crv_sgo_leggi

Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 11 (BUR n. 5/1974)

Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1974

Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 11 (BUR n. 5/1974) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1974

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 11 (BUR n. 5/1974) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1974


Art. 1
E’ approvato in lire 102.587.167.000 il totale generale dell’entrata della Regione per l’esercizio finanziario 1974.
Art. 2
Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione secondo le leggi in vigore e il versamento nella tesoreria della Regione, delle imposte e delle tasse, delle quote di tributi erariali di pertinenza della regione nonché delle somme e dei proventi dovuti alla Regione per l’esercizio finanziario 1974, giusta l’annesso stato di previsione dell’entrata (tabella allegata A).
Art. 3
E’ approvato in lire 102.587.167.000 il totale generale della spesa della Regione per l’esercizio finanziario 1974.
Art. 4
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio finanziario 1974 nei limiti ed in conformità allo stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (tabella allegata B).
Art. 5
E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1974 annesso alla presente legge.
Art. 6
E’ determinato in lire 948.000.000 lo stanziamento per il funzionamento del Consiglio regionale corrispondente ai capitoli 1, 5, 10, 15, 20 rubrica I, sezione I, titolo I della spesa – da amministrarsi dallo stesso Consiglio regionale in conformità all’art. 17, primo comma, dello Statuto.
Art. 7
Il fondo di rappresentanza a disposizione del Presidente della Giunta regionale di cui al titolo primo, sezione prima, rubrica seconda, cap. 35 della spesa sarà utilizzato con le modalità di cui all’art. 184 del R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 8
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al cap. 520 per capitoli di bilancio indicati nell'elenco n. 1 annesso alla tabella allegata.
Art. 9
Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di cui al precedente art. 8, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelievo di somme dal fondo di riserva di spese impreviste di cui al cap. 525 e la loro iscrizione ai vari capitoli di bilancio o ai nuovi capitoli.
Le deliberazioni della Giunta che dispongono i prelevamenti di cui al comma precedente devono essere presentate al Consiglio per la convalida entro 8 giorni dall'adozione.
Art. 10
Per gli effetti di cui all'art. 41, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito e per il pagamento di quote di entrate devolute ad Enti ed Istituti o di somme comunque percepite per conto di terzi, quelle indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge.
La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere nella parte passiva del bilancio, in corrispondenza con gli accertamenti dell'entrata, le somme occorrenti per la regolazione delle spese di cui al precedente comma.
Art. 11
La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere negli stati di previsione dell'entrata e corrispondentemente della spesa per l'esercizio delle funzioni delegate o in applicazione di particolari disposizioni legislative le somme occorrenti per l'attuazione di leggi speciali dello Stato e per l'espletamento di funzioni dallo stesso delegate.
Art. 12
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



TABELLE OMESSE


SOMMARIO