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Legge regionale 7 settembre 1973, n. 24 (BUR n. 29/1973)

Provvidenze per incentivare e ammodernare le attività artigianali nella Regione

Legge regionale 7 settembre 1973, n. 24 (BUR n. 29/1973) (Abrogata)

PROVVIDENZE PER INCENTIVARE E AMMODERNARE LE ATTIVITÀ ARTIGIANALI NELLA REGIONE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 7 settembre 1973, n. 24 (BUR n. 29/1973)

PROVVIDENZE PER INCENTIVARE E AMMODERNARE LE ATTIVITA’ ARTIGIANALI NELLA REGIONE


TITOLO I
FINALITA’ DELLA LEGGE E NORME GENERALI

Art. 1
La Regione, allo scopo di favorire le iniziative artigiane dirette alla creazione di nuovi posti di lavoro, al miglioramento delle attrezzature aziendali e degli ambienti e servizi, nonché alla costituzione e allo sviluppo di organismi cooperativistici e consorziali, autorizza la Giunta Regionale a concedere alle imprese artigiane singole o associate contributi in conto capitale, di primo impianto e di gestione, entro i limiti degli stanziamenti stabiliti dalla presente legge, con le forme e modalità previste nei successivi articoli.
Art. 2
La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni della programmazione regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare, determina ogni anno le categorie di imprese, di consorzi o di cooperative ammissibili ai contributi previsti dalla presente legge.
Nell’ambito di ciascuna categoria saranno ammesse a contributo, in via prioritaria, le iniziative cooperativistiche, le iniziative operanti in zone montane o riconosciute depresse, ovvero quelle intraprese da cittadini emigrati all’estero per una durata di almeno due anni consecutivi e che siano rientrati in Italia da non oltre un anno.
Sono inoltre ammesse a contributo, in via prioritaria, le iniziative artigiane operanti in zone interessate da provvedimenti di legge che limitino attività produttive ivi precedentemente insediate.
Art. 3
Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono essere presentate entro il 31 dicembre per l’utilizzazione dei fondi stanziati per l’esercizio successivo o non utilizzati nell’esercizio precedente, alla Commissione provinciale per l’artigianato competente per territorio, la quale provvede ad inoltrare al Presidente della Regione, entro i 30 giorni successivi, formulando eventuali osservazioni.
In sede di prima applicazione della presente legge le domande di contributo vanno presentate entro due mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 4
La concessione di contributi è deliberata dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione tecnica regionale, di cui all’articolo successivo.
L’erogazione di contributi è effettuata con decreto del Presidente della Regione.
La cancellazione dall’albo delle imprese artigiane per la perdita dei requisiti di cui all’art. 1 – primo comma – lettere b) e c) e dell’art. 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, non comporta la decadenza dal beneficio dei contributi già eventualmente concessi.
Art. 5
La Commissione tecnica regionale è nominata dal Presidente della Regione ed è composta:
- da un membro designato dalla Giunta Regionale, con funzioni di Presidente;
- da tre rappresentanti della Commissione regionale per l’artigianato, di cui uno della minoranza, designati dalla Commissione stessa;
- da sei esperti designati dal Consiglio Regionale, di cui quattro espressi dalla maggioranza e due dalla minoranza.
La Commissione resta in carica tre anni.
Art. 6
La Giunta Regionale verifica l’attuazione delle iniziative ammesse a contributo.
La mancata utilizzazione dei contributi entro il termine previsto nella deliberazione della Giunta Regionale, salvo motivata giustificazione, e l’utilizzazione dei contributi per finalità diverse da quelle adottate nella richiesta, comportano la decadenza dal beneficio e la restituzione immediata dei contributi concessi.
Agli effetti del provvedimento di cui al precedente comma, sono considerate destinazioni diverse da quelle per quali è stato concesso il contributo anche, l’alienazione o la locazione dei beni acquistati con il contributo prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di riscossione, ovvero l’utilizzazione del contributo per iniziativa localizzata in zona diversa da quella indicata nel decreto di concessione.

TITOLO II
NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’AMMODERNAMENTO E LO SVILUPPO DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE

Art. 7
Il contributo in conto capitale può essere concesso alle imprese artigiane iscritte all’albo provinciale delle imprese artigiane, istituito con legge 25 luglio 1956, 860.
Le iniziative ammesse a contributo sono le seguenti:
- acquisizione di aree per l’insediamento di nuovi laboratori;
- acquisto di macchinari e attrezzature;
- ristrutturazione e ammodernamento degli impianti;
- allacciamenti elettrici, di gas combustibili e simili;
- realizzazione di opere e installazioni di impianti rivolti al miglioramento dei servizi sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché della salvaguardia dell’ambiente.
Nel caso di unico progetto per opere o impianti interessanti più artigiani il contributo è concesso a ciascun artigiano per la propria quota.
Art. 8
L’entità del contributo, di cui all’articolo precedente, può essere determinata fino al limite massimo del 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e non può superare in ogni caso l’importo di Lire 4.000.000.
Ove l’iniziativa consista nella installazione di impianti di depurazione dell’aria e delle acque, oppure sia concessa al trasferimento di una attività inquinante, in zone di sviluppo artigianale, individuate come tali negli strumenti urbanistici comunali, la misura del contributo può essere elevata fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, entro il limite massimo di L. 8.000.000.
Art. 9
Alle domande intese ad ottenere il contributo in conto capitale devono essere allegati i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane;
b) progetto tecnico debitamente approvato dalle autorità competenti;
c) piano finanziario con le necessarie indicazioni relative ai modi e ai tempi di ammortamento;
d) relazione illustrativa intesa ad evidenziale gli obiettivi cui tende l’investimento finanziario;
e) dichiarazione attestante il numero di dipendenti occupati nell’impresa.

TITOLO III
NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INCENTIVARE LE INIZIATIVE CONSORTILI

Art. 10
I contributi annuali nelle spese di gestione e i contributi di primo impianto possono essere concessi ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritti nell’apposita sezione degli albi provinciali delle imprese artigiane istituita con l’art. 3 del D.P.R. 23 ottobre 1956, n. 1202, aventi tra le proprie finalità:
- l’approvvigionamento delle materie prime e dei semilavorati;
- l’acquisizione di commesse e la ripartizione delle lavorazioni;
- la vendita dei prodotti artigianali;
- l’adozione e la diffusione di marchi di qualità;
- la costituzione e il funzionamento di uffici tecnici per progettazioni e ricerche scientifiche e tecnologiche.
Art. 11
Il contributo annuale di gestione è stabilito nella misura forfettaria di L. 1.000.000 per consorzi con almeno 10 soci e di L. 2.000.000 per consorzi con almeno 20 soci. Il contributo è maggiorato di L. 50.000 per ogni socio in più, fino ad un ammontare complessivo non superiore a Lire 5.000.000 per ciascun consorzio.
Il contributo di primo impianto è concesso in favore di ciascun consorzio costituito da almeno 10 imprese artigiane, per l’acquisto di attrezzature e per l’acquisto o la costruzione di magazzini e uffici, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile ed entro il limite di L. 10.000.000.
I consorzi che abbiano ottenuto un contributo per spese di primo impianto non possono ottenere ulteriori contributi a tale titolo se non trascorsi cinque anni.
Art. 12
Alle domande intese ad ottenere i contributi, di cui all’art. 10, devono essere allegati i seguenti documenti:
a) copia conforme dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale e generalità del rappresentante legale;
b) elenco nominativo dei soci, con indicazione della loro attività professionale e domicilio;
c) dichiarazione del rappresentante legale del consorzio attestante, sotto la propria responsabilità, che le singole aziende associate sono iscritte all’albo delle imprese artigiane;
d) relazione annuale sull’attività svolta con allegato il bilancio approvato dall’assemblea dei soci.
Nei casi di cui al secondo comma del precedente articolo, la documentazione deve essere integrata da un progetto di massima dell’opera e da un preventivo di spesa.
Nella relazione annuale, di cui alla lettera d) del primo comma, i consorzi, che nell’esercizio finanziario precedente abbiano beneficiato del contributo regionale di gestione, debbono dare rendiconto delle spese effettuate a fronte del contributo regionale.

TITOLO IV
NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 13
Agli oneri derivanti per l’anno 1973 dall’applicazione della presente legge, determinati in complessive L. 250.000.000 di cui L. 200.000.000 per gli interventi previsti all’art. 7 e L. 50.000.000 per gli interventi previsti all’art. 10, si fa fronte mediante detrazione di L. 150.000.000 dal fondo stanziato al Cap. 176 e utilizzazione dell’intero fondo di L. 100.000.000 stanziato al Cap. 179 del bilancio di spesa della Regione esercizio 1973.
Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1973 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:
1) Cap. 179 bis, così denominato:
“Contributi in conto capitale a favore delle imprese artigiane, di cui all’art. 7 della legge regionale dal titolo “Provvidenze per incentivare e ammodernare le attività artigiane nella regione”, con lo stanziamento di Lire 200.000.000”.
2) Cap. 179 ter, così determinato:
“Contributi a favore dei consorzi fra imprese artigiane, previste all’art. 10 della legge regionale dal titolo “Provvidenze per incentivare e ammodernare le attività artigianali nella regione”, con lo stanziamento di Lire 50.000.000”.
Art. 14
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per gli anni 1974 e 1975, determinati in L. 1.500.000.000 annue, di cui L. 1.250.000.000 per gli interventi previsti all’art. 10, si fa fronte mediante riduzione di pari importo della quota annuale spettante alla regione a norma dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Nei bilanci di spesa della Regione per gli esercizi 1974 e 1975 saranno istituiti due appositi capitoli con la denominazione e gli stanziamenti sotto riportati:
1) Contributo in favore delle imprese artigiane, previsto all’art. 7 della legge regionale dal titolo: “Provvidenze per incentivare e ammodernare le attività artigianali nella regione”, con lo stanziamento di L. 1.250.000.000.
2) Contributo in favore di consorzi fra imprese artigiane, previsto all’art. 10 della legge regionale dal titolo:” Provvidenze per incentivare e ammodernare le attività artigianali nella regione”, con lo stanziamento di Lire 250.000.000.
Art. 15
Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente non impiegate nell’esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi; e, comunque, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu scritto lo stanziamento.
Art. 16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


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