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Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 (BUR n. 6/1974)

Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico

Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 (BUR n. 6/1974) (Abrogata)

INIZIATIVE PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, L’ASSISTENZA TECNICA E DIMOSTRATIVA IN CAMPO AGRICOLO E ZOOTECNICO.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 16 (BUR n. 6/1974)

INIZIATIVE PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, L'ASSISTENZA TECNICA E DIMOSTRATIVA IN CAMPO AGRICOLO E ZOOTECNICO


Art. 1
Allo scopo di acquisire elementi conoscitivi per l'attuazione di una politica di incoraggiamento allo svolgimento delle attività agricole da parte dei giovani, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le Camere di commercio e l'IRSEV per la effettuazione di un censimento della gioventù addetta all'agricoltura e per un'indagine sulle terre incolte e insufficientemente coltivate.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a stipulare convenzioni con Istituti Universitari ed altri enti ritenuti idonei, per l'attuazione di iniziative volte alla diffusione della tenuta della contabilità aziendale presso le imprese agricole, secondo moderni metodi di rilevazione, di elaborazione e di analisi della gestione aziendale. I dati contabili potranno esser utilizzati per pubblicazioni di carattere scientifico o economico, da effettuarsi a cura della Giunta regionale
Art. 2
Per favorire l'evoluzione sociale ed economica del mondo agricolo e fornire alle famiglie ed alle imprese rurali una consulenza specializzata sui problemi dello sviluppo agricolo, dell'occupazione e della migliore utilizzazione delle risorse umane ed ambientali, in armonia anche con quanto disposto dall'art. 5 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e con gli orientamenti comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare programmi di formazione di esperti, in collaborazione con Istituti o Centri universitari, da parte di enti ed organizzazioni, costituiti preferibilmente ad iniziativa di operatori agricoli, aventi una larga base sociale e ambito di attività regionale, tra i cui scopi rientri lo svolgimento delle attività di formazione.
La Giunta regionale renderà noti i risultati conseguenti in attuazione dei programmi menzionati.
La Giunta regionale può nominare un proprio rappresentante negli organi collegiali degli enti interessati.
Art. 3
Saranno finanziate iniziative per lo svolgimento di attività dimostrativa, di assistenza e di divulgazione delle tecniche agricole tra i produttori, attuate dalla Giunta regionale direttamente o in collaborazione con Istituti o Centri universitari, gli Enti di sviluppo, le Stazioni di ricerca e sperimentazione e altri enti ritenuti idonei.
Art. 4
Al fine di promuovere la qualificazione professionale del personale dirigente delle cooperative, dei consorzi di cooperative delle associazioni di produttori, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere assegnate borse di studio annuali fino ad un massimo di lire 3.500.000 ciascuna a laureati in scienze agrarie, in scienze economiche e commerciali e in medicina veterinaria, dipendenti da coo0perarive agricole di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici e stalle sociali, da consorzi delle cooperative suddette e da associazioni di produttori agricoli, per conseguire una adeguata specializzazione all'estero su materie inerenti l'attività professionale.
Possono esser concesse inoltre borse di studio annue fino ad un massimo di L. 2.500.000 ciascuna a favore di:
- tecnici ed esperti particolarmente qualificati in campo sociale d economico;
- tecnici ed esperti in materia di gestione di impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e di stalle sociali.
La concessione delle borse di studio di cui al presente articolo è rivolta al raggiungimento delle seguenti finalità:
a) promozione e consolidamento dell'associazionismo in agricoltura;
b) costituzione di adeguate strutture produttive per l'attuazione dei piani zonali di sviluppo agricolo;
c) sviluppo e consolidamento di consorzi di cooperative agricole che assicurino un adeguato coordinamento delle organizzazioni di base;
d) informazione ed assistenza alle famiglie coltivatrici sui problemi dell'economia agricola e del mondo rurale.
La Giunta regionale, oltre ad assegnare le borse di studio, coordina i programmi di lavoro dei borsisti e vigila sul loro svolgimento avvalendosi anche della collaborazione dell'Ente di sviluppo in agricoltura e di altri enti ed organizzazioni ritenuti idonei.
Art. 5
Per il potenziamento della zootecnica regionale ed il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, possono essere concessi contributi ad associazioni di allevatori, che dovranno dotarsi di statuti democratici e di voto pro-capite entro il 1974, per la tenuta dei libri genealogici e l'esecuzione dei controlli funzionali, in armonia con quanto attuato dallo Stato in applicazione dell'art. 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.
I contributi saranno commisurati:
a) al numero dei capi di bestiame iscritti nei libri stessi;
b) alla struttura e alla capacità produttiva delle aziende allevatrici;
c) alla situazione ambientale e produttiva delle singole zone.
Possono inoltre essere concessi contributi a favore dell'Istituto interregionale per il miglioramento del patrimonio zootecnico, per l'espletamento delle prove di progenie e l'utilizzazione dei relativi risultati.
Art. 6
Le pubblicazioni degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura saranno sostituite da un Bollettino regionale sull'agricoltura pubblicato a cura della Giunta regionale.
Art. 7
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva le convenzioni, concede i contributi e i finanziamenti e adotta gli altri provvedimenti conseguenti alle iniziative di cui alla presente legge.
L'erogazione dei contributi è disposta dal Presidente della Regione con proprio decreto.
La Giunta regionale provvede alla vigilanza sull'impiego dei fondi assegnati in relazione all'attuazione dei programmi.
Art. 8
Per gli interventi previsti dalla presente legge, relativi agli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975, è autorizzata la spesa annua di L. 1.180 milioni di cui L. 20 milioni per gli interventi previsti al primo comma dell'articolo 1, L. 50 milioni per gli interventi previsti al secondo comma dell'art. 1, L. 70 milioni per gli interventi previsti all'art. 2, L. 140 milioni per gli interventi previsti all'articolo 3, L. 90 milioni per gli interventi previsti all'art. 4, L. 800 milioni per gli interventi previsti all'articolo 5, L. 10 milioni per gli interventi previsti all'art. 6.
Alla copertura degli oneri relativi per l'esercizio finanziario 1973 si provvede con i fondi stanziati ai capitoli 160, 161, 162, 211, 212, 220, 221 e 238 del bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973.
Nel bilancio di spesa della Regione per l'esercizio 1973 vengono soppressi i capitoli 160, 161, 162, 211, 212, 220, 221 e 238 ed istituiti i seguenti nuovi capitoli:
Cap. 160 bis
dal titolo "Assegnazione di borse di studio per la qualificazione di tecnici ed esperti delle cooperative e delle associazioni di produttori" a norma dell'articolo 4 della legge regionale "Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico" con lo stanziamento di L. 90 milioni;
Cap. 161 bis
dal titolo "Censimento della gioventù rurale e l'espletamento di indagini sull'inserimento dei giovani nelle attività agricole e rurali" a norma dell'articolo 1 primo comma della legge regionale "Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico", con lo stanziamento di L. 20 milioni;
Cap. 211 bis
dal titolo "Attuazione di programmi per la diffusione della contabilità aziendale in agricoltura" a norma dell'articolo 1 secondo comma della legge regionale "Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico", con lo stanziamento di L. 50 milioni;
Cap. 212 bis
dal titolo "Programmi di formazione di esperti da parte di enti e di organizzazioni ritenuti idonei" a norma dell'articolo 2 della legge regionale "Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico", con lo stanziamento di L. 70 milioni;
Cap. 218 bis
dal titolo "Contributi per la tenuta dei libri genealogici e l'effettuazione di prove di progenie" a norma dell'articolo 5 della legge regionale "Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico", con lo stanziamento di L. 800 milioni;
Cap. 218 ter
dal titolo "Bollettino regionale dell'agricoltura" a norma dell'articolo 6 della legge regionale "Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico", con lo stanziamento di L. 10 milioni;
Cap. 220 bis
dal titolo "Iniziative per lo svolgimento di attività dimostrativa, di assistenza e di divulgazione delle tecniche agricole" a norma dell'articolo 3 della legge regionale "Iniziative per la qualificazione professionale, l'assistenza tecnica e dimostrativa in campo agricolo e zootecnico", con lo stanziamento di L. 140 milioni.

Agli oneri relativi all'anno 1974 si fa fronte con gli stanziamenti dei capitoli 596, 597, 598, 599, 601, 602 e 603 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974.
La spesa afferente all'anno 1975 farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio del relativo esercizio.
Le somme stanziate annualmente e non utilizzate durante l'esercizio di competenza saranno utilizzate negli esercizi successivi.




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