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Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 17 (BUR n. 6/1974)
Concessione di un contributo alle Sezioni Unione Italiana Ciechi del Veneto
Sommario
“Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 17 (BUR n. 6/1974) - Testo vigente”
S O M M A R I O
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE SEZIONI UNIONE ITALIANA CIECHI DEL VENETO
Legge abrogata dall’articolo 14, della
legge regionale 30 maggio 1975, n. 57 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 17 (BUR n. 6/1974) - Testo storico”
S O M M A R I O
CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE SEZIONI UNIONE ITALIANA CIECHI DEL VENETO
Art. 1
La Giunta regionale, in attesa del provvedimento di riordino dell'assistenza, è autorizzata ad erogare alle Sezioni Provinciali dell'Unione Italiana Ciechi operanti nel Veneto un contributo annuo nella misura prevista dall'art. 3, allo scopo di favorire, nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente stesso, la attuazione di iniziative rivolte al recupero, alla rieducazione e alla formazione culturale e professionale dei minorati della vista, per il loro inserimento nella società e nel modo del lavoro.
Art. 2
Le domande, intese ad ottenere il contributo, devono essere presentate al Presidente della Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, corredate da:
- un programma delle iniziative che le Sezioni intendono attuare durante l'anno;
- il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente;
- una dichiarazione del Presidente, della quale risulti il numero dei soci effettivi e aggregati alla Sezione.
- un programma delle iniziative che le Sezioni intendono attuare durante l'anno;
- il resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente;
- una dichiarazione del Presidente, della quale risulti il numero dei soci effettivi e aggregati alla Sezione.
Art. 3
La misura del contributo è determinata:
- per il 50 per cento, moltiplicando il numero dei soci effettivi e aggregati di ogni singola Sezione per la quota capitaria risultante dalla divisione dello stanziamento previsto dall'art. 6 per numero complessivo dei soci;
- per il rimanente 50 per cento, in rapporto alle attività svolte e programmate dalle sezione.
- per il 50 per cento, moltiplicando il numero dei soci effettivi e aggregati di ogni singola Sezione per la quota capitaria risultante dalla divisione dello stanziamento previsto dall'art. 6 per numero complessivo dei soci;
- per il rimanente 50 per cento, in rapporto alle attività svolte e programmate dalle sezione.
Art. 4
L'ammontare complessivo è determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
In sede di prima applicazione, le domande, corredate dai prescritti documenti in cui all'art. 2, vanno presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in L. 70 milioni annui, si fa fronte per l'anno 1973 mediante riduzione di tale importo dal fondo stanziato al cap. 60 del bilancio di spesa della Regione dell'esercizio 1972.
Nel bilancio di spesa della Regione per gli esercizi 1973 e seguenti è istituito apposito capitolo denominato: "Contributo regionale in favore delle Sezioni provinciali della Unione Italiana Ciechi operanti nel Veneto" con lo stanziamento di L. 70 milioni.
Le somme previste dalla presente legge, non utilizzate nell'esercizio di riferimento, saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Nel bilancio di spesa della Regione per gli esercizi 1973 e seguenti è istituito apposito capitolo denominato: "Contributo regionale in favore delle Sezioni provinciali della Unione Italiana Ciechi operanti nel Veneto" con lo stanziamento di L. 70 milioni.
Le somme previste dalla presente legge, non utilizzate nell'esercizio di riferimento, saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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