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Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (BUR n. 45/1973)

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7 e 1 settembre 1972, n. 12, in materia di urbanistica e lavori pubblici

Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (BUR n. 45/1973)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21 GENNAIO 1972, N. 7 E 1 SETTEMBRE 1972, N. 12, IN MATERIA DI URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.

Art. 1

Le leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7, ( 1) e 1 settembre 1972, n. 12, per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di urbanistica, lavori pubblici ed edilizia economica e popolare, nonchè in materia di agricoltura e foreste e di viabilità e trasporti, sono modificate ed integrate dalle norme di cui alla presente legge.

Art. 2

omissis ( 2)

Art. 3

omissis ( 3)

Art. 4

(omissis). ( 4)

Art. 5

Dal ricevimento della comunicazione delle proposte di modifica adottate dalla Giunta regionale ai sensi del IV comma dell’art. 10, del VI comma dell’art. 16 e del V comma dell’art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e fino alla approvazione del relativo strumento urbanistico, il Sindaco è tenuto ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, numero 1902, e successive modificazioni, anche a salvaguardia delle proposte di modifica adottate dalla Giunta regionale.

Art. 6

A parziale modifica dell’ art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , il Presidente della Giunta regionale:
a) rilascia il nulla - osta di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;
b) esercita le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base all’art. 3 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, salvo quanto previsto dal successivo art. 13;
c) emana i decreti di approvazione dei progetti e di concessione dei contributi, già di competenza del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche;
d) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l’urgenza sia tale da non consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.
Il Presidente della Giunta può, con proprio decreto, conferire ad un membro della Giunta o ai funzionari competenti la delega alla firma degli atti di cui ai punti a), b), c), ferma restando la possibilità di ricorso ai sensi dell’ art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 . ( 5)

Art. 7

I poteri sostitutivi di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 17 aprile 1962, n. 167, e loro successive modifiche, che non siano già stati diversamente disciplinati, sono esercitati dalla Sezione decentrata del Comitato di Controllo competente per territorio, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale.
La nomina dei relativi Commissari avviene a norma delle leggi vigenti, su designazione del Presidente della Giunta.

Art. 8

(omissis) ( 6)

Art. 9

(omissis) ( 7)

Art. 10

(omissis) ( 8)

Art. 11

(omissis) ( 9)

Art. 12

Restano ferme le altre attribuzioni dell’Ingegnere Capo del Genio Civile per le materie di competenza regionale nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
I dirigenti e i funzionari degli Uffici trasferiti continuano ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla vigente legislazione nelle materie di competenza regionale. ( 10)

Art. 13

Ciascun Ufficio del Genio Civile Regionale, nell’ambito del proprio territorio, svolge le funzioni relative all’accertamento delle violazioni delle norme urbanistiche, promuove presso la Giunta regionale i provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e provvede ad ogni altro adempimento di carattere istruttorio relativo alla materia.
(omissis) ( 11)
E' abrogato l’art. 6 della legge regionale 28 agosto 1973, n. 19 . ( 12)

Art. 14

(omissis) ( 13)

Art. 15

Il Presidente della Giunta regionale ogni 15 giorni trasmette al Presidente del Consiglio regionale l’elenco degli atti pervenuti nello stesso periodo per essere sottoposti al parere degli organi di cui agli artt. 8, 10 e 11.
Il Presidente del Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alla competente Commissione Consiliare.

Art. 16

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note

( 1) La legge regionale 21 gennaio 1972, n. 7 è stata abrogata dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .
( 2) Articolo abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. n quater) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
( 3) Articolo abrogato dall’art. 49, comma 1, lett. n quater) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 13 della legge regionale 26 maggio 2011, n. 10 .
( 4) Articolo abrogato da art. 8 legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 .
( 6) Articolo abrogato da art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nel cui titolo IV (artt. 23 e seg.) è stata ridisciplinata la materia, vedi in particolare art. 25; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste. Ai sensi del comma 6 dell’art. 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 le funzioni consultive già attribuite alla Commissione Tecnica regionale sezione urbanistica di cui all’articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sono sostituite dalla valutazione tecnica regionale (VTR) di cui al medesimo articolo 27.
( 7) Articolo abrogato da art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nel cui titolo IV (artt. 23 e seg.) è stata ridisciplinata la materia; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 8) Articolo abrogato da art. 10, comma 1, legge regionale 1 settembre 1993, n. 47 .
( 9) Articolo abrogato da art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nel cui titolo IV (artt. 23 e seg.) è stata ridisciplinata la materia, vedi in particolare per la commissione consultiva l'art. 28; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 10) Vedi anche art. 27 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 11) Commi secondo, terzo, quarto e quinto abrogati da art. 9, legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 .
( 13) Articolo abrogato da art. 69 legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , nel cui titolo IV (artt. 23 e seg.) è stata ridisciplinata la materia; la legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.


SOMMARIO
Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (BUR n. 45/1973)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21 GENNAIO 1972, N. 7 E 1 SETTEMBRE 1972, N. 12, IN MATERIA DI URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI


Art. 1
Le leggi regionali 21 gennaio 1972, n. 7, e 1 settembre 1972, n. 12, per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di urbanistica, lavori pubblici ed edilizia economica e popolare, nonché in materia di agricoltura e foreste e di viabilità e trasporti, sono modificate ed integrate dalle norme di cui alla presente legge.
Art. 2
In armonia con le linee fondamentali della Programmazione Nazionale e con i documenti programmatici di cui al primo comma dell’art. 2 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , il Consiglio regionale determina le linee fondamentali per la predisposizione del piano territoriale regionale di coordinamento di cui all’art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con particolare riferimento alle zone da riservare a speciali destinazioni o a speciali vincoli o limitazioni di legge, alle località ed alla natura dei nuovi insediamenti e alla rete delle principali vie di comunicazione, nonché alle ipotesi di articolazione comprensoriale della Regione.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento consiliare nel Bollettino Ufficiale, a pena di decadenza, gli Enti locali, le Organizzazioni Sindacali, sociali, economiche, culturali e professionali possono far prevenire alla giunta regionale osservazioni sullo stesso.
Il piano territoriale regionale di coordinamento è adottato dalla Giunta, previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui al successivo art. 8 e della Commissione consiliare competente.
La Giunta, nei 30 giorni successivi, provvede ad inviare copia del piano adottato al Governo, alle Province, ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle Comunità Montane e contemporaneamente a pubblicarne la delibera di adozione nel Bollettino Ufficiale. La stessa delibera è pubblicata per 30 giorni agli albi dei comuni della Regione e la copia del piano, con la relativa planimetria, è depositata presso le Segreterie dei Comuni affinchè chiunque possa prenderne visione.
Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dei documenti di cui al comma precedente, il governo e gli altri Enti, cui lo strumento è stato trasmesso, possono presentare al Presidente della Giunta le loro osservazioni di coordinamento.
Scaduto il termine di cui al comma precedente, la Giunta esprime il proprio parere sulle osservazioni presentate, formula eventuali proposte di modifica, presenta al Consiglio regionale il piano precedentemente adottato, le modifiche proposte e tutte le osservazioni corredate dal proprio parere.
Il piano territoriale regionale di coordinamento è approvato con legge regionale.
Art. 3
Nella redazione, adozione e approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento sono individuate le vaste località, di cui all’art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai fini della formazione di piani territoriali paesistici, aventi il contenuto di cui all’art. 23 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.
I piani territoriali paesistici sono adottati e pubblicati a norma dell’articolo precedente e approvati con deliberazione del Consiglio regionale, fatta salva peraltro la facoltà dei proprietari, dei possessori e dei detentori comunque interessati di produrre opposizione al Presidente della Giunta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione negli albi dei Comuni della Regione della delibera di adozione del piano stesso.
Art. 4
L’elenco dei centri di carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, ove non già definiti da strumento urbanistico approvato o adottato e trasmesso, è deliberato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, e la loro delimitazione è adottata dai singoli Comuni interessati ed approvata dalla Giunta regionale, che può introdurre le opportune modifiche, sentita la Commissione Tecnica Regionale.
Relativamente ai centri storici, l’attuazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione avviene mediante piani particolareggiati di esecuzione.
Entro 180 giorni dalla comunicazione della approvazione della Giunta regionale di cui al primo comma, i Comuni devono redigere e adottare i relativi piani particolareggiati esecutivi, salvo proroga motivata della Giunta regionale.
Art. 5
Dal ricevimento della comunicazione delle proposte di modifica adottate dalla Giunta regionale ai sensi del IV comma dell’art. 10, del VI comma dell’art. 16 e del V comma dell’art. 36 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e fino alla approvazione del relativo strumento urbanistico, il sindaco è tenuto ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, numero 1902, e successive modificazioni, anche a salvaguardia delle proposte di modifica adottate dalla Giunta regionale.
Art. 6
A parziale modifica dell’art. 6 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 , il Presidente della Giunta regionale:
a) rilascia il nulla-osta di cui all’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;
b) esercita le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base all’art. 3 del D:P.R: 15 gennaio 1972, n. 8, salvo quanto previsto dal successivo art. 13;
c) emana i decreti di approvazione dei progetti e di concessione dei contributi, già di competenza del Provveditore Regionale alle Opere Pubbliche;
d) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e qualora l’urgenza sia tale da non consentire la convocazione della Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.
Il Presidente della Giunta può, con proprio decreto, conferire ad un membro della Giunta o ai funzionari competenti la delega alla firma degli atti di cui ai punti a), b), c), ferma restando la possibilità di ricorso ai sensi dell’art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
Art. 7
I poteri sostitutivi di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 17 aprile 1962, n. 167, e loro successive modifiche, che non siano già stati diversamente disciplinati, sono esercitati dalla Sezione decentrata del Comitato di Controllo competente per territorio, di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale.
La nomina dei relativi Commissari avviene a norma delle leggi vigenti, su designazione del Presidente della Giunta.
Art. 8
E’ istituita la Commissione Tecnica Regionale.
Essa è presieduta dal Presidente della Giunta o da un membro della Giunta dallo stesso designato, ed è così composta:
a)da tre esperti eletti, per la durata della legislatura, dal Consiglio regionale, con voto limitato;
b) dal Dirigente della Segreteria per il Territorio;
c) dal Direttore del dipartimento piani, programmi e legislativo;
d) dal Direttore del dipartimento per l’urbanistica e l’ecologia;
e) dal Direttore del dipartimento per i lavori pubblici;
f) dal Direttore del dipartimento per la viabilità e i trasporti;
g) dal Responsabile dell’ufficio bonifiche e miglioramenti fondiari;
h) dal Responsabile della Sezione Legislativa del dipartimento piani, programmi e legislativo;
i) dal Medico Provinciale;
l) dall’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile Regionale;
m) dal Capo dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura;
n) dal Capo del Ripartimento delle Foreste.
Sono altresì chiamati a far parte della Commissione con voto deliberativo:
o) il Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia e, nei casi di competenza, il Presidente del Magistrato del Po;
p) il Soprintendente ai Monumenti;
q) il Capo Compartimento dell’A.N.A.S.
Esercita le funzioni di Segretario un funzionario designato dalla Giunta regionale
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale, può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
Per gli uffici di cui alle lettere i), l), m), e n) del secondo comma e p) e q) del terzo comma, di volta in volta è chiamato a partecipare il dirigente dell’ufficio competente per territorio.
In relazione alle materie trattate, il Presidente della Commissione deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli Enti locali interessati, quando ne facciano richiesta, e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici di chiara fama o invitare dirigenti di altri uffici statali.
La nomina dei funzionari regionali componenti la Commissione tecnica è deliberata dalla Giunta.
Art. 9
La Commissione Tecnica Regionale esercita le funzioni consultive per le attribuzioni trasferite con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, e già esplicate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici o dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche nonché dalla Sezione Urbanistica relativamente ai regolamenti edilizi compresi quelli cui sono ammessi i Programmi di fabbricazione.
Esercita inoltre le stesse funzioni in relazione agli strumenti urbanistici dei centri storici.
La Commissione Tecnica Regionale esercita altresì le funzioni consultive in ordine ai progetti delle opere pubbliche di bonifica, trasferite con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, e già di competenza del Comitato Tecnico Amministrativo del Magistrato alle Acque e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ferma restando la competenza dell’Organo statale in ordine alla tutela e disciplina delle acque pubbliche.
Finchè non verrà diversamente disposto la suddetta Commissione esprime parere anche sui progetti di opere pubbliche di bonifica di importo superiore a L. 25 milioni e fino a L. 100 milioni, ora di competenza dell’Ispettore Generale del Genio Civile, Capo dell’Ufficio Tecnico del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche.
La Commissione medesima, infine, esprime il proprio parere ogni volta che ne sia espressamente richiesta da organi della Regione.
Art 10
In ogni altro caso, in cui dalle norme vigenti è richiesto il parere della Sezione Urbanistica Regionale, esso è espresso da un Comitato presieduto da un membro della Giunta regionale, nominato dal Presidente della Giunta, e composto dal Dirigente della Segreteria regionale per il territorio, con funzione di Vicepresidente, dal Direttore del dipartimento per l’urbanistica e l’ecologia, da un funzionario del dipartimento per i lavori pubblici e da un funzionario della sezione Legislativa del dipartimento piani, programmi e legislativo, nominati dalla Giunta.
Nel caso di lottizzazioni a scopo edilizio interessanti terreni boscati, o comunque sottoposti a vincolo idrogeologico, è chiamato a far parte del Comitato di cui al primo comma anche un funzionario del dipartimento per le foreste e l’economia montana, designato dalla Giunta.
Ai lavori del Comitato possono essere invitati, con voto consultivo, il Sindaco del comune o il Presidente della Comunità Montana interessati.
Art. 11
Presso ogni Ufficio del Genio Civile Regionale è istituita una Commissione consultiva in materia di lavori pubblici.
La Commissione è composta da:
- l’Ingegnere Capo del Genio Civile Regionale;
- il Capo dell’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Provinciale;
- il Medico Provinciale;
- il Dirigente della Segreteria per il territorio o un funzionario dei dipartimenti per i lavori pubblici, per l’urbanistica e l’ecologia, per la viabilità e i trasporti da lui designato;
- il Capo dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura;
- il Capo dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste;
- un Tecnico laureato dell’Ufficio del Genio Civile Regionale.
Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i membri sopraelencati. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni della Commissione di volta in volta, per le sole materie di competenza e senza diritto di voto, i funzionari di altri uffici statali e regionali.
I rappresentanti degli Enti locali interessati devono essere invitati, a loro richiesta, alle riunioni della Commissione.
Il Presidente può rinviare alla Commissione Tecnica Regionale per l’esame di merito progetti di particolare importanza, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente della Commissione stessa.
In deroga al primo comma del precedente articolo 9 ed alle altre leggi vigenti in materia, la Commissione esercita le funzioni consultive già svolte dall’Ingegnere Capo del Genio Civile e dal Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche sui progetti di opere pubbliche fino a L. 300 milioni relativamente a quelle di competenza regionale da eseguirsi nel proprio territorio.
Art. 12
Restano ferme le altre attribuzioni dell’Ingegnere Capo del Genio Civile per le materie di competenza regionale nei limiti previsti dalle leggi vigenti.
I dirigenti e i funzionari degli Uffici trasferiti continuano ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e Comitati previsti dalla vigente legislazione nelle materie di competenza regionale.
Art. 13
Ciascun Ufficio del genio civile Regionale, nell’ambito del proprio territorio, svolge le funzioni relative all’accertamento delle violazioni delle norme urbanistiche, promuove presso la Giunta regionale i provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e provvede ad ogni altro adempimento di carattere istruttorio relativo alla materia.
In materia di espropriazione per pubblica utilità, l’Ingegnere Capo del Genio Civile Regionale è competente ad emanare il decreto di accesso ai fondi, quello di occupazione temporanea e quello di occupazione d’urgenza per le opere relative al proprio territorio, nonché a determinare le relative indennità.
Contro i provvedimenti di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data della notifica, al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede in via definitiva, su conforme parere della Giunta regionale.
Per ogni altra modalità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Resta ferma la successiva facoltà di proporre opposizione avanti alla Corte d’Appello competente per territorio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
E’ abrogato l’art. 6 della legge regionale 28 agosto 1973, n. 19 .
Art. 14
Ai componenti delle Commissioni di cui alla presente legge non dipendenti dalla Regione o da Enti locali, nonché agli aspetti di volta in volta invitati, spetta, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, una indennità di presenza pari a L. 15.000.
Le spese per il funzionamento degli organi previsti dalla presente legge faranno carico al titolo I, sezione I, rubrica III “Servizi generali” del Bilancio di previsione della Regione.
Art. 15
Il Presidente della Giunta regionale ogni 15 giorni trasmette al Presidente del Consiglio regionale l’elenco degli atti pervenuti nello stesso periodo per essere sottoposti al parere degli organi di cui agli artt. 8, 10 e 11.
Il Presidente del Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione alla competente Commissione Consiliare.
Art. 16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO