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Legge regionale 14 marzo 1974, n. 21 (BUR n. 11/1974)

Integrazioni e modifiche alla legge 17 gennaio 1972, n. 2 in materia di tasse sulle concessioni regionali

Legge regionale 14 marzo 1974, n. 21 (BUR n. 11/1974) (Abrogata)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 17 GENNAIO 1972, N. 2, IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI

Legge abrogata dall’articolo 13, della legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1974, n. 21 (BUR n. 11/1974) (Novellazione)

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 17 GENNAIO 1972, N. 2, IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI


Art. 1
Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 , viene aggiunto il comma seguente:
“Gli atti e i provvedimenti soggetti a tassa nonchè la misura ed i termini di corresponsione della stessa sono indicati nella annessa tariffa “.
Il secondo comma dell'art. 1 della stessa legge viene così modificato:
“L'atto amministrativo emesso da altra Regione, per il quale sia stata già assolta la relativa tassa di concessione regionale, non è soggetto all'analoga tassa prevista nella presente legge, anche se l'atto stesso spieghi i suoi effetti nel territorio della Regione Veneta “.
Art. 2
L'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 , è abrogato.
Art. 3
Dopo l' art. 2 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 , viene inserito il seguente: “ Art. 3 Effetti del mancato o ritardato pagamento
“ Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'art. 1 non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo in ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso “.
Art. 4
L'art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 , viene così modificato:
Art. 4 Accertamento, liquidazione, modalità di pagamento e riscossione
“ All'accertamento e liquidazione della tassa di concessione regionale provvedono gli uffici competenti al rilascio delle licenze ed autorizzazioni specificatamente indicate nella annessa tariffa.
Quando la misura della tassa dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Le tasse si corrispondono su apposito conto corrente postale.
Le somme riscosse a titolo di tassa sulle concessioni regionali sono versate direttamente alla Tesoreria della Regione “.
Art. 5
L'art. 5 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 , è abrogato.
Art. 6
Dopo l' art. 4 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 , viene inserito il seguente articolo:
Art. 5 Riscossione coattiva
“Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative sopratasse si applicano le disposizioni del TU 14 aprile 1910, n. 639".
Art. 7
L' art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 , viene così modificato:
Art. 9 Accertamento delle infrazioni e sanzioni. Ripartizione del provento delle pene pecuniarie
“ Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari della Regione, che nell' esercizio dei compiti relativi all' attuazione della presente legge vengano a conoscenza di alcuna delle violazioni predette, sono tenuti a informare i competenti organi statali, affinchè venga prontamente iniziato il procedimento di repressione.
Per le violazioni medesime si applicano, secondo i casi, le pene pecuniarie e le sopratasse previste dalle norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative, vigenti al momento della commessa infrazione.
Le somme riscosse a titolo di pena pecuniaria sono ripartite in base alla norma di cui alla legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni, intendendosi sostituita la Regione all'Erario nella percentuale ad esso attribuita “.
Art. 8
Dopo l'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 2 , è aggiunto il seguente articolo:
Art. 14 Disposizioni transitorie
“Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, antecedenti all'1 gennaio 1973, si applicano le sanzioni di cui agli artt. 2 e 10 del TU 1 marzo 1961, n. 121.
L'erroneo versamento in favore dello Stato di tasse di concessioni regionali effettuate tempestivamente, non dà luogo all imposizione delle sanzioni all'uopo previste, qualora sia provveduto al necessario perfezionamento entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.



TARIFFA ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE 14 marzo 1974, n. 21 “Integrazioni e modifiche alla legge 17 gennaio 1972, n. 2, in materia di tasse sulle concessioni regionali “

TABELLA SULLE TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE
Indicazione degli atti soggetti a tassa
Ammontare delle tasse
Note

Rilascio
Annuale

TITOLO I
SANITA’



1 Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia (art. 1, lett. m), del DPR 14- 1- 1972, n. 4):
1. nei comuni e centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti
2. id. con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti
3. id. con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti
4. id. con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti
5. id. con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti
6. id. con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti
7. id. con popolazione superiore a 200.000 e non a 500.000 abitanti
8. id. con popolazione superiore a 500.000 abitanti







20.000


50.000


100.000


160.000


240.000

320.000


500.000


800.000







4.000


10.000


20.000


32.000


48.000

64.000


100.000


160.000
La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia aperta in un determinato centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la tassa va commisurata alla popolazione totale di tutti i centri abitati serviti.
Per centro abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case abitate, separato e distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune cui il centro abitato appartiene.
La tassa riflette non soltanto le concessioni per la apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma anche le concessioni per l'esercizio di farmacie già istituite e conferite ad altri titolari.
La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valevole, ai sensi dell'art. 109 del TU delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, solo per la sede indicata nella concessione stessa e pertanto la tassa è dovuta, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra dello stesso comune. La tassa invece non è dovuta nel caso di trasferimento di farmacia entro i limiti della stessa sede, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
La tassa deve essere corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 369 e 370 del TU delle leggi sanitarie ai nuovi titolari di farmacie legittime in occasione dei trapassi di queste ultime mortis causa o per atto fra vivi. Analogamente la tassa è dovuta per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, di cui al penultimo comma dell'art. 369 del suddetto TU.
La tassa è ridotta alla misura di un quarto di quella dovuta dal titolare della farmacia principale, quando si tratti di farmacia succursale istituita ai sensi dell'art. 116 del citato TU.
Non è dovuta tassa per le concessioni provvisorie emesse ai sensi del primo comma dell' art. 129 del citato TU, nè nel caso previsto dal secondo comma dell' art. 68 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.
Sono esenti dal pagamento della tassa sopraindicata le autorizzazioni rilasciate dal medico provinciale per la gestione di farmacie interne - esclusa qualsiasi facoltà di vendita al pubblico - da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza delle province per gli ospedali psichiatrici e per le altre istituzioni ospedaliere che da essa dipendono (art. 114 del succitato TU, modificato dall' art. 1 della legge 20 maggio 1960, n. 519).
Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa sopraindicata le farmacie gestite in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i cui titolari godono dell' indennità di residenza, stabilita dall' art. 115 del TU delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
Oltre alla tassa di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione regionale, ai sensi dell'art. 128 del citato TU delle leggi sanitarie e nella misura indicata dall'articolo unico, tabella n. 3, della legge 14 aprile 1952, n. 403.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.
2 Autorizzazione per aprire o porre in esercizio gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radiumterapia (artt. 194 e 196 del TU delle leggi sanitarie e art. 24 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, e art. 1 lett. e) del DPR 14 gennaio 1972, n. 4),









150.000









75.000
E' soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione per ogni innovazione o modificazione agli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della persona del concessionario o del direttore tecnico.
Ai sensi dell' art. 196 del TU delle leggi sanitarie, i titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e radiumterapia sono tenuti anche al pagamento della tassa annuale d'ispezione stabilita dall'articolo unico, tabella 6, della legge 14 aprile 1952, n. 403.
Sono esonerati dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, gli enti che abbiano scopo di beneficienza, di assistenza sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radiumterapia da essi utilizzati.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
3 Autorizzazione per aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico - ghirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art. 193 del TU delle leggi sanitarie, art. 23 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, e art. 1, lett. e) del DPR 14 gennaio 1972, n. 4):
1. per le case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti:
- se l'istituto ha non più di 10 posti letto
- se l'istituto ha non più di 50 posti letto
- se l' istituto ha non più di 100 posti letto
- se l' istituto ha più di 100 posti letto
2. per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico


















50.000

100.000

200.000

500.000


20.000


















25.000

50.000

100.000

250.000


10.000
Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purchè siano diretti da medici.
Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopradistinta, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati, compresi gli odontoiatri, esercitano la loro professione.
Sono case di cura, da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverate le persone affette da malattie in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.
Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.
La tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono ai comuni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784,allegatoO).
Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolotici ed i consorzi provinciali antitubercolari; l'INPS, l'ONMI ed i suoi organi provinciali e comunali; l'INAIL e la cassa marittima meridionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare; gli istituti che provvedono all'assistenza obbligatoria e favore di determinate categorie di persone.
Le tasse annuali di esercizio devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.
4 Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, concernenti ambulatori o case o istituti di cura medico - chirurgica o di assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti (art.201, primo comma, del TU delle leggi sanitarie, sostituito dall'art. 7 della legge 1 maggio 1941, numero 422, art. 25 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, e art. 1, secondo comma, lett. f) del DPR 14 gennaio 1972, n. 4)














2.500














2.500
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Sono dovute tante tasse quanti sono i testi o manifesti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene concessa con un unico provvedimento.
5 Autorizzazione per l'apertura dei seguenti pubblici esercizi, e vidimazione annuale dell'autorizzazione medesima (art. 231 del TU delle leggi sanitarie, modificato dalla legge 16 giugno 1939, n. 1112, art. 2 del DPR 11 febbraio 1961, n. 264 e art. 1 del DPR 14 gennaio 1972, n. 4):
a) degli alberghi e ristoranti di lusso
b) degli alberghi e ristoranti di 1a categoria
c) degli alberghi e ristoranti di 2a ctg. e delle pensioni di 1a ctg
d) degli alberghi, e ristoranti di 3a ctg. delle pensioni di 2a ctg.
e) degli alberghi, ristoranti e pensioni di altre categorie:
- nei comuni e centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione a 500.000 ab
- id. con popolazione superiore a 100.000 ab
- id. con popolazione superiore a 50.000 ab
- id. con popolazione superiore a 10.000 ab.
- id. con popolazione non superiore a 10.000 ab
f) delle locande, degli alberghi diurni, degli esercizi di affittacamere, delle mescite delle osterie, degli esercizi di vendita di bibite analcooliche, dei caffè : - nei comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 500.000 ab.
- id. con popolazione superiore a 100.000 ab.
- id. con popolazione superiore a 50.000 ab.
- id. con popolazione superiore a 10.000 ab.
- id. con popolazione non superiore a 10.000 ab.











90.000

50.000


25.000

18.000




15.000

10.000

8.000

5.000

2.000








8.000

6.000

3.000

2.000

1.000











90.000

50.000


25.000

18.000




15.000

10.000

8.000

5.000

2.000








8.000

6.000

3.000

2.000

1.000
La vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta.
Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al RDL 18 gennaio 1937, n. 975, successivamente disciplinata con RDL 5 settembre 1938, numero 1729.
Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.
La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto aggruppamento di popolazione.
L'autorizzazione occorre anche per le “dipendenze” staccate dall'esercizio principale dell'albergo, costituendo questi esercizi a sè stanti. La tassa è dovuta in aggiunta a quella sull'autorizzazione prescritta dal TU delle leggi di Pubblica Sicurezza.
Titolo II
CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE



6 Licenza di uccellaggione e di appostamento fisso (art. 90 del TU delle leggi sulla caccia, approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall'art. 37 della legge 2 agosto 1967, n. 799 e art. 1, II comma,
lett. o), DPR 15 gennaio 1972, n. 11):
a) licenza di uccellagione fissa
b) licenza di quagliara, paretai e copertoni
c) licenza di prodina
d) appostamento fisso
e) barca a motore per uso di caccia con fucile sui fiumi









30.000

20.000
15.000
10.000

30.000









30.000

20.000
15.000
10.000

30.000
La licenza di caccia con uso del fucile di cui alla lett. e) non può essere rilasciata dal competente ufficio regionale se il richiedente non è già in possesso della licenza di porto d' armi rilasciata dalla Pubblica Sicurezza. Le licenze di caccia e di uccellagione sono soggette al pagamento, oltre che della tassa sopra specificata, delle seguenti sopratasse (art. 91 RD 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall' art. 38 della legge 2 agosto 1967, n. 799):
a) per ogni licenza di uccellagione:
- L. 5.000 per la prodina con un sol paio di reti;
- L. 20.000 per i paretai e copertoni fino a due paia di reti, roccoli e brescianelle senza passate;
- L. 30.000 per i paretai e copertoni con più di due paia di reti, roccoli e brescianelle con passate a reti, tordare, boschetti o tordare con richiami;
- L. 50.000 per la quagliara;
b) per ogni licenza di barca a motore per uso di caccia col fucile sui fiumi: Lire 120.000;
c) per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellagione con apposizione di tabella delimitante la zona di rispetto: L. 40.000, elevate a L. 80.000 per gli appostamenti fissi per palombacci;
- E' dovuto altresì annualmente un diritto fisso a favore dell'Ente Nazionale per la protezione degli animali (art. 4, n. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni).
7 Concessione di riserva di caccia sia aperta che chiusa (art. 61 del TU delle leggi sulla caccia approvato con RD 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dall' art. 23 della legge 2 agosto 1967, n. 799 e art. 1, II comma, lett. o) del DPR 15 gennaio 1972, n. 11)
Concessione di riserva di caccia nei territori montani o in quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 911 e successive modificazioni (art. 61 RD 5 giugno 1939, n. 1016, sostituito dallo art. 23 della legge 2 agosto 1967, n. 799 e art. 1, lett. o) del DPR 15 gennaio 1972, n. 11)

per ettaro






200









25
Per ogni cento lire o frazione di cento lire di tassa ettariale per le bandite private e per le riserve dovrà essere corrisposta una sopratassa di L. 100.
In caso di affitto di una riserva l' affittuario, indipendentemente dalle tasse dovute dal concessionario, è tenuto a corrispondere metà delle tasse sopra stabilite.
Non sono trasferibili all' affittuario gli obblighi di concessionario.
Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia ove non sia stato comunicato al Comitato Provinciale della Caccia e da questo approvato.
Per le riserve che interessano i territori di due o più province della Regione, la comunicazione è fatta alla Presidenza della Giunta regionale che provvede all' approvazione, sentiti i Presidenti dei Comitati Provinciali della Caccia competenti per territorio. Il subaffitto di una riserva non è ammesso sotto pena di decadenza della concessione (art. 61 RD 5 giugno 1939, n. 1016 sostituito dallo art. 23 della legge 2 agosto 1967, n. 799
La zona faunistica delle Alpi è sottoposta a regime di caccia controllata per la tutela della tipica fauna alpina, fatto eccezione per le riserve comunali esistenti al 1 gennaio 1967 (art. 27 - I comma - legge 2 agosto 1967, n. 799). Dette riserve sono esenti dal pagamento della tassa e sopratassa regionale.
8 Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall' Amministrazione Provinciale (art. 3 del RDL 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni e art. 1, lett. p) del DPR 15 gennaio 1972, n. 11
Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi
Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50
Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con la bilancia di lato non superiore a metri 1,50
Tipo D: Licenza per gli stranieri per l' esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana e bilancia non superiore a mt. 1,50 di lato









4.000




2.000



1.200





1.000









4.000




2.000



1.200





1.000
Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 5 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.
Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa sopratassa.
Alle tasse sopraindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente Nazionale per la Protezione Animali (art. 4, n. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni), nonchè la sopratassa di:
L. 1.500 per le licenze di tipo A; L. 1.000 per le licenze di tipo B; L. 500 per le licenze di tipo C e di tipo D, da ripartire fra i Consorzi obbligatori per la tutela e l'incremento della pesca nel Veneto, le amministrazioni provinciali del Veneto, le associazioni dei pescatori sportivi, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le associazioni regionali cooperative di categorie giuridicamente riconosciute, secondo criteri da stabilirsi con provvedimenti regionali.
9 Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo d'energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del DL 19 marzo 1948, n. 735 e art. 1, lett. p), del DPR 15 gennaio 1972, n. 11),









1.000









1.000

10 Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell' art. 11 del TU delle leggi sulla pesca, approvato con RD 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall' art. 51 del DPR 18 giugno 1955, n. 987 (art. 1, lett. p), del DPR 15 gennaio 1972, n. 11)












4.000












---
L'autorizzazione importa anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni quindici.
11 Permesso agli stabilimenti industriali per versare rifiuti nelle acque interne (art. 9 del TU delle leggi sulla pesca, approvato con RD 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall' art. 6 del DPR 13 luglio 1954, n. 747, e art. 1, lett. p) e q) del DPR 15 gennaio 1972, n. 11)








10.000








5.000
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
Titolo III
TURISMO



12 Licenza per aprire o condurre agenzie di viaggio, nei comuni aventi una popolazione (art. 115 TU legge di PS e art. 1, lettera f) del DPR 14 gennaio 1972, n. 6):
a) non superiore a 10.000 abitanti
b) superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti
c) superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti
d) superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti
e) superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti
f) superiore a 500.000 abitanti,







6.000

12.000

24.000

36.000

60.000
100.000







3.000

6.000

12.000

18.000

30.000
50.000
Il rilascio delle licenze a persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato al Nulla Osta dello Stato.
Nella licenza deve essere indicata la popolazione dei Comuni per i quali essa è valida. Non hanno bisogno della licenza, e quindi non sono nemmeno tenute al pagamento della tassa, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei biglietti delle Ferrovie dello Stato.
La vidimazione deve avere luogo, con il pagamento delle tasse, entro il mese di gennaio dell'anno per il quale detta formalità deve essere adempiuta.
Titolo IV
COMMERCIO E INDUSTRIA FIERE E MERCATI



13 Deliberazioni comunali relative a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1866, n. 2933, e l' art. 53, n. 11, del TU delle leggi comunali e provinciali, approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383 (art. 1, lett. a), del DPR 15 gennaio 1972, n. 7):
a) per istituzione di fiere e mercati: in comuni aventi una popolazione:
- non superiore a 5.000 abitanti,
- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti
- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti,
- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti,
- superiore a 60.000 abitanti
b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati: in comuni aventi una popolazione:
- non superiore a 5.000 abitanti
- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti
- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti
- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti
- superiore a 60.000 abitanti













2.000

4.000

6.000

8.000
10.000





1.000

2.000

3.000

4.000
5.000













0

0

0

0
0





0

0

0

0
0
La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.
14 Licenza dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 DLL 3 luglio 1944, n. 152, e art. 1, lett. c) del DPR 15 gennaio 1972, n. 11):
- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore










1.000










0
La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di piante, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.
Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altre province deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio (art. 6 del RDL 23 aprile 1942, n. 433).
La licenza annuale scade il 31 dicembre di ciascun anno.
La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.
La sopraindicata tassa deve essere corrisposta dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa e il visto di autorizzazione.
Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione delle granelle dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.
Sono esentate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.
Titolo V
ACQUE MINERALI E TERMALI, CAVE E TORBIERE



15 Permesso rilasciato dal competente ufficio regionale per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali (artt. 4 e 5 del RD 29 luglio 1927, n. 1443 modificati con gli artt. 1 e 2 del DPR 28 giugno 1955, n. 620 e art. 1, lett. a) del DPR 14 gennaio 1972, n. 2)








10.000








0

16 Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e art. 1, lett. a), del DPR 14 gennaio 1972, n. 2):
- per ogni trasferimento







50.000







0

17 Decreto della Regione che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e art. 1, lett. a) del DPR 14 gennaio 1972, n. 2),








50.000








0

18 Autorizzazione del competente ufficio regionale per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (art. 22, II comma RD 29 luglio 1927, n. 1443 e art. 1, I comma, del DPR 14 gennaio 1972, n. 2),








5.000








0

19 Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del RD 29 luglio 1927, n. 1443 (art. 1, lett. b) e c) del DPR 14 gennaio 1972, n. 2)






100.000






0

20 Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, II comma, del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall' art. 7 del DPR 28 giugno 1955, n. 620 e art. 1, lett. e) del DPR 14 gennaio 1972, n. 2)











20.000











0

Titolo VI
TRAMVIE E SIMILI LINEE AUTOMOBILISTICHE NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI



21 Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - d' interesse regionale - (art. 30 del DPR 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. a) del DPR 14 gennaio 1972, n. 5)








2.000








0

22 Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto Presidente Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. a) del DPR 14 gennaio 1972, n. 5):
a) se adibite al trasporto di cose,
b) se adibite al trasporto di persone - con cabine di portata fino a trenta persone
- con cabine di portata oltre trenta persone











5.000


20.000

30.000











2.500


10.000

15.000
La concessione può avere la durata fino ad anni venticinque e può essere prorogata di altri dieci anni.
Le funivie adibite al trasporto promiscuo di personale (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferisce.
23 Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica - d'interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell' art. 14 del regolamento 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall' art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d' acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche (art. 1, lett. a), del DPR 14 gennaio 1972, n. 5):
a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale
b) se rilasciata dal Sindaco














6.000
3.000














0
0

24 Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica - d'interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell' art. 14 del regolamento 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall' art. 38 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche (art. 1, lett. a), del DPR 14 gennaio 1972, n. 5):
a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale
b) se rilasciata dal Sindaco














6.000
4.000














0
0
La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.
25 Concessione di filovie - d'interesse regionale -(art. 19 del DPR 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. a) del DPR 14 gennaio 1972, n. 5):
a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale:
1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti,
2) già di pertinenza dell'Ispettorato Compartimentale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione
b) se emessa dal Sindaco,








25.000





15.000
10.000








12.500





7.500
5.000
La concessione ha la durata massima di anni trenta, salvo rinnovo. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
26 Concessione per l'impianto e l'esercizio in servizio del pubblico di slittovie, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - d'interesse regionale - (art. 26 del DPR 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. a), del DPR 14 gennaio 1972, n. 5):
a) se emessa dal Presidente della Giunta Regionale
b) se emessa dal Presidente della Giunta Provinciale
c) se emessa dal Sindaco










10.000

6.000
3.000










5.000

3.000
1.500
Quando l'impianto abbia carattere di stabilità per ciò che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.
Ai sensi dell'art. 27 del DPR 28 giugno 1955, n. 771, per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica può essere dichiarata la pubblica utilità dell'opera; in tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie.
La tassa annuale è dovuta per le concessioni aventi validità superiore ad un anno e deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
27 Autorizzazioni e concessioni per servizi pubblici - d'interesse regionale - di autotrasporti di merci rilasciate ai sensi dell'art. 1, 4 e 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349 sostituiti dagli artt. 57, 59 e 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonchè della legge 18 marzo 1968, n. 413 (art. 1, lett. b), del 14 gennaio 1972, n. 5):
- per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l'autorizzazione o concessione: a) portata sino a 10 quintali
b) portata sino a 35 quintali
c) portata oltre 35 quintali

















1.600
3.000
4.000

















1.600
3.000
4.000
Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munirsi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'atto amministrativo.
Le esenzioni dalla tassa sono previste dall'articolo 3 del RDL 25 novembre 1935, n. 2223. La tassa è anche dovuta per i noleggi di automobili per trasporto di merci senza conducente.
28 Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario (artt. 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e artt. 45 e 46 DPR 28 giugno 1955, n. 771 e art. 1, lett. b), del DPR 14 gennaio 1972, n. 5):
1. autoservizi con frequenza giornaliera,
2. autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana,
3. autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana,
4. servizi automobilistici di gran turismo:
a) autoservizi con frequenza giornaliera,
b) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana
c) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana,
5. concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti
6. concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze:
a) per il primo giorno di validità
b) per ogni giorno ulteriore di validità
* Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno;
** Per ciascun anno di durata della concessione
Km-linea














700


400

300




350


200


150


0





1.000

500
Km-linea














700*


400*

300*




350*


200*


150*


1000**





0

0
La tassa annuale va corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, per mantenere in vigore l' autorizzazione. Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l' esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà . Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 28 settembre 1939, numero 1822.
29 Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linea di navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell' art. 225, I comma, del Codice della Navigazione (art. 4 del DPR 14 gennaio 1972, n. 5)







6.000







0

30 Concessione per l' esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell' art. 225, II comma, del Codice della Navigazione (art. 4 del DPR 14 gennaio 1972, n. 5)







4.000







0

31 Autorizzazione per l' esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell' art. 226 del Codice della Navigazione (artt. 4 e 5 del DPR 14 gennaio 1972, n. 5), tassa rilascio 2.000, tassa annuale 0;








2.000








0

32 Autorizzazione al trasporto o al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'Ufficio d'Iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del Codice della Navigazione (art. 4 del DPR 14 gennaio 1972, n. 5)








4.000








0




SOMMARIO