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Legge regionale 31 agosto 1973, n. 21 (BUR n. 28/1973)

Provvidenze della Regione a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie

Legge regionale 31 agosto 1973, n. 21 (BUR n. 28/1973) (Abrogata)

PROVVIDENZE DELLA REGIONE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE

Legge abrogata dall’articolo 32, della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 agosto 1973, n. 21 (BUR n. 28/1973)

PROVVIDENZE DELLA REGIONE A FAVORE DEI LAVORATORI EMIGRATI E DELLE LORO FAMIGLIE


Art. 1
La Regione Veneta, consapevole che il fenomeno della emigrazione ha assunto nelle terre venete aspetti sempre più preoccupanti e tali da condizionare l’assetto socio-economico della regione, intende fermamente operare per una inversione di tendenza, che consenta di rimuovere le cause di tale fenomeno.
La Regione Veneta tuttavia, in armonia con i principi del proprio Statuto e nel quadro di una politica rivolta a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e la terra veneta nonché a favorirne il rientro, promuove iniziative di carattere sociale e culturale al fine di concorrere ad assicurare la tutela morale, l’assistenza materiale e l’elevazione sociale dei lavoratori veneti emigrati e delle loro famiglie.
Art. 2
Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo precedente, la Giunta Regionale è autorizzata a prestare ai lavoratori emigrati e alle loro famiglie che versino in disagiate condizioni economiche le seguenti forme di assistenza:
a) rimborso delle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie al lavoratore emigrato e ai suoi familiari che, dopo non meno di un biennio di assenza, rientrino definitivamente nel Veneto;
b) contributi ai lavoratori emigrati che rientrino definitivamente nel Veneto per invalidità o vecchiaia, anche a titolo di concorso nella spesa di ricovero in case diu riposo o presso famiglie;
c) contributi per l’assistenza sanitaria e ospedaliera con esclusione dei casi in cui tali spese per legge o per altro titolo devono essere assunte integralmente da altri Enti o Istituzioni;
d) sussidi straordinari alle famiglie dei lavoratori emigrati le quali risiedano nel territorio regionale o vi rientrino definitivamente;
e) contributi per l’assistenza e la riabilitazione ai lavoratori emigrati affetti da malattie professionali con particolare riguardo alla silicosi;
f) concorso nelle spese sostenute per la traslazione delle spoglie dei lavoratori e loro familiari deceduti all’estero, qualora queste non facciano carico a Enti o Istituzioni pubbliche o private;
g) assegni di studio a favore di orfani di emigrati che non abbiano diritto all’assistenza dell’E.N.A.O.L.I.
Art. 3
Le richieste intese a ottenere le provvidenze di cui all’articolo precedente vanno presentate al Sindaco del Comune di residenza o di origine che ne cura l’istruttoria e le trasmette al Presidente della Regione con motivato parere.
Art. 4
I benefici previsti dalla presente legge sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1974.
Art. 5
La Giunta Regionale è autorizzata a emanare eventuali disposizioni esecutive di attuazione della presente legge, giusta la facoltà concessale dall’art. 32 – lett. g) – dello Statuto.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in complessive lire 100 milioni annue, si fa fronte mediante prelievo di pari importo dal fondo, spettante alla Regione a norma dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Nello stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 1974, 1975 e 1976 è istituito un capitolo dal titolo: “Provvidenze a favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie” con lo stanziamento di L. 100 milioni.
Le somme stanziate annualmente per le provvidenze stabilite dalla presente legge e non impegnate nell’esercizio di competenza possono essere utilizzate nell’esercizio successivo.


SOMMARIO