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Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 (BUR n. 3/1973)

Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di istituto

Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 (BUR n. 3/1973) (Abrogata)

ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ISTITUTO

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 (BUR n. 3/1973)

ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ISTITUTO

Art. 1
Compete ai Consiglieri regionali:
a) un rimborso spese di soggiorno nella misura forfettaria mensile di L. 50.000 (cinquantamila), maggiorato di L. 7.000 (settemila) per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute del Consiglio, delle Commissioni permanenti o speciali, dell'Ufficio di Presidenza e della conferenza dei Capi-Gruppo;
b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la sede della Regione nella seguente misura:
fino a 15 Km. L. 1.500
da 16 a 25 Km. L. 3.000
da 26 a 50 Km L. 5.500
da 51 a 75 Km L. 8.000
da 76 a 100 Km L. 15.500
Le distanze di cui al comma precedente vengono determinate dall'Ufficio di Presidenza in base al precorso stradale più breve risultante dallo stradario esistente.
Art. 2
Compete al Presidente ed ai membri della Giunta, in sostituzione del trattamento previsto all'art. 1:
a) un rimborso spese di soggiorno a carattere forfettario nella misura di L. 200.000 mensili;
b) un rimborso spese connesso alla percorrenza di andata e ritorno tra il luogo di residenza e la Sede della Regione, determinato con i criteri di cui nella lettera b) dell'art. 1, per una frequenza media di 4 percorrenze settimanali.
Art.3
Sono esclusi dal rimborso di cui ai precedenti articoli 1, lett. b) e 2, lett. b), il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta, i Consiglieri Regionali e i membri della Giunta, che per le loro funzioni, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro permanente disposizione dalla Regione.
Art. 4
Le disposizioni previste dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal 6 luglio 1970.
Art. 5
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti per gli anni 1970-1971-1972 in Lire 143.000.000 in dipendenza dell'art. 1 ed in L. 121.000.000 in dipendenza dell'art. 2, si fa fronte con i fondi allo scopo già stanziati nel bilancio dei rispettivi esercizi al Titolo I - Rubrica I - Cap. I e Rubrica II - Cap. III.
Per gli anni 1973 e seguenti, gli oneri finanziari, previsti in L.98.000.000 in dipendenza dell'art. 1 ed in Lire 50.000.000 in dipendenza dell'art. 2, faranno carico sui corrispondenti Capitoli di Bilancio degli esercizi cui la spesa si riferisce.


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