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Legge regionale 5 dicembre 1973, n. 26 (BUR n. 44/1973)

Norme per la concessione di contributi a favore di Musei di Enti Locali o di interesse locale ai fini della sicurezza del patrimonio storico-artistico

Legge regionale 5 dicembre 1973, n. 26 (BUR n. 44/1973) (Abrogata)

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO.

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 5 dicembre 1973, n. 26 (BUR n. 44/1973)

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI MUSEI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE AI FINI DELLA SICUREZZA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO.


Art. 1
La Regione, al fine di favorire l’installazione o il potenziamento di sistemi di sicurezza antifurto e antincendio per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico conservato nei Musei di Enti locali o di interesse locale riconosciuti dalle vigenti disposizioni, concede a favore degli Enti proprietari contributi “una tantum” in conto capitale, fino all’ammontare del 50 per cento della spesa ammessa.
Art. 2
Per usufruire dei benefici previsti dal precedente art. 1, gli enti proprietari dei Musei devono presentare al Presidente della Regione una domanda corredata dal progetto di massima dell’opera con preventivo di spesa e da una relazione illustrativa del progetto.
Le domande relative all’anno 1973 devono pervenire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge; quelle relative agli anni successivi entro il 31 marzo dell’anno cui si riferiscono.
Allo scopo di accertare l’idoneità dei progetti è costituita un’apposita Commissione tecnica, nominata dal Presidente della Regione e composta da:
- il Presidente della Regione o un suo delegato con funzioni di Presidente;
- il Soprintendente alle Gallerie competente per territorio;
- un ingegnere elettrotecnico o elettronico designato dalla Giunta regionale;
- un funzionario designato dalle competenti Autorità di pubblica sicurezza;
- un funzionario tecnico designato dal Comando dei Vigili del Fuoco.
Il collaudo delle opere verrà eseguito da tecnici nominati dal Presidente della Regione.
Per il funzionamento della Commissione si applicano le norme di cui al D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.
Art. 3
La concessione e l’entità dei contributi sono deliberate, in un unico provvedimento per ogni esercizio, dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare e tenuto conto:
a) della consistenza e delle caratteristiche complessive del sistema di sicurezza da attuare o potenziare;
b) della funzione svolta dal Museo in rapporto al godimento pubblico del suo patrimonio artistico e culturale e come centro di cultura e di formazione al servizio della comunità;
c) dell’ubicazione del Museo, dei relativi dispositivi di sicurezza e di chiusura e dei servizi di vigilanza.
L’erogazione dei contributi è effettuata con decreto del Presidente della Regione, dopo l’esecuzione del collaudo previsto dal precedente articolo.
Art. 4
Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 100 milioni per gli esercizi 1973, 1974 e 1975.
All’onere derivante per l’anno 1973 si provvede mediante prelevamento della somma di L. 100 milioni dal cap. 242 “Fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso di formazione relativi al “Fondo indiviso” per interventi e attività promozionali” e con la istituzione di apposito capitolo 240-bis denominato “Contributi a favore di Musei di Enti locali e di interesse locale ai fini della sicurezza del patrimonio storico-artistico”, con lo stanziamento di L. 100 milioni.
Nei bilanci di spesa della Regione per gli esercizi 1974 e 1975 sarà istituito apposito capitolo in corrispondenza di quello iscritto nel bilancio 1973 e con lo stesso stanziamento.
Le somme stanziate e non impegnate nell’esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi e, comunque, non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.
Le spese per il funzionamento della Commissione di cui all’art. 2 faranno carico al capitolo 29 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973, e sui corrispondenti capitoli dei successivi esercizi.


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