crv_sgo_leggi

Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 10 (BUR n. 4/1974)

Norme per l'esercizio della emodialisi domiciliare

Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 10 (BUR n. 4/1974) (Abrogata)

NORME PER L’ESERCIZIO DELLA EMODIALISI DOMICILIARE.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2009, n. 19 .


SOMMARIO
Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 10 (BUR n. 4/1974)

NORME PER L’ESERCIZIO DELLA EMODIALISI DOMICILIARE

Art. 1
Presso i servizi di emodialisi istituiti negli ospedali collegati con strutture nefrologiche universitarie, oppure dotati di divisioni di nefrologia o di strutture abilitate al trapianto di rene, è consentita l’organizzazione di corsi di addestramento per malati uremici cronici e loro partners, congiunti, familiari, terzi per l’apprendimento delle tecniche necessarie all’esecuzione della dialisi domiciliare.
Successivamente detti corsi potranno essere istituiti anche negli ospedali dotati di servizio di emodialisi, che saranno indicati nel piano regionale ospedaliero.
Art. 2
I pazienti e i partners riconosciuti idonei al termine del corso di addestramento possono eseguire, senza fini di lucro, dialisi a domicilio dell’uremico applicando le tecniche apprese al corso stesso.
Art. 3
E’ dato mandato alla Giunta regionale di presentare al Consiglio per l’approvazione, entro 90 giorni dell’entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento diretto a disciplinare l’organizzazione dei corsi e quanto altro necessario per lo svolgimento della dialisi domiciliare nella Regione Veneta.


SOMMARIO