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Legge regionale 31 gennaio 1973, n. 8 (BUR n. 4/1973)

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1973

Legge regionale 31 gennaio 1973, n. 8 (BUR n. 4/1973) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1973, n. 8 (BUR n. 4/1973) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973

Art. 1
E' approvato in L. 68.425.000.000 il totale generale dell'entrata della Regione per l'anno finanziario 1973.
Art. 2
Sono autorizzati secondo le leggi in vigore l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1973.
Art. 3
E' approvato in L. 68.425.000.000 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 1973, giusto lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Art. 4
E' autorizzato l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 1973, in conformità allo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Art. 5
E' determinato in L. 1.329.300.000 lo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale, di cui L. 936 milioni corrispondenti ai capitoli 1 - 2 - 3 - 5 - 6 della Rubrica prima, Sezione prima, Titolo primo della spesa, vengono amministrate direttamente dallo stesso Consiglio Regionale in conformità all'art. 17, primo comma, dello Statuto.
Art. 6
Il fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente della Giunta Regionale, di cui al Titolo primo, Sezione prima, Rubrica seconda, Cap. 9 della spesa, verrà somministrato con le modalità di cui all'art. 184 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 7
Per gli effetti di cui all'art. 40 della legge sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate obbligatorie le spese descritte nell'elenco annesso allo stato di previsione della spesa.
La Giunta Regionale provvede con propria deliberazione ai prelevamenti dal fondo di riserva iscritto al Capitolo 168 per le integrazioni degli stanziamenti delle spese obbligatorie suddette.
Art. 8
La Giunta Regionale è autorizzata, per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'elenco annesso alla presente legge, a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste, di cui al Cap. 169 e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi.
Le deliberazioni della Giunta che dispongono i prelevamenti di cui al comma precedente devono essere presentate, entro 15 giorni dall'adozione, al Consiglio per la convalida.
Art. 9
La giunta Regionale è autorizzata a disporre l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa e l'iscrizione ad essi dei fondi eventualmente assegnati dallo Stato in favore della Regione per l'esercizio delle funzioni delegate o in applicazione di particolari disposizioni legislative, in conformità alla specifica destinazione data ad essi dai competenti Ministeri, dandone comunicazione al Consiglio entro 15 giorni.
Alle spese per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione si provvede, nei limiti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa sulla base della vigente normativa statale, in quanto applicabile dalla Regione, finché non sia diversamente disposto dalle leggi regionali, e ferme restando le norme della legge regionale sull'esercizio temporaneo delle funzioni trasferite e sulla determinazione delle competenze degli organi regionali; per l'esercizio delle funzioni medesime il termine per l'adozione delle direttive di cui all'art. 10 della L.R. 1 settembre 1972, n. 12 , è prorogato di 4 mesi.
Art. 10
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1973 annesso al bilancio stesso.


SI OMETTONO GLI ALLEGATI


SOMMARIO