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Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 (BUR n. 6/1974)

Intervento regionale per il finanziamento di opere pubbliche di competenza dei Comuni, delle Comunità Montane e loro Consorzi

Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 (BUR n. 6/1974) (Abrogata)

INTERVENTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEI COMUNI, DELLE COMUNITÀ MONTANE E LORO CONSORZI

Legge abrogata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 31 gennaio 1974, n. 19 (BUR n. 6/1974)

INTERVENTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEI COMUNI, DELLE COMUNITA’ MONTANE E LORO CONSORZI


Art. 1
Al fine di agevolare l’esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo art. 2 di competenza dei Comuni, delle Comunità Montane e loro Consorzi, la Regione concede contributi annui costanti per un periodo non superiore ad anni 12 sull’ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.
Per il finanziamento delle opere ammesse a contributo, gli Enti potranno contrarre mutui venticinquennali garantiti, ove necessario, dalla Regione in forma di fidejiussione semplice.
A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito.
Art. 2
I contributi di cui all’art. 1 sono concessi nella misura:
a) del 6 per cento per la costruzione, ampliamento, completamento e miglioramento di acquedotti, di fognature e relativi impianti di depurazione;
b) del 5 per cento per la sistemazione, ammodernamento e rettifica di strade comunali;
c) del 4,00 per cento per la costruzione di strade comunali;
d) del 4,00 per cento per la costruzione, ampliamento, sistemazione di sedi municipali;
e) del 4,00 per cento per la costruzione, sistemazione e l’ampliamento di cimiteri.
Art. 3
Per le opere da eseguire nelle zone dichiarate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, la misura del contributo regionale è elevata dell’1 per cento e la durata dello stesso è prolungata ad anni 15.
Art. 4
Le domande di concessione dei contributi dovranno essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dell’entrata in vigore della presente legge.
Le domande, a firma del Sindaco o del Presidente del consorzio o della Comunità Montana, dovranno essere corredate da una relazione tecnica illustrativa atta a documentare la natura delle opere previste, anche in relazione all’assetto programmato del territorio comunale o consorziale o della comunità, nonché la spesa necessaria per l’intervento.
Nel caso di domanda di contributo per la costruzione di fognature, nelle opere previste in domanda, dovrà essere costantemente compreso l’impianto di depurazione terminale dei liquami, salvo questo non sia già esistente e sufficientemente dimensionato; detto impianto dovrà garantire che le acque di risulta possiedano i requisiti richiesti nella tabella allegata alla circolare n. 105 del 2 luglio 1973 del Ministero della Sanità.
La domanda dovrà essere inoltre corredata da una dichiarazione con cui l’Ente o soggetto beneficiario si impegna di garantire un efficiente e costante funzionamento dell’impianto.
Analoga documentazione è richiesta anche per la costruzione dei soli impianti di depurazione.
La spesa ammissibile ai fini della concessione del contributo, comprende, oltre al costo delle opere, le indennità di esproprio per l’acquisizione delle aree necessarie, l’onere per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, e una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7 per cento del costo delle opere e delle espropriazioni.
Art. 5
Il programma per la ripartizione dei fondi disponibili è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio.
Il programma dovrà prevedere interventi da attuarsi prioritariamente in zone dichiarate depresse o intesi ad assicurare le necessarie dotazioni igieniche mediante acquedotti, fognature ed impianti di depurazione.
Per la costruzione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione, nell’ambito della priorità di cui al comma precedente, sarà data la preferenza alle opere richieste da Consorzi di comuni o da Comunità Montane.
Saranno inoltre considerati prioritari gli interventi tendenti a completare opere già iniziate o ad assicurare la funzionalità di quelle già esistenti.
Verrà altresì considerata la necessità di garantire la esecuzione di opere infrastrutturali nelle zone di interesse industriale e turistico.
Il Presidente della Giunta regionale, dopo l’approvazione del programma, comunica agli Enti interessati il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, pena la decadenza del contributo.
Art. 6
Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici competenti, alla approvazione dei progetti delle opere e alla concessione del contributo regionale, sulla base del programma approvato.
L’approvazione dei progetti delle opere ammesse a fruire del contributo regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti.
La Giunta regionale eserciterà la vigilanza sulle opere ammesse a contributo a mezzo degli Uffici del Genio Civile regionale, i quali provvederanno anche a vistare gli stati di avanzamento dei lavori.
La nomina dei collaudatori delle opere è di competenza della Giunta regionale.
Art. 7
I contributi annui costanti sono erogati, con decreto del Presidente della Giunta, direttamente agli Istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui.
Art. 8
Per far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, determinati il L. 800 milioni per l’anno 1973, L. 600 milioni per l’anno 1974 e L. 1 miliardo 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1975 al 1988, è istituito nei bilanci di spesa dei rispettivi esercizi apposito capitolo così denominato “Contributi in annualità per la costruzione di opere pubbliche di competenza dei Comuni, delle Comunità Montane e loro Consorzi” con lo stanziamento sopra previsto. Le somme stanziate per l’anno 1973 vanno prelevate dal cap. 201 del Bilancio di spesa del corrispondente esercizio finanziario.
Art. 9
Le somme stanziate per gli interventi di cui alla presente legge non utilizzate nell’esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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