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Legge regionale 19 aprile 1974, n. 24 (BUR n. 16/1974)

Celebrazione del 30° anniversario della Liberazione

Legge regionale 19 aprile 1974, n. 24 (BUR n. 16/1974) (Abrogata)

CELEBRAZIONE DEL 30.MO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

Legge abrogata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 aprile 1974, n. 24 (BUR n. 16/1974)

CELEBRAZIONE DEL 30° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.


Art. 1
La Regione Veneto, richiamandosi ai principi cui si ispira la Carta costituzionale ed il proprio Statuto, assume l’impegno di difendere il patrimonio di storia e di civiltà che deriva dalla resistenza, di richiamare alla coscienza popolare i valori che la costituiscono e che sono a fondamento della vita libera e democratica della Repubblica.
Nel 30.mo anniversario della Liberazione la Regione promuove un programma di attività intese a ricordare quegli avvenimenti ai quali si ricollega, in modo decisivo, la storia della nostra nazione, e ad approfondirne la conoscenza.
Art. 2
Il programma delle attività che la Regione intende promuovere per le finalità di cui all’art. 1 consiste in:
a) pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documentazioni sulla Resistenza nel Veneto;
b) iniziative volte a diffondere nel mondo giovanile delle scuole e del lavoro la conoscenza degli eventi storici relativi alla lotta di liberazione;
c) promozione di manifestazioni celebrative da tenersi soprattutto nelle località che furono al centro degli avvenimenti di maggiore rilievo ed importanza;
d) erogazione di contributi per il finanziamento di opere d’arte ispirate alla Resistenza;
e) allestimento di mostre, organizzazione di convegni, partecipazione a sostegno di iniziative promosse, per gli stessi fini, da altri enti;
f) ogni altra attività rispondente alle finalità previste dalla presente legge.
Art. 3
L’elaborazione e la definizione del programma regionale delle manifestazioni è affidata ad uno speciale comitato composto da un numero di membri, non superiore a 35, eletti dal Consiglio regionale, denominato “Comitato regionale per il 30.mo anniversario della Liberazione”.
Esso è costituito:
1) da un rappresentante della Giunta regionale;
2) da rappresentanti di:
a) tutti i partiti antifascisti presenti in Consiglio regionale;
b) Associazione nazionale combattenti e reduci;
c) Associazioni partigiane;
d) Organizzazioni sindacali CGIL – CISL – UIL;
e) Istituto Storico della Resistenza;
f) Città decorate al valor militare per la Resistenza;
g) Province della Regione;
h) Università di Padova, decorata di medaglia d’oro per la Resistenza;
i) Associazioni dei deportati e degli internati in campo di concentramento e dei perseguitati politici e razziali;
3) da altri membri designati dallo stesso Consiglio regionale.
Presiede il comitato il Presidente del Consiglio regionale o un Consigliere da lui delegato.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale cura la realizzazione del programma; spetta alla Giunta regionale adottare i necessari provvedimenti.
Art. 4
Il Comitato resta in carica per la durata del programma biennale delle manifestazioni; è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno dieci componenti.
L’Ufficio di presidenza informa il Comitato, almeno ogni sei mesi, sullo stato di realizzazione del programma.
Art. 5
Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 75 milioni per gli esercizi finanziari 1974 e 1975.
La spesa relativa all’esercizio in corso, farà carico al cap. 135, del bilancio di spesa della Regione – esercizio 1974, previamente aumentato di L. 75 milioni da prelevarsi dal cap. 520 del bilancio di spesa dello stesso esercizio.
Per l’anno 1975, all’onere della presente legge si farà fronte con il previsto incremento del fondo comune di cui all’art. 8 della legge 16 maggio 1968, n. 281, spettante alla Regione.


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