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Legge regionale 23 marzo 1974, n. 23 (BUR n. 13/1974)

Adesione alla S.p.A. I.R.S.E.V.

Legge regionale 23 marzo 1974, n. 23 (BUR n. 13/1974) (Abrogata)

ADESIONE ALLA S.P.A. I.R.S.E.V

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 23 marzo 1974, n. 23 (BUR n. 13/1974)

ADESIONE ALLA S.P.A. I.R.S.E.V.


Art. 1
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad acquistare azioni della S.p.A. I.R.S.E.V. per un valore corrispondente a non meno del 33 per cento del capitale sociale, a condizione che l’Atto costitutivo o dalla Statuto o dai libri sociali risulti:
a) che alla stessa I.R.S.E.V. partecipino anche le Provincie e le Camere di Commercio del Veneto e Istituti di Credito aventi sede legale nella Regione, rispettivamente con non più del 28 per cento, del 10 per cento e del 29 per cento del capitale sociale;
b) che oggetto dell’attività sociale sia lo svolgimento, su iniziativa propria o su commessa, di studi e ricerche in campo economico-sociale e territoriale, con particolare riferimento al Veneto e alla programmazione economica regionale, e che la Società abbia la funzione di centro di documentazione compiendo annualmente ricerche di base;
c) che alla Regione spetti il poter di nominare, ai sensi dell’art. 2458 del C.C., i propri amministratori nella misura di 2/5 dei membri del Consiglio di Amministrazione,
d) che il Presidente della Società debba essere eletto fra i membri nominati dalla Regione;
e) che, nel caso di cessione di azioni o di diritti di opzione, il trasferimento non possa avere effetto nei confronti della Società senza il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione.
Art. 2
Allo scopo di promuovere e incentivare gli studi e le ricerche di base, la Regione si impegna a versare alla S.p.A. I.R.S.E.V. un contributo annuo di L. 35 milioni.
L’erogazione avviene mediante decreto del presidente della Giunta.
Art. 3
All’onere derivante dall’applicazione dell’art. 1 della presente legge previsto in L. 25 milioni, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 725 del Bilancio di previsione della spesa esercizio 1974.
Di conseguenza nel Bilancio di spesa della Regione esercizio 1974 è istituito il cap 539 così denominato: “Partecipazione azionaria all’I.R.S.E.V. S.p.A.” con lo stanziamento di L. 25 milioni.
Art. 4
All’onere derivante dall’applicazione dell’art. 1 della presente legge previsto annualmente in L. 35 milioni si fa fronte, per l’esercizio in corso, mediante detrazione di lire 25 milioni dal fondo globale di cui al cap. 725 e di lire 10 milioni dal cap. 165 del Bilancio di previsione della spesa esercizio 1974.
Di conseguenza nel Bilancio di spesa della Regione esercizio 1974 è istituito il cap. 177 così denominato: “Contributo annuale in favore dell’I.R.S.E.V. S.p.A.” a norma dell’art. 2 della legge regionale dal titolo “Adesione alla I.R.S.E.V. S.p.A.” con lo stanziamento di lire 35 milioni.
La spesa di cui al presente articolo farà carico per gli anni successivi sul corrispondente capitolo di Bilancio dei relativi esercizi.


SOMMARIO