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Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 (BUR n. 6/1974)

Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto

Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 (BUR n. 6/1974) (Abrogata)

PROVVIDENZE REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO RICETTIVO E TURISTICO DEL VENETO

Legge abrogata dall’articolo 15, della legge regionale 27 aprile 1979, n. 28 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13 (BUR n. 6/1974)

PROVVIDENZE REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO RICETTIVO E TURISTICO DEL VENETO


Art. 1 - Finalità della legge
La Regione, al fine di sostenere e promuovere l'incremento e il miglioramento del patrimonio ricettivo del proprio territorio, nonché delle opere e dei servizi complementari all'attività turistica, interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, in conformità alle indicazioni stabilite dalla programmazione nazionale, regionale, generale e settoriale.
Nell'attuazione delle misure previste dagli articoli seguenti sono assunti quali obiettivi prioritari dell'azione regionale:
a) lo sviluppo delle attrezzature destinate alla promozione e alla diffusione del turismo sociale, giovanile e scolastico;
b) lo sviluppo turistico ed economico delle zone dichiarate montane o depresse nel rispetto dell'ambiente naturale;
c) l'incremento e la valorizzazione della ricettività minore e, in particolare, di quella offerta da aziende ed esercizi a conduzione familiare;
d) l'ammodernamento e la riqualificazione funzionale delle opere e degli allestimenti ricettivi già esistenti, anche ai fini di favorire un migliore equilibrio fra le diverse località;
e) una oculata distribuzione territoriale dei nuovi impianti, al duplice fine di evitare, nelle zone già sature di attrezzature, ulteriori compromissioni territoriali e paesaggistiche e di favorire l'insediamento di nuovi impianti in quelle zone in cui le capacità ricettive sono nulle o modeste e che tuttavia sono o saranno a breve termine suscettibili di incremento turistico.
Art. 2 - Soggetti ed iniziative ammessi ai contributi
Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo, la Regione concede contributi ad Enti pubblici e privati, ad associazioni in qualsiasi forma costituite e senza finalità di lucro e a chiunque eserciti o intenda esercitare attività di interesse turistico, nelle misure e alle condizioni indicate nei successivi articoli.
Le provvidenze previste dalla presente legge sono concesse per la realizzazione delle seguenti iniziative:
a) costruzione, riattamento ed ammodernamento di complessi ricettivi a carattere turistico-sociale, quali alberghi e ostelli della gioventù, villaggi turistici, case per ferie e ogni altro allestimento concernente il turismo sociale, rifugi e sentieri alpini, con priorità alle iniziative assunte da Enti e Associazioni, di cui al primo comma del presente articolo;
b) costruzione di nuovi alberghi e pensioni aventi requisiti rispondenti alle attuali esigenze del turismo, esclusi gli alberghi classificati in categoria superiore alla seconda;
c) ricostruzione, ampliamento e riattamento degli alberghi, pensioni, locande esistenti, esclusi gli alberghi e le pensioni classificati rispettivamente in categorie superiori alla terza e alla seconda;
d) arredamento degli immobili di cui alle lettere a), b) e c) o rinnovo dell'arredamento già esistente quando risulti insufficiente o obsoleto;
e) ricostruzione, adattamento e riattamento ai fini della ricettività turistica nelle zone montane della casa di abitazione di proprietà degli emigranti che decidano di rientrare nel territorio della Regione e dei coltivatori agricoli di condizioni economiche disagiate, purchè questi ultimi siano residenti nel comune ove sono ubicati gli immobili;
f) realizzazione di opere e di impianti complementari all'attività turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico nelle località marine, montane, lacuali e termali; gli impianti possono essere anche di carattere turistico-sportivo, purchè non si tratti di impianti già finanziati o suscettibili di finanziamento sulla base di altre leggi statali o regionali.
Tra queste iniziative si intendono comprese quelle volte all'acquisto e alla costruzione di immobili da destinare ad uffici di informazione e assistenza turistica da parte di Enti pubblici o di loro consorzi.
Art. 3 - Forma dei contributi
Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, la Regione concede contributi nelle seguenti forme:
a) contributi "una tantum" in conto capitale per le opere di cui alla lettera a) dell'art. 2 da realizzarsi da parte di Enti pubblici e di Enti e Associazioni, che svolgono attività rivolte al turismo sociale, giovanile e scolastico;
b) contributi annuali per un periodo non superiore a dieci anni da corrispondere direttamente ai beneficiari e per il pagamento degli interessi su mutui contratti per la realizzazione delle opere di cui all'art. 2. I mutui devono essere contratti con gli istituti di credito con i quali la Regione avrà stipulato apposita convenzione;
c) contributi "una tantum" in conto capitale o contributi annuali, per un periodo non superiore a sette anni, a favore di Enti pubblici, singoli o associati, per il finanziamento del "piccolo credito turistico", di cui all'art. 14.
Art. 4 - Misura dei contributi
I contributi "una tantum" in conto capitale di cui alla lettera a) dell'art. 3 sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite di lire 10 milioni.
I contributi annuali di cui alla lettera b) dell'art. 3 sono concessi, nei limiti della spesa riconosciuta ammissibile, per la durata non superiore a 10 anni nella seguente misura:
- 5 per cento per dieci anni sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile in favore di Enti pubblici e di Enti e Associazioni che svolgono attività rivolte al turismo sociale, giovanile e scolastico;
- 5 per cento per i primi sei anni, con la riduzione dell'1 per cento all'anno nei successivi quattro anni, sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile in favore di privati che esercitano o che intendano esercitare attività di interesse turistico.
Art. 5 - Presentazione delle domande e istruttoria
Le domande dei Comuni, dei Consorzi di Comuni e delle Comunità montane rivolte ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 2 devono essere presentate direttamente al Presidente della Regione.
Le altre domande intese ad ottenere i contributi, indirizzate al Presidente della Regione, devono essere invece presentate al Sindaco del Comune nella cui circoscrizione l'opera sarà realizzata o al Presidente della Comunità montana per le iniziative da attuarsi nel territorio di competenza della Comunità stessa.
Le domande devono essere corredate:
a) dal progetto o dal programma di massima dell'iniziativa, con l'indicazione dell'area prescelta idonea nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e trasmessi;
b) da una relazione illustrativa, atta a dimostrare l'utilità dell'iniziativa, in relazione alle finalità della presente legge;
c) dal preventivo della spesa;
d) dalla dichiarazione del Sindaco attestante che le iniziative per le quali viene presentata la domanda non hanno avuto attuazione neppure parziale prima dell'entrata in vigore della presente legge; quando la iniziativa comporti opere edilizie e infrastrutturali la dichiarazione deve attestare la loro compatibilità con le prescrizioni urbanistiche in vigore.
Nella domanda i richiedenti debbono dichiarare sotto la propria responsabilità le eventuali altre richieste di contributi avanzate nei confronti dello Stato o di Enti pubblici per le medesime iniziative.
Alle domande rivolte ad ottenere i contributi di cui alla lettera d) dell'art. 2 devono essere allegati i seguenti documenti:
1. preventivo dettagliato delle spese previste;
2. relazione illustrativa dei motivi che giustificano gli acquisti o le spese.
Le domande di cui al secondo comma del presente articolo devono essere trasmesse, entro 30 giorni, al Presidente della Regione tramite l'Ente provinciale per il turismo competente per territorio, opportunamente istruite e corredate del parere della Giunta comunale o della Comunità montana.
L'Ente provinciale per il turismo, nei successivi 30 giorni, provvede ad inoltrare, con il parere tecnico di competenza, le domande e la relativa documentazione alla Regione.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 gennaio di ogni anno.
Art. 6 - Piano di massima degli interventi
La Giunta regionale, entro il 31 ottobre 1974, sentite le Amministrazioni provinciali, le Comunità montane e l'Associazione dei Comuni, sulla base dei piani e progetti di settore nazionali e regionali e sulla scorta altresì delle indicazioni emerse dalle richieste di contributo pervenute, formula una proposta di piano di massima ad articolazione pluriennale degli interventi da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
Nel piano devono essere determinati almeno:
- l'ammontare indicativo degli interventi regionali da effettuare;
- gli specifici progetti promozionali per lo sviluppo di aree di interesse turistico;
- i tipi di iniziative da finanziare.
Art. 7 - Concessione dei contributi
La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, sentita la competente Commissione Consiliare, delibera la ripartizione dei contributi, sulla base del piano pluriennale di cui all'art. 6, degli stanziamenti fissati nel bilancio e delle domande pervenute.
Art. 8 - Documentazione definitiva e assegnazione dei termini per l'inizio e la ultimazione delle opere
Approvata la ripartizione dei contributi, la Giunta per le iniziative ammesse provvede a dare comunicazione ai richiedenti, i quali entro i successivi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione devono presentare, a pena di decadenza, alla Regione:
a) il piano finanziario;
b) il progetto esecutivo e il computo metrico estimativo delle opere, se necessario;
c) gli atti amministrativi eventualmente occorrenti per l'esercizio dell'attività cui l'opera è destinata.
Sulla base di tale documentazione e delle risultanze della conseguente istruttoria, il Presidente della Regione dispone, con proprio decreto, l'assegnazione del contributo concesso, determinando contestualmente la data di ultimazione dei lavori e le eventuali particolari condizioni.
Proroghe potranno essere accordate solo in via eccezionale, nei casi di accertata impossibilità di rispettare la data fissata.
La Giunta regionale provvede alla vigilanza sulla esecuzione dei lavori, alla nomina del collaudatore e alla approvazione degli atti di collaudo.
Art. 9 - Modalità di erogazione dei contributi
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli istituti mutuanti apposita convenzione per regolare i rapporti fra la Regione e gli istituti predetti, nonché le modalità per la concessione dei contributi sugli interessi ed ogni particolare ad esse attinente.
I contributi annui sugli interessi dei mutui sono erogati direttamente agli istituti mutuanti, secondo le modalità fissate nelle convenzioni di cui al primo comma; i contributi diretti sono versati annualmente ai beneficiari.
I contributi "una tantum" in conto capitale per le iniziative che comportino esecuzione di lavori o di opere sono erogati in unica soluzione con decreto del Presidente della Regione, ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo. Può tuttavia essere consentita per le iniziative di maggior impegno la corresponsione di acconti sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
Qualora le iniziative non comportino esecuzione di lavori od opere, l'erogazione dei predetti contributi è fatta ad avvenuto accertamento della compiuta realizzazione delle iniziative medesime, in armonia con quanto previsto nella domanda e nella documentazione presentata e con quanto stabilito eventualmente nel provvedimento di concessione.
Art. 10 - Iniziative escluse dai contributi
Non sono ammesse ai contributi di cui ai precedenti articoli le inizitive che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sinao state già attuate o siano in corso di realizzazione.
Art. 11 - Non cumulabilità dei contributi
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili tra loro, né con altri contributi provinciali, regionali o statali concessi per le stesse iniziative.
Non sono inoltre cumulabili i contributi regionali con i contributi concessi da Enti che praticano il "piccolo credito turistico" di cui all'art. 14.
Art. 12 - Vincolo di destinazione
Gli immobili su cui si realizzano le iniziative ammesse ai contributi di cui alla presente legge sono vincolati alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione:
a) per tutta la durata del mutuo, ove il contributo concesso sia di quelli previsti dall'art. 3, lett. b);
b) per dieci anni nel caso di contributo "una tantum" in conto capitale. Il periodo è ridotto a cinque anni per le iniziative di solo ammodernamento di complessi od esercizi esistenti.
Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a spese dei beneficiari. Esso ha effetto anche nei confronti di coloro che acquistano successivamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità dell'immobile.
Il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, può autorizzare con proprio provvedimento, anche prima che scadano i termini di cui al primo comma, il mutamento della destinazione quando sia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione stessa; il mutamento della destinazione è subordinato alla restituzione integrale dei contributi percepiti, aumentati degli interessi al tasso legale, nonché, ove il contributo concesso sia di quelli previsti dall'art. 3 - lettera b), alla estinzione totale anticipata del mutuo.
Art. 13 - Riduzione e revoca dei contributi
Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto del Presidente della Regione, su conforme delibera della Giunta, qualora in sede di collaudo venga accertata una diminuzione della spesa ammissibile.
Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:
a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
c) la dichiarazione fatta dal beneficiario ai sensi dell'art. 5, risulti non vera o inesatta, come pure in ogni caso di accertata violazione del divieto di cui all'art. 11;
d) venga mutata la destinazione dell'immobile prima che scadano i termini previsti dall'art. 12 e senza che ricorrano le condizioni ivi previste;
e) vengano apportate alle iniziative ammesse al contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 14 - Piccolo credito turistico
Gli Enti pubblici, aventi sede nel territorio della regione, che singolarmente o in qualunque modo collegati tra loro già concedano, alla data di entrata in vigore della presente legge, o si propongano di concedere provvidenze o agevolazioni per l'incremento e il miglioramento delle attrezzature ricettive o turistiche della propria circoscrizione, possono chiedere alla Regione la concessione di un fondo ad integrazione dei mezzi di cui dispongono.
Il fondo può essere richiesto sotto forma di contributo "una tantum" ovvero sotto forma di contributo annuale, per un periodo non superiore ai sette anni.
La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere il fondo alle condizioni seguenti:
1) che esso venga utilizzato per i contributi rateali diretti o per il pagamento degli interessi sui mutui contratti da singoli operatori interessati con istituti di credito, in ordine ad iniziative comprese tra quelle di cui allo art. 2 della presente legge; rientrano tra esse tuttavia anche quelle volte alla costruzione e ammodernamento di ristoranti, trattorie ed altri esercizi della ristorazione, purchè abbiano caratteristiche tali da concorrere alla valorizzazione turistica della località;
2) che le iniziative medesime non comportino una spesa superiore ai 15 milioni;
3) che le modalità di erogazione delle provvidenze siano disciplinate da apposito regolamento o da formale deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, che preveda anche il vincolo di destinazione dell'opera;
4) che in tale regolamento o deliberazione sia espressamente previsto che un rappresentante della Regione, designato dalla Giunta regionale, faccia parte della commissione o dell'organo collegiale competente a decidere la concessione delle provvidenze.
Le domande degli Enti pubblici di cui al primo comma, intese ad ottenere la concessione di fondi per il "piccolo credito turistico", devono essere presentate al Presidente della Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate dai seguenti documenti:
a) programma di massima delle iniziative che l'Ente intende favorire;
b) relazione illustrativa atta a dimostrare l'utilità delle iniziative in relazione alle finalità della presente legge.
Art. 15 - Norme transitorie
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui agli artt. 5 e 14, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
La concessione dei contributi, fino a quando non sarà predisposto il piano pluriennale di interventi di cui all'art. 6, sarà effettuata con deliberazione della Giunta adottata annualmente con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 7, entro 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
Art. 16 - Disposizioni finanziarie
Per gli interventi previsti dalla presente legge, per l'esercizio finanziario 1973, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni, di cui:
- lire 200 milioni per gli interventi previsti alla lettera a) dell'art. 3;
- lire 600 milioni per gli interventi previsti alla lettera b) dell'art. 3;
- lire 100 milioni per gli interventi previsti dalla lettera c) dell'art. 3.
Alla copertura della spesa di cui al primo comma si provvede mediante utilizzazione del fondo stanziato al cap. 195 del bilancio di spesa, esercizio 1973.
Nello stato di previsione della spesa regionale, esercizio 1973, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:
a) cap. 195/ter dal titolo "Contributi "una tantum" in conto capitale a norma dell'art. 3 lett. a) della legge regionale - Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto -", con lo stanziamento di lire 200 milioni;
b) cap. 195/quater dal titolo "Contributi annuali diretti o su mutui a norma dell'art. 3 lett. b) della legge regionale - Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto -", con lo stanziamento di lire 600 milioni;
c) cap 195/quinquies dal titolo "Contributi per il piccolo credito turistico a norma dell'art. 3 lett. c) della legge regionale - Provvidenze regionali per il potenziamento e l'ammodernamento del patrimonio ricettivo e turistico del Veneto -", con lo stanziamento di lire 100 milioni.
La spesa afferente agli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.
Alla determinazione dei nuovi limiti di impegno per gli anni successivi, si provvederà con apposito provvedimento legislativo.
Le somme stanziate ai sensi della presente legge e non utilizzate nell'esercizio di riferimento, nonché quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, saranno utilizzate negli esercizi successivi.


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