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Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 14 (BUR n. 6/1974)

Contributi per impianti di depurazione di acque reflue nelle zone di particolare interesse turistico del Veneto

Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 14 (BUR n. 6/1974) (Abrogata)

CONTRIBUTI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE NELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO DEL VENETO

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 14 (BUR n. 6/1974)

CONTRIBUTI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE NELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO DEL VENETO


Art. 1
In attesa della emanazione di una organica normativa regionale per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento idrico, la Regione favorisce la realizzazione di impianti di depurazione di acque reflue, a servizio di località riconosciute quali stazioni di soggiorno cura e turismo, concedendo un contributo "una tantum" pari al 20 per cento della spesa ammissibile per la costruzione degli impianti e l'acquisto delle relative aree.
Possono beneficiare dei contributi i Comuni, le Comunità montane, le Province, i Consorzi fra gli Enti predetti, nonché i soggetti privati e i Consorzi fra i privati.
Art. 2
Le domande per la concessione dei contributi devono esser presentate al Presidente della Regione entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, corredate dei seguenti documenti:
a) progetto di massima dell'opera;
b) planimetria dell'intera zona da servire con l'indicazione degli insediamenti turistico-residenziali;
c) indice di inquinamento delle acque da depurare;
d) provvedimento di spesa e piano finanziario;
e) dichiarazione contenente l'impegno di garantire un constante ed efficiente funzionamento dell'impianto.
Art. 3
La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine indicato al primo comma dell'art. 2, delibera, sentite le competenti Commissioni consiliari, la ripartizione del contributo regionale secondo una graduatoria di priorità che tenga conto dello stato di inquinamento e dell'importanza turistica della zona, dando priorità alle iniziative assunte dagli Enti locali.
L'ordine di priorità previsto dal piano è conservato semprechè entro 90 giorni dalla pubblicazione del piano stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione venga inoltrato alla Giunta Regionale il progetto esecutivo.
Art. 4
L'approvazione del progetto e la concessione del contributo sono disposti con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.
L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
L'erogazione del contributo è subordinata al collaudo delle opere da parte dell'Ufficio del Genio Civile Regionale competente per territorio, e all'accertamento da parte del Medio Provinciale che le acque, a seguito del trattamento di depurazione, non superino i limiti di accettabilità di cui al decreto delegato emanato dal Governo in applicazione alla legge 16 aprile 1973, n. 171 "Interventi per la salvaguardia di Venezia".
Art. 5
Sono ammesse al contributo previsto dalla presente legge anche le opere già eseguite dagli Enti pubblici, purchè appaltate non prima dell'1 luglio 1973 e il cui collaudo non sia ancora avvento alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Fino a 5 anni dalla data di erogazione del contributo può essere disposta la revoca delle provvidenze qualora non vengano rispettati gli obblighi di cui alla lettera e) dell'art. 2.
Art. 7
I contributi previsti dalla presente legge sono cumulabili con altri eventualmente concessi dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici al medesimo titolo, purchè l'ammontare complessivo delle provvidenze non superi il 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta.
Art. 8
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è istituito nel Bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973, il capitolo 195/sexies, così denominato: "Contributo una tantum per impianti di depurazione di acque reflue nelle zone di particolare interesse turistico del Veneto", con lo stanziamento di L. 749.233.000.
Nel Bilancio di spesa della Regione, esercizio 1973, sono soppressi i seguenti capitoli:
157
di
L. 150.000.000
195/bis
di
L.299.233.000
180
di
L.100.000.000
187
di
L.100.000.000
188
di
L.100.000.000






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