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Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 (BUR n. 3/1973)

Norme per l'attuazione della legge 6-12-1971, n. 1044, i materia di asili-nido, e interventi della Regione nello stesso settore

Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 (BUR n. 3/1973) (Abrogata)

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1044, IN MATERIA DI ASILI-NIDO, E INTERVENTI DELLA REGIONE NELLO STESSO SETTORE

Legge abrogata dall’articolo 33, della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 (BUR n. 3/1973)

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6-12-1971, N. 1044, IN MATERIA DI ASILI-NIDO, E INTERVENTI DELLA REGIONE NELLO STESSO SETTORE

PARTE I

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
La Regione Veneta, in attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e in armonia con le finalità del proprio Statuto, realizza un'adeguata rete di asili-nido assegnando ai Comuni o Consorzi di Comuni i contributi previsti dalla legge statale.

TITOLO II
MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, PER LA FORMULAZIONE DEL PIANO E PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 2
I Comuni o Consorzi di Comuni, per ottenere i contributi di cui all'art. 1, devono presentare richiesta entro il 30 aprile di ogni anno.
Le richieste di contributo, indirizzate al Presidente della Giunta Regionale e sottoscritte dal Sindaco o dal Presidente del Consorzio, devono essere accompagnate dalla relativa deliberazione del Consiglio Comunale o della Assemblea consorziale e devono riferirsi al piano degli asili-nido comunali. Nella deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura della spesa eccedente il contributo richiesto.
Art. 3
Le richieste di contributo per la costruzione o il riattamento devono essere corredate da:
a) una relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della localizzazione adottata, l'ammontare complessivo dei costi di costruzione o riattamento e di gestione;
b) una planimetria comprendente l'intera zona servita dalla nuova struttura o dalla struttura riattata con l'indicazione degli insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed eventualmente previsti;
c) un estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e trasmesso ai competenti organi;
d) un preventivo della spesa, relativa sia alla costruzione o al riattamento, sia alla gestione.
La deliberazione, di cui all'art. 2, deve individuare l'area in conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati e trasmessi ai competenti organi per l'approvazione. Nel caso in cui il Comune interessato abbia scelto, con la stessa deliberazione, un'area diversa da quella prevista dallo strumento urbanistico vigente o soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione, la deliberazione stessa costituisce adozione di variante, senza essere soggetta all'obbligo della preventiva autorizzazione. In tale ipotesi, l'approvazione del progetto ai sensi dell'art.7 comporta rispettivamente l'approvazione della variante oppure il vicolo di destinazione per l'area stessa in sede di approvazione dello strumento urbanistico.
Dall'adozione della variante fino all'approvazione del progetto di cui all'art. 7, sull'area indicata con la delibera di cui al II comma del presente articolo si applicano le misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni.
L'approvazione del progetto comporta inoltre la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera.
L'esproprio di immobili destinati ad asilo-nido avviene secondo le norme degli artt. 9 e segg. della legge 22 ottobre 1971,n. 865.
Art. 4
Le richieste di contributo di gestione, funzionamento e manutenzione devono essere accompagnate da:
a) copia del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso nel caso di asili-nido già funzionanti; copia del bilancio preventivo nel caso di asili-nido di prossima apertura;
b) documentazione circa la ricettività dell'asilo- nido e l'organico del personale.
Art. 5
La Giunta predispone e il Consiglio Regionale approva il piano annuale per la ripartizione dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Al fine di stabilire l'ordine di priorità delle richieste e nel rispetto dei criteri preferenziali già fissati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, nella formulazione del piano di riparto si dovrà tener conto della consistenza dei servizi analoghi già esistenti nel territorio del Comune o del Consorzio di Comuni richiedente, della popolazione al di sotto di tre anni, del livello di occupazione femminile e di ogni altro elemento utile, desumibile dai documenti richiesti al I comma dell'art. 4. Si dovrà inoltre aver riguardo alla localizzazione delle aree, nelle quali sono previste opere di edilizia sociale, a norma dell'art. 48, III comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Il piano prevede due distinte graduatoria: la prima relativa alla costruzione o riattamento, all'impianto e all'arredamento; la seconda relativa alla gestione, al funzionamento e alla manutenzione degli asili-nido.
Art. 6
Dopo l'approvazione del piano annuale, la Giunta Regionale comunica ai Comuni e ai Consorzi di Comuni, inclusi nella prima graduatoria di cui al III comma dell'art. 5, il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo.
I progetti presentati successivamente alla scadenza del termine di cui al comma precedente, non possono più essere esaminati ai sensi e per gli effetti dell'art.7.
Art. 7
L'approvazione del progetto e la concessione del contributo vengono disposti con decreto dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta.
Il decreto di approvazione del progetto e di concessione del contributo fissa la data di inizio e di ultimazione delle opere altresì dispone l'erogazione del 60% del contributo all'esibizione, da parte dell'Ente concessionario, del contratto di appalto e del verbale di consegna dei lavori.
Un ulteriore acconto pari al 30% verrà erogato alla presentazione del verbale di ultimazione di tutti i lavori.
Il saldo, pari al restante 10% del contributo, verrà liquidato all'Ente dopo l'esito favorevole del collaudo.
In sede di esecuzione non potranno venire apportate varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto approvato o alla spesa preventiva. In ogni caso, eventuali maggiori spese sono a carico dell'Ente appaltante.
La Giunta Regionale provvede alla vigilanza dei lavori per mezzo dei propri uffici e nomina il collaudatore.
Art. 8
Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di costruzione o riattamento è costituito vincolo ventennale di destinazione.
Lo svincolo dell'immobile sarà possibile solo con motivata deliberazione del Consiglio Comunale o dell'Assemblea Consorziale, previo parere favorevole della Giunta Regionale.
Art. 9
L'erogazione dei contributi annuali per la gestione viene disposta con decreto del Presidente della Regione e avviene in un'unica soluzione entro il 30 aprile.

TITOLO III
IL REGOLAMENTO COMUNALE O CONSORZIALE

Art. 10
I Comuni o consorzi di Comuni che beneficiano dei contributi, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, sono tenuti a emanare un Regolamento per l'asilo-nido secondo quanto richiamato negli articoli successivi.
Art. 11
Hanno titolo all'ammissione all'asilo-nido i bambini di età inferiore ai tre anni residenti nell'area di utenza dell'asilo stesso, a prescindere da inferiorità psico-fisiche.
In relazione a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri, in caso di gravi necessità familiari possono essere ammessi all'asilo-nido bambini di età inferiore ai tre mesi.
Art. 12
Il Regolamento comunale o consorziale deve precisare i criteri di precedenza nel caso in cui le richieste di ammissione all'asilo-nido eccedano il numero dei posti disponibili.
Art. 13
Il Regolamento comunale o consorziale fissa i criteri per la determinazione delle eventuali rette di frequenza dell'asilo-nido, che in nessun caso dovranno superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato dalla Regione.
Le rette saranno differenziate con riguardo alle condizioni socio-economiche della famiglia, prevedendo anche la completa gratuità per quelle famiglie che si trovino in comprovate situazioni di disagio economico.
Art. 14
L'asilo-nido è aperto nei giorni non festivi per la durata dell'intero anno solare.
L'orario giornaliero dell'asilo-nido e le modalità di accesso vengono fissati nel Regolamento comunale o consorziale: il servizio deve essere assicurato durante le ore diurne, tenuto conto degli usi e delle situazioni locali.
Art. 15
L'asilo-nido deve avere una ricettività non inferiore a 30 posti né superiore a 60 posti.
L'ubicazione dell'asilo-nido dovrà essere possibilmente collegata con gli altri servizi di assistenza e istruzione all'infanzia.
Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a quello previsto dal I comma del presente articolo, potranno costituirsi asili-nido minimi come unità aggregate a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo-nido.
Art. 16
I locali adibiti ad asilo-nido devono essere collegati in posizione soleggiata, lontani da fonti di inquinamento e di rumori, devono disporre di uno spazio esterno attrezzato e devono essere collocati di preferenza in prossimità di zone a verde pubblico.
Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno e per le attività di movimento, per l'alimentazione, per il riposo e per adeguati servizi generali.
Le tipologie, le forme architettoniche, i materiali, i colori e l'arredo interno ed esterno, dovranno essere progettati a misura e nel rispetto delle esigenze evolutive dell'età infantile.
Entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge sarà emanato un Regolamento con ulteriori norme tecniche.

TITOLO IV
GESTIONE DEGLI ASILO-NIDO

Art. 17
L'amministrazione dell'asilo-nido è attuata dal Comune o dal Consorzio di Comuni nelle forme previste dalla legislazione riguardante i Comuni e le Province.
Art. 18
La gestione dell'asilo-nido è esercitata, sulla base del Regolamento comunale o consorziale, da un apposito Comitato, nominato rispettivamente dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea Consorziale e composto:
a) da almeno tre rappresentanti, di cui un terzo in rappresentanza della minoranza, eletti di preferenza nel proprio seno dal Consiglio Comunale o dall'Assemblea Consorziale;
b) da una rappresentanza delle famiglie, eletta dall'Assemblea dei genitori degli utenti;
c) da una rappresentanza delle formazioni sociali, operanti nel territorio del Comune o del Consorzio di Comuni, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative designate dalle stesse;
d) da una rappresentanza del personale addetto all'asilo-nido.
Il Regolamento comunale o consorziale precisa il numero dei componenti il Comitato e l'eventuale suo allargamento ad altre rappresentanze.
La rappresentanza delle famiglie non può comunque essere inferiore a un terzo del numero complessivo dei componenti il Comitato.
Il Comitato di gestione elegge nel suo seno il Presidente.
Il Comitato di gestione dura in carica due anni.
Alle riunioni del Comitato partecipano, a titolo consultivo, il Coordinatore dei servizi dell'asilo-nido e il medico dello stesso.
Art. 19
Il Regolamento comunale o consorziale definisce i compiti del Comitato di gestione e le relative modalità di esercizio nell'ambito delle norme previste dalla presente legge.
In ogni caso spetta al Comitato:
a) presentare annualmente all'Amministrazione comunale o all'Assemblea consorziale proposte per il bilancio di gestione dell'asilo-nido, la relazione morale sull'attività svolta e ogni altra proposta che interessi l'assistenza all'infanzia;
b) collaborare con l'équipe dei servizi assistenziali e sanitari all'elaborazione degli indirizzi pedagogico-assistenziali e organizzativi e vigilare sulla loro applicazione;
c) decidere sulle domande di ammissione all'asilo-nido, in conformità ai criteri stabiliti dal Regolamento comunale o consorziale;
d)promuovere incontri con le famiglie e con le formazioni sociali, per la discussione delle questioni di interesse dell'asilo-nido e per la diffusione dell'informazione sulla assistenza all'infanzia;
e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento dell'asilo-nido;
f) partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali o consorziali relativi agli asili-nido e ia servizi per l'infanzia.
Art. 20
Il Comitato di gestione deve discutere con l'Assemblea dei genitori e degli operatori dell'asilo-nido gli indirizzi amministrativi, assistenziali, pedagogici e organizzativi dell'asilo-nido.
L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno, alla presenza del Sindaco o del Presidente dell'Assemblea consorziale o dei rispettivi delegati, con la partecipazione degli operatori dell'asilo-nido.

TITOLO V
IL PERSONALE

Art. 21
Il personale dell'asilo-nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale; esso è tratto dal personale comunale o è assunto con pubblico concorso.
Il Regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo-nido.
Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.
La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di una addetta all'assistenza per sei bambini di età inferiore ia quindici mesi e di una addetta all'assistenza per otto bambini di età superiore ai quindici mesi.
Art. 22
Il personale addetto all'assistenza deve essere in possesso del diploma di puericultrice o di maestra d'asilo o di vigilatrice d'infanzia o di assistente all'infanzia oppure di scuola media superiore.
L'eventuale attestato conseguito con la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento professionale, appositamente istituti dalla Regione, sarà valutato in sede di concorso.
In particolare, il personale in prova addetto all'assistenza e sprovvisto dell'attestato di cui al precedente comma, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione durante lo stesso periodo di prova.
Il personale in servizio presso l'asilo-nido è tenuto a partecipare agli appositi corsi di aggiornamento.
Al personale addetto all'assistenza non possono essere affidati incarichi amministrativi.
Art. 23
La funzione di Coordinatori dell'asilo-nido deve essere affidata dal Comune o dal Consorzio di Comuni, sentito il Comitato di Gestione, a persona scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza.
Art. 24
Fino all'attuazione del servizio sanitario nazionale, il servizio sanitario nell'asilo-nido deve essere affidato a un medico, specialista in pediatria, possibilmente assistito da una coadiutrice sanitaria. Le modalità del servizio sanitario verranno stabilite nel Regolamento comunale o consorziale in base alle esigenze dell'asilo-nido.
Allo scopo di attuare la prevenzione del disadattamento e della patologia della prima infanzia, il Comune o Consorzio di Comuni deve assicurare con la necessaria peroidicità un servizio di dépistage medico, psicologico e pedagogico, avvalendosi di équipes specialistiche.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25
La Giunta Regionale esplica attività promozionale e di coordinamento per gli asili-nido della Regione.
Art. 26
La vigilanza igienica e sanitaria sarà esercitata dalle Unità Sanitarie Locali e, fino all'istruzione di questa, dall'Ufficiale sanitario del Comune ove ha sede l'asilo-nido.
Art. 27
In via transitoria e limitatamente all'anno 1972, gli allegati alle domande, di cui agli artt. 3 e 4, dovranno essere presentati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

PARTE II

Art.28
La Regione istituisce per il quinquennio 1972-1976 un fondo speciale per l'ammontare di L. 300 milioni all'anno, da destinare a contributi per la costruzione o riattamento, l'impianto e l'arredamento, nonché per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione di asili-nido, anche non comunali o consorziali, sia a integrazione dell'eventuale contributo già concesso in forza del piano di cui all'art. 5, sia a titolo di contributo per quelli non rientranti nel piano stesso. In ogni caso, i contributi agli asili-nido non comunali o consorziali non possono superare il 20% dello stanziamento previsto nel presente comma.
I contributi a integrazione di quelli concessi in forza del piano, di cui all'art. 5, non possono superare la misura del 50% del contributo previsto nel IV comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
I contributi concessi agli asili-nido, non rientranti nel piano di cui all'art. 5, non possono superare la misura dell'80% della spesa preventiva e, in ogni caso, i limiti fissati nel IV comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.
Alla spesa verrà fatto fronte con l'istituzione di un apposito stanziamento di cui al cap. 235 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1973, stanziamento che verrà riprodotto nei bilanci degli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977.
Art. 29
Per la ripartizione e l'erogazione del fondo di cui all'articolo precedente, la Giunta predispone e il Consiglio Regionale approva, in concomitanza con il piano di cui all'art. 5, un piano annuale secondo i criteri e le procedure contenuti nel Titolo II e negli artt. 25, 26, 27 della prima parte della presente legge, in quanto applicabili.
In ogni caso, negli asili-nido non comunali o consorziali dovranno essere assicurati gli standards di assistenza e la preparazione del personale previsti dalla presente legge.


SOMMARIO