SULLE SPESE EFFETTUATE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN MATERIALE ROTABILE E NATANTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO URBANO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 agosto 1973, n. 20 (BUR n. 28/1973)

CONTRIBUTO DECENNALE DEL 6 PER CENTO SULLE SPESE EFFETTUATE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI IN MATERIALE ROTABILE E NATANTI PER I SERVIZI DI TRASPORTO URBANO.


Art. 1
Al fine di incentivare o agevolare, nel territorio regionale, il rinnovamento e il potenziamento delle dotazioni di materiale rotabile e natante dei pubblici servizi urbani di trasporto, l’Amministrazione Regionale è autorizzata a concedere contributi, nelle misure e nei limiti di cui al successivo articolo, a favore delle aziende speciali di cui al T.U. approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, delle società a prevalente partecipazione di Enti locali e dei Comuni che gestiscono detti servizi in economia.
Art. 2
I contributi da concedersi non potranno superare il 6 per cento annuo, per la durata di 10 anni, delle spese effettuate tra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1975, per il rinnovo o il potenziamento del parco dei veicoli e dei natanti. Il contributo al singolo esercente verrà concesso entro il limite massimo della somma occorrente per il rinnovo della metà della effettiva dotazione di mezzi in esercizio alla data del 1° gennaio 1973. Agli effetti del contributo, dovrà essere tenuto presente il programma dei mezzi, riferito al triennio 1° gennaio 1973 – 31 dicembre 1975, approvato a norma del successivo art. 4.
In ogni caso, i contributi saranno concessi nei limiti dello stanziamento di somma di cui al successivo art. 7. Ove tale stanziamento, in seguito alla ripartizione della somma secondo i criteri di cui ai precedenti commi, risultasse insufficiente, i contributi previsti saranno proporzionalmente ridotti.
I contributi da erogare per i natanti non potranno in ogni caso superare nel loro complesso il 20 per cento dell’importo stanziato.
Art. 3
Sono esclusi dai contributi di cui ai precedenti articoli le aziende, le società e i Comuni che già comunque usufruiscono per il medesimo materiale di contributi, sussidi o sovvenzioni da parte dello Stato o della Regione.
Art. 4
I contributi di cui alla presente legge saranno concessi su domanda delle amministrazioni aziendali o comunali o delle società a prevalente partecipazione di Enti locali, da presentarsi, previa deliberazione dell’organo competente, al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Per le società a prevalente partecipazione di Enti locali, la domanda di cui sopra dovrà essere presentata d’intesa con i predetti enti partecipanti.
Le domande dovranno essere corredate:
a) dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’azienda, ente o società, di non usufruire per il medesimo materiale di alcun contributo, sussidio o sovvenzione da parte dello Stato o della Regione;
b) dall’atto di costituzione e statuto qualora il richiedente sia società a prevalente partecipazione di Enti locali;
c) da un prospetto della effettiva dotazione dei mezzi in esercizio al 1° gennaio 1973, convalidato dal legale rappresentante dell’ente, società o azienda;
d) dal programma degli investimenti, per il rinnovo o potenziamento del parco veicoli e natanti, per il triennio 1° gennaio 1973 – 31 dicembre 1975 e il relativo preventivo di spesa, deliberati dal competente organo dell’azienda, ente o società.

La Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva i piani di investimento ammessi a contributo.
Art. 5
L’ammontare dei singoli contributi verrà deliberato dalla Giunta Regionale.
Le modalità di erogazione dei contributi saranno deliberate dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Le relative erogazioni saranno disposte, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta Regionale.
Art. 6
Il contributo concesso sarà liquidato al beneficiario in rate annuali posticipate, a partire dall’esercizio 1973.
E’ consentito lo sconto, presso Istituti di credito, delle annualità concesse.
Art. 7
Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 400.000.000 per dieci anni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1973.
Al relativo onere sarà fatto fronte con prelevamento di uguale somma dal capitolo 191 del bilancio regionale di previsione per l’anno 1973.
A tal fine l’attuale stanziamento al capitolo 191 di Lire 280.000.000 viene elevato con la presente legge a L. 400.000.000 mediante riduzione:
- per lire 117.000.000, dello stanziamento risultante al cap. 100;
- per lire 3.000.000, dello stanziamento risultante al cap. 192;
che presentano sufficiente disponibilità.
Per gli esercizi futuri sarà provveduto mediante ripartizione dello stanziamento risultante, a seguito della integrazione di cui al comma precedente, al cap. 191 del bilancio di previsione per l’esercizio 1973, che assumerà la denominazione: “ Contributo decennale del 6 per cento sulle spese effettuate per il finanziamento degli investimenti in materiale rotabile e natanti per i servizi di trasporto urbano”.


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