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Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15 (BUR n. 6/1974)

Provvidenze per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15 (BUR n. 6/1974) (Abrogata)

PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Legge abrogata dall’articolo 7, della legge regionale 11 aprile 1980, n. 29 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 15 (BUR n. 6/1974)

PROVVIDENZE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI


Art. 1
La Regione concede contributi annui per l'ammontare e la durata stabiliti nel successivo art. 2, ai fini di agevolare la costruzione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a servizio di territori con popolazione non inferiore a 25.000 abitanti. Beneficiari dei contributi possono essere i Comuni e le Comunità montane, i Consorzi fra Comuni o fra Comuni e Comunità montane, o fra altri Enti Pubblici, nonché le Società a prevalente partecipazione pubblica.
In via eccezionale possono essere ammessi al contributo anche impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani al servizio di territori con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti purchè la situazione geo-orografica e dei sistemi di comunicazione sia tale da non consentire una agglomerazione di territorio maggiore.
Art. 2
La spesa per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a servizio di una popolazione superiore a 150 mila abitanti è ammessa a contributo fino all'importo massimo di L. 1.000.000.000.
Il contributo è concesso nella misura del 5 per cento annuo per i primi sei anni ed in misura decrescente dell'1 per cento annuo per i successivi 4 anni.
Qualora l'impianto da realizzare serva una popolazione residente compresa tra i 50 mila ed i 150 mila abitanti la spesa è ammessa a contributo fino all'importo massimo di L. 500 milioni ed il contributo è concesso nella mira del 5 per cento annuo per i primi 8 anni e in misura decrescente dell'1 per cento annuo per i successivi 2 anni
Qualora l'impianto da realizzare serva una popolazione residente non superiore ai 50 mila abitanti, la spesa è ammessa a contributo fino all'importo massimo di Lire 300 milioni ed il contributo è concesso nella misura del 5 per cento annuo per 10 anni.
La spesa ammissibile, ai fini della concessione del contributo, comprende oltre al costo degli impianti, l'eventuale indennità di esproprio per l'acquisizione delle aree, l'onere per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e un quota per spese generali e di collaudo non superiore al 5 per cento del costo degli impianti e delle espropriazioni.
Art. 3
Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentare dagli Enti al Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande dovranno essere corredate da una relazione tecnica illustrativa, atta a documentare la natura e le caratteristiche degli impianti previsti, sulla base dei criteri elencati nel successivo art. 4 anche in relazione all'assetto programmato del territorio, nonché la spesa necessaria per la realizzazione dell'impianto, e da una dichiarazione con cui l'Ente o il soggetto beneficiario si impegna a garantire un efficiente e costante funzionamento degli impianti.
Art. 4
Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio sulla base dei seguenti parametri:
a) dimensione e caratteristiche del territorio servito;
b) popolazione residente nel territorio;
c) ubicazione dell'impianto proposto, eventuali depositi intermedi, mezzi meccanici occorrenti;
d) caratteristiche tecnologiche dell'impianto e relativi costi di gestione.
Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale, dopo l'approvazione del programma, comunica agli Enti interessati il termine entro il quale dovranno esser presentati i progetti esecutivi degli impianti, pena la decadenza del contributo.
In caso di decadenza, il contributo viene impegnato in favore degli altri soggetti rich9edenti, secondo l'ordine di priorità contenuto nel programma di cui all'art. 4.
Art. 6
Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, all'approvazione dei progetti delle opere e alla concessione del contributo regionale, sulla base del programma approvato. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti. La Giunta regionale eserciterà la vigilanza sugli impianti ammessi a contributo a mezzo degli uffici del Genio Civile regionale, i quali provvederanno anche a vistare gli stati d'avanzamento dei lavori.
La nomina dei collaudatori degli impianti è di competenza della Giunta regionale.
Art. 7
I contributi annui sono erogati con decreto del Presidente della Giunta regionale direttamente agli Istituti Mutuanti, con decorrenza della data di inizio di ammortamento dei mutui.
A tal fine la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con idonei Istituti.
Art. 8
Per gli interventi previsti dalla presente legge per gli anni 1974 e 1975 è autorizzata la spesa complessiva di L. 750 milioni.
Agli oneri derivanti per l'anno 1974, determinati in Lire 250 milioni, si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo denominato "Contributo della Regione per la realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani", con lo stanziamento di L. 250 milioni.
Agli oneri relativi all'anno 1975, determinati in L. 500 milioni, si fa fronte con l'istituzione di corrispondente capitolo con lo stanziamento di L. 500 milioni, alla cui copertura si provvederà con l'entrata derivante dalla quota spettante alla Regione a norma dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Le somme non utilizzate durante l'esercizio di competenza saranno utilizzate negli esercizi successivi.


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