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Legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 (BUR n. 12/1974)

Concessione di contributi per l'adattamento e riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie

Legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 (BUR n. 12/1974) (Abrogata)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO E RIATTAMENTO DI EDIFICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 (BUR n. 12/1974)

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ADATTAMENTO E RIATTAMENTO DI EDIFICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE


Art. 1
La Regione promuove l’incremento e il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico mediante la concessione di contributi per lavori di ampliamento, adattamento e sistemazione, con esclusione dei lavori di manutenzione, di edifici adibiti o da adibire a sedi di scuole materne, elementari e medie statali, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o in frazioni di Comuni maggiori, con popolazione non superiore a 3.500 abitanti.
I contributi di cui al comma precedente sono altresì concessi per gli edifici sede di scuole materne non statali e di scuole elementari e medie legalmente riconosciute.
Art. 2
Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all’art. 1 i Comuni proprietari degli edifici e le Istituzioni pubbliche o private che, oltre a essere proprietarie degli edifici gestiscano dette scuole.
La domanda di contributo va presentata entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente della Regione, corredata dei seguenti documenti:
a) dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile;
b) dichiarazione del Sindaco, dalla quale risulti che il comune o la frazione abbiano una popolazione contenuta nei limiti di cui all’articolo 1;
c) dichiarazione del Comune o dell’Ente, assunta e redatta nelle debite forme, dalla quale risulti che l’immobile verrà destinato a uso scolastico per almeno 10 anni;
d)i dati statistici relativi alla popolazione scolastica nell’ultimo triennio, riferiti alla zona di utenza, nonché una relazione sulla consistenza e lo stato dell’edilizia scolastica;
e) una relazione tecnica dei lavori con allegato preventivo di spesa ed eventuali elaborati grafici nel caso che siano previste modifiche agli edifici.
Le Istituzioni pubbliche o private devono inoltre presentare copia della domanda entro la stessa data di cui al precedente comma, al Comune competente per territorio, che provvede a trasmettere alla Regione il parere del consiglio comunale entro il successivo 30 aprile.
Art 3
La Giunta regionale, entro il 31 maggio di ogni anno, propone all’approvazione del Consiglio regionale un programma per la concessione dei contributi, tenendo conto dell’urgenza delle opere, delle strutture esistenti, della popolazione scolastica e delle condizioni economico-finanziarie dei richiedenti.
La misura del contributo può raggiungere il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non può essere superiore a lire 8 milioni.
Art. 4
L’erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del Presidente della Regione, sulla base della documentazione delle spese sostenute e di un’attestazione della regolare esecuzione dei lavori, rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile regionale competente per territorio.
La richiesta di erogazione del contributo deve essere presentata, pena la decadenza del beneficio, entro 12 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo stesso.
Art. 5
La Giunta regionale è autorizzata a concedere, nei limiti previsti dall’art. 3 e nella misura del 10 per cento della somma stanziata in bilancio, contributi per interventi di particolare urgenza e gravità, dandone comunicazione nei successivi 10 giorni al Consiglio regionale.
Art. 6
Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 1.500 milioni per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975, così ripartiti:
L. 360 milioni per l’esercizio 1973;
L. 640 milioni per l’esercizio 1974;
L. 500 milioni per l’esercizio 1975.
Agli oneri derivanti per l’anno 1973, determinati come sopra in L. 360 milioni, si fa fronte con i fondi stanziati al Cap. 52 del bilancio della Regione, esercizio 1972.
Agli oneri derivanti per l’anno 1974, la cui maggior spesa è contenuta nell’incremento della quota spettante alla Regione per il 1974 a norma dell’art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, si fa fronte mediante utilizzazione del fondo di L. 640 milioni, accantonato al Cap. 561 del bilancio di spesa della Regione del corrispondente esercizio.
Di conseguenza, nel bilancio della Regione, esercizio 1974, viene soppresso il Cap. 561 ed istituito il Cap. 562 così denominato: - Contributo regionale a comuni e Istituzioni pubbliche e private, a norma dell’art. 1 della legge regionale, dal titolo “Concessione di contributi per l’adattamento e il riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie” -, con lo stanziamento di L. 640.000.000.
Per l’esercizio 1975 la spesa di L. 500 milioni graverà sul corrispondente capitolo di bilancio del relativo esercizio finanziario.
Le somme stanziate annualmente e non utilizzate durante l’esercizio di competenza vanno utilizzate negli esercizi successivi.
Art. 7
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


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