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Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 28 (BUR n. 45/1973)

Controversie in materia di spedalità

Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 28 (BUR n. 45/1973) (Abrogata)

CONTROVERSIE IN MATERIA DI SPEDALITA'.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 28 (BUR n. 45/1973)

CONTROVERSIE IN MATERIA DI SPEDALITA'


Art. 1
Le controversie tra Province, Comuni, Istituti mutualistici e assicurativi di diritto pubblico, Consorzi provinciali antitubercolari, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza ed Enti ospedalieri, in materia di rimborso di spese per spedalità, di soccorso e di assistenza, fruite in Ospedali generali e specializzati, rese obbligatorie da particolari disposizioni di legge o di statuto, comprese quelle relative al mantenimento degli inabili al lavoro, sono decise in via amministrativa dalle Sezioni decentrate del Comitato regionale di controllo nella cui giurisdizione ha sede l’istituto ricoverante, anche nei casi di ricoveri effettuati presso gli Enti ospedalieri regionali, ovvero Enti assistenziali a dimensione regionale di attività.
Resta fermo il disposto dell’art. 1, lett. c), del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, nell’ipotesi che tali controversie insorgano tra Enti appartenenti a Regioni diverse.
Le controversie relative ai ricoveri in Ospedali neuropsichiatrici, provinciali o istituzionali, sono decise con le medesime modalità e forme, dal Comitato regionale di controllo sugli atti delle Province.
Art. 2
Le sezioni decentrate del Comitato regionale di controllo e il Comitato regionale di controllo sugli atti delle Province per la decisione delle controversie di cui all’art. 1 sono integrate dal Medico provinciale.
Art. 3
Legittimati a proporre ricorso sono gli Enti indicati all’art. 1 a carico dei quali sia stata posta, a iniziativa dell’Ente ospedaliero o assistenziale, la spesa conseguente al ricovero notificato e contestato per la spedalità con le modalità dell’art. 2 della legge 26 aprile 1954, n. 251.
Il ricorso, completo della necessaria documentazione e debitamente motivato, va presentato nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di addebito alla Segreteria del competente Comitato di controllo.
La presentazione può essere effettuata direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso l’ufficio di segreteria ne rilascia ricevuta.
Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Entro il medesimo termine di 30 giorni il ricorso va altresì notificato, a cura del proponente, all’Amministrazione che ha emesso il provvedimento di addebito e agli eventuali controinteressati, i quali nei successivi 30 giorni hanno facoltà di presentare deduzioni all’organo decidente.
La mancata notifica all’Amministrazione che ha emesso il provvedimento di addebito è causa di improcedibilità.
Art. 4
Alle parti della controversia, che abbiano fatto domanda di audizione dei propri rappresentanti, deve essere notificata a cura della segreteria del Comitato la data dell’udienza, con anticipo di almeno 20 giorni dalla data fissata.
Le parti hanno facoltà di depositare memorie aggiuntive e documenti, come pure di consultare presso la Segreteria il fascicolo degli atti e trarne copia, fino a 5 giorni prima della seduta.
Art. 5
Il Presidente del Comitato fissa la data per la discussione del ricorso secondo l’ordine cronologico di ricevimento e nomina un relatore.
All’udienza assiste il Segretario del Comitato che redige il verbale; dopo la relazione sul ricorso, le parti o i rappresentanti di esse, se presenti, enunciano le rispettive conclusioni svolgendone sommariamente i motivi.
Il Comitato decide a maggioranza di voti, con la presenza di almeno tre quinti dei componenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 6
Il Comitato di controllo dichiara nella propria decisione l’eventuale inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità del ricorso.
Se ravvisa una irregolarità sanabile assegna alla parte un termine per la regolarizzazione, la cui inosservanza è causa di improcedibilità.
Qualora il ricorrente non abbia provveduto a notificare il ricorso a tutti i soggetti interessati, il Comitato dispone le necessarie integrazioni del contraddittorio, assegnando ai soggetti interessati medesimi un termine non superiore a venti giorni per la presentazione di deduzioni e documenti.
Il provvedimento che il Comitato adotta nelle ipotesi previste nei precedenti secondo e terzo comma deve fissare la data della nuova udienza.
Qualora il Comitato decida nel merito, attribuisce l’onere controverso all’Ente che risulta obbligato.
Art. 7
La decisione del Comitato ha carattere definitivo e deve essere motivata.
Essa va notificata a cura della Segreteria a tutte le parti intervenute nella controversia.
Vanno ugualmente notificate le decisioni interlocutorie.
Art. 8
Il Comitato di controllo deve adottare la decisione sul ricorso nel termine di 30 giorni dall’ultimo atto istruttorio ricevuto e comunque entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
In caso di mancata osservanza dei predetti termini sono applicabili le disposizioni previste dall’art. 10 del regolamento regionale 27 marzo 1972, n. 1 .
Art. 9
Tutte le notifiche previste dalla presente legge debbono avvenire a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata e avviso di ricevimento.
La prova dell’avvenuta notifica incombe alla parte che la effettua.
Art. 10
Per il recupero di tutte le spese alle quali fa riferimento l’art. 1 della presente legge è esperibile la speciale procedura prevista dall’art. 35 R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, intendendosi sostituito il Prefetto col Comitato di controllo competente, a norma dell’art. 1 medesimo.
Art. 11 – Disposizioni transitorie
I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dai Comitati di controllo competenti, integrati ai sensi dell’art. 2, entro 18 mesi dal giorno della pubblicazione della legge stessa, con le modalità e procedure statali, con esclusione del parere della Commissione Provinciale prevista dall’art. 3 della legge 26 aprile 1954, n. 251.


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