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Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 (BUR n. 3/1973)

Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura

Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 (BUR n. 3/1973) (Abrogata)

CONCESSIONE DI PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4 (BUR n. 3/1973)

CONCESSIONE DI PRESTITI DI CONDUZIONE A TASSO AGEVOLATO IN AGRICOLTURA

Art. 1
Gli Istituti e gli Enti esercenti il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere prestiti di conduzione al tasso del 3% per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le modalità previste dall'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sulla base di apposita convenzione approvata dalla Giunta Regionale in conformità alla presente legge.
I prestiti possono essere accordati ad imprenditori agricoli singoli ed associati ed a cooperative agricole del Veneto.
I prestiti sono concessi con preferenza ai coltivatori diretti proprietari e fittavoli, ai mezzadri, ai coloni ed ai compartecipanti di aziende agricole, nonché alle cooperative che gestiscono impianti di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ed alle stalle sociali.
Art. 2
La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'Istituto od Ente finanziatore - al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie - e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente articolo.
Alla liquidazione del concorso regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'Istituto od Ente medesimo, muniti del visto del Collegio sindacale.
L'Istituto od Ente finanziatore si assume la responsabilità dell'impiego delle somme erogate conformemente alle finalità e alle modalità di cui all'art.1.
Art. 3
Le domande devono essere presentate all'Istituto o Ente di Credito convenzionato tramite l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, il quale provvede ad accertare la qualifica del richiedente, la congruità della richiesta ed a stabilire le priorità, inoltrando poi le domande agli Enti finanziatori.
Art. 4
I prestiti di cui al precedente art. 1 non possono superare l'importo di L. 3 milioni per gli aventi diritto singoli ed associati e di L. 60 milioni per le cooperative, a seguito di valutazione tecnico-economica della gestione aziendale.
Il limite suddetto può essere superato per le cooperative, nei casi di comprovata necessità di maggiori finanziamenti, previo parere favorevole della Giunta Regionale.
Art. 5
I prestiti di cui alla presente legge sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
A favore di tutti i prestiti di cui all'art. 1, si applica ogni altro beneficio o agevolazione prevista dalle leggi vigenti, in quanto compatibili.
Art. 6
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento di L. 1.200 milioni di cui 370 milioni trovano finanziamento al capitolo 58 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio 1972, 400 milioni al cap. 240 del Bilancio di previsione per l'esercizio 1973, 430 milioni al cap. 241 del Bilancio di previsione sempre per l'esercizio 1973.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


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