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Legge regionale 7 settembre 1973, n. 23 (BUR n. 29/1973)

Disciplina dei mercati domenicali e festivi

Legge regionale 7 settembre 1973, n. 23 (BUR n. 29/1973) (Abrogata)

DISCIPLINA DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI

Legge abrogata dall'articolo 18, della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1973, n. 23 (BUR n. 29/1973)

DISCIPLINA DEI MERCATI DOMENICALI E FESTIVI


Art. 1
Lo svolgimento nei giorni domenicali e festivi dei mercati locali istituiti dai Comuni ai sensi della legge 17 marzo 1866, n. 2933, e del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, art. 131, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Giunta Regionale, con le forme e le modalità previste nel successivo articolo.
L’autorizzazione suddetta può essere concessa solo ai Comuni ove tradizionalmente si svolgono attività di commercio ambulante non girovago.
Tale condizione è accertata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, ai sensi dell’art. 2 della legge 28 luglio 1971, n. 558.
In ogni caso l’autorizzazione non potrà essere concessa nel Comune richiedente si svolge altro mercato infrasettimanale.
Art. 2
Le domande intese ad ottenere l’autorizzazione di cui all’art. 1 vanno presentate dai Comuni interessati al Presidente della Regione entro due mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
La Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, può rilasciare l’autorizzazione, sentiti i Comuni contermini, e, ove necessario, i Comuni economicamente gravitanti sul territorio di quello richiedente, nonché la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio.
Art. 3
Lo svolgimento dei mercati domenicali e festivi, autorizzato prima dell’entrata in vigore della presente legge, è protratto fino all’adozione da parte della Giunta Regionale della decisione di cui al precedente articolo.


SOMMARIO