crv_sgo_leggi

Legge regionale 19 aprile 1974, n. 25 (BUR n. 16/1974)

Norme in materia di partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione

Legge regionale 19 aprile 1974, n. 25 (BUR n. 16/1974)

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA VOLONTA' DELLA REGIONE. (1)

Titolo I
Finalità della legge

Art. 1 - (Finalità).

La presente legge, in attuazione degli articoli 35 e 36 dello Statuto regionale, stabilisce strumenti e metodi di consultazione, per garantire la partecipazione di tutti i cittadini all’esercizio della funzione legislativa, di programmazione regolamentare e amministrativa di carattere generale della Regione.

Titolo II
Partecipazione e dovere d' informazione

Art. 2 - (Oggetto della partecipazione)

La partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione ha per oggetto:
a) i progetti di legge e di regolamento regionali;
b) i progetti di piani e programmi regionali;
c) i progetti di provvedimenti amministrativi di carattere generale;
d) le proposte di legge al Parlamento da parte del Consiglio regionale, di cui all’art. 121, II comma della Costituzione, nonchè quelle tendenti a promuovere referendum abrogativo di leggi nazionali a norma dell’art. 75 della Costituzione.

Art. 3 - (Modalità di esercizio della partecipazione)

Fermo restando il potere di iniziativa popolare per leggi e regolamenti, la partecipazione preventiva si esplica mediante:
a) la presentazione a norma dell’art. 36, I comma dello Statuto - da parte dei cittadini, singoli o associati, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, di Enti locali, Organizzazioni sindacali, economiche, sociali e professionali - di pareri e proposte di modifica, per collaborare alla formazione di provvedimenti legislativi;
b) la consultazione obbligatoria prevista dal III comma dell’art. 36 dello Statuto, dei soggetti che si siano avvalsi del diritto di cui alla lettera a), allorchè ne faccia richiesta 1/4 dei componenti la competente Commissione consiliare;
c) la consultazione obbligatoria da parte della Giunta e delle competenti Commissioni consiliari, prevista dall’art. 35, V comma dello Statuto, delle Province, dei Comuni e di altri Enti locali, nonchè dei direttivi regionali dei Sindacati e delle Organizzazioni sociali, economiche e professionali su questioni di interesse generale, tutte le volte in cui le anzidette categorie di soggetti ne facciano richiesta;
d) la consultazione facoltativa prevista dall’art. 35, IV comma dello Statuto dei soggetti indicati alla lett. a) su specifici problemi, in particolare per quanto attiene la programmazione regionale, attraverso conferenze regionali;
e) la consultazione di Enti, Associazioni, Organizzazioni sociali, economiche, professionali e culturali in tutti gli altri casi in cui è prevista come obbligatoria dallo Statuto o da leggi regionali particolari.
Resta ferma la facoltà attribuita alle Commissioni consiliari dall’ art. 22 dello Statuto, di procedere, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio, alla consultazione di Enti locali, cittadini, Organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, tutte le volte in cui lo ritengano opportuno al fine di acquisire elementi utili alle loro attività.

Art. 4 - (Dovere di informazione)

Il dovere di informazione previsto dall’ art. 35, III comma dello Statuto, viene assolto dalla Regione:
a) mediante la pubblicazione di tutti i progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi di carattere generale sul “ supplemento” mensile di informazioni legislative della rivista edita a cura del Consiglio regionale;
b) mediante trasmissioni radiofoniche e televisive sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con l’Ente gestore dei servizi radio-televisivi;
c) mediante l’organizzazione di convegni e conferenze di studio;
d) mediante comunicati stampa e pubblicazioni su quotidiani e periodici a larga diffusione nella regione.

Titolo III
Esercizio della partecipazione Presentazione dei pareri e proposte - Consultazioni

Art. 5 - (Presentazione di pareri e proposte)

I pareri e le proposte di modifica di cui alla lett. a) dell’art. 3 vanno presentati entro il termine di un mese dalla loro pubblicazione, ( 2) alla Segreteria Generale del Consiglio regionale a mezzo raccomandata con RR.
Nel caso di progetti in relazione ai quali il Consiglio abbia deliberato l’urgenza, il termine di cui al comma precedente, ridotto a dieci giorni, decorre dalla data in cui la urgenza è stata deliberata.
I pareri e le proposte, di cui al presente articolo, sono esaminati dalla competente Commissione consiliare che ne fa adeguata menzione nella relazione del Consiglio.

Art. 6 - (Forma delle consultazioni)

Le consultazioni previste dall’art. 3 della presente legge possono essere effettuate:
a) mediante audizione diretta;
b) mediante l’invito ad esprimere per iscritto sul progetto, entro un termine determinato, pareri e proposte;
c) mediante l’invio di apposito questionario con l’invito a restituirlo entro un termine determinato;
d) mediante l’organizzazione di conferenze regionali a carattere generale.
Le consultazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3 vanno effettuate con la forma dell’audizione.
Negli altri casi la scelta della forma è rimessa alla volontà dell’organo che effettua la consultazione.

Art. 7 - (Audizione obbligatoria dei presentatori di pareri e proposte)

Nel caso previsto alla lett. b) dell’art. 3, la Commissione è tenuta a procedere all’audizione dei soggetti che si siano avvalsi del diritto di presentare pareri e proposte di modifica, con particolare riferimento alle osservazioni e proposte presentate.
La richiesta di audizione da parte di 1/4 dei componenti la Commissione, non può essere avanzata più di una volta nel corso dell’esame di uno stesso progetto.
Delle risultanze della effettuata audizione deve essere fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

Art. 8 - (Invito per le consultazioni)

L’invito per le consultazioni è diramato dal Presidente della Regione o dal Presidente del Consiglio regionale a seconda se trattasi di consultazioni indette dalla Giunta o dal Consiglio.
Qualora la consultazione si svolga per audizione lo invito deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata.
Gli Enti locali e gli Enti con personalità giuridica, partecipano all’audizione a mezzo dei loro organi rappresentativi o a mezzo di persone da questi formalmente delegate.
Le altre organizzazioni e le associazioni prive di personalità giuridica partecipano a mezzo delle persone alle quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o a mezzo di persona da queste formalmente delegata.

Art. 9

I convegni e le conferenze per gli effetti previsti allo art. 4, lett. c) e all’art. 6, lett. d) sono indetti dal Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta.
Il Consiglio ha facoltà di indire conferenze per gli effetti del citato art. 6, lett. d) qualora la consultazione verta su progetti all’esame delle Commissioni consiliari.
Si osservano al riguardo le norme previste dalla legge regionale 25-1-1973, n. 5.
Resta comunque ferma la facoltà del Consiglio regionale di promuovere ed organizzare convegni di studio nei casi e secondo i criteri stabiliti nella citata legge regionale n. 5 del 1973.

Art. 10

Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per quanto di competenza della Giunta regionale, previsti in L. 30.000.000 per gli effetti di cui all’art. 4, ed in L. 20.000.000 per gli effetti di cui all’art. 6, lett. d), si fa fronte mediante prelievo della somma di L. 30.000.000 dal Cap. 105 e della somma di L. 20.000.000 dal Cap. 140 del Bilancio della Regione esercizio 1974.
Nel Bilancio della Regione esercizio 1974 e seguenti sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:
a) Cap. 172 ( 3) denominato “Spese per rendere effettivo il diritto d' informazione dei cittadini a norma dell’art. 4 della presente legge, con lo stanziamento di L. 30.000.000.
b) Cap. 173 ( 4) denominato “ Spese per l’organizzazione di conferenze regionali, a norma dell’art. 6, lett. d) della presente legge, con lo stanziamento di L. 20.000.000.

Art. 11

Le spese per le iniziative promosse dal Consiglio regionale ai sensi della presente legge, fanno carico per lo esercizio in corso sui fondi stanziati nel Bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, - rubrica I - “ Consiglio regionale ” ai capitoli 10 e 20, all’uopo già istituiti, che presentano sufficiente capienza.
Per gli anni successivi le spese graveranno sui corrispondenti capitoli di Bilancio dei relativi esercizi.


Note

( 1) Il Regolamento del Consiglio regionale del Veneto, approvato con regolamento regionale 14 aprile 2015, n. 1 ed entrato in vigore il 31 maggio 2015, in attuazione degli articoli 9, 22 e 44 dello Statuto, detta agli articoli 55 e seguenti, disposizioni in materia di partecipazione e informazione dei cittadini. La presente legge deve pertanto intendersi ad effetti esauriti.
( 2) Il termine di un mese si intende riferito alla pubblicazione, a norma dell'art. 4, dei progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi di carattere generale, relativamente ai quali possono essere formulati i pareri e le proposte di modifica di cui alla lett. a), dell’art. 3.
( 3) Capitolo così sostituito dall’art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1975, n. 4 .
( 4) Capitolo così sostituito dall’art. 6 della legge regionale 10 gennaio 1975, n. 4 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 aprile 1974, n. 25 (BUR n. 16/1974)

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI FORMAZIONE DELLA VOLONTA’ DELLA REGIONE.

Titolo I
Finalità della legge

Art. 1 - (Finalità).
La presente legge, in attuazione degli articoli 35 e 36 dello Statuto regionale, stabilisce strumenti e metodi di consultazione, per garantire la partecipazione di tutti i cittadini all’esercizio della funzione legislativa, di programmazione regolamentare e amministrativa di carattere generale della Regione.

Titolo II
Partecipazione e dovere d'informazione

Art. 2 - (Oggetto della partecipazione)
La partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione ha per oggetto:
a) i progetti di legge e di regolamento regionali;
b) i progetti di piani e programmi regionali;
c) i progetti di provvedimenti amministrativi di carattere generale;
d) le proposte di legge al Parlamento da parte del Consiglio regionale, di cui all’art. 121, II comma della Costituzione, nonchè quelle tendenti a promuovere referendum abrogativo di leggi nazionali a norma dell’art. 75 della Costituzione.
Art. 3 - (Modalità di esercizio della partecipazione)
Fermo restando il potere di iniziativa popolare per leggi e regolamenti, la partecipazione preventiva si esplica mediante:
a) la presentazione a norma dell’art. 36, I comma dello Statuto - da parte dei cittadini, singoli o associati, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, di Enti locali, Organizzazioni sindacali, economiche, sociali e professionali - di pareri e proposte di modifica, per collaborare alla formazione di provvedimenti legislativi;
b) la consultazione obbligatoria prevista dal III comma dell’art. 36 dello Statuto, dei soggetti che si siano avvalsi del diritto di cui alla lettera a), allorchè ne faccia richiesta 1/4 dei componenti la competente Commissione consiliare;
c) la consultazione obbligatoria da parte della Giunta e delle competenti Commissioni consiliari, prevista dall’art. 35, V comma dello Statuto, delle Province, dei Comuni e di altri Enti locali, nonchè dei direttivi regionali dei Sindacati e delle Organizzazioni sociali, economiche e professionali su questioni di interesse generale, tutte le volte in cui le anzidette categorie di soggetti ne facciano richiesta;
d) la consultazione facoltativa prevista dall’art. 35, IV comma dello Statuto dei soggetti indicati alla lett. a) su specifici problemi, in particolare per quanto attiene la programmazione regionale, attraverso conferenze regionali;
e) la consultazione di Enti, Associazioni, Organizzazioni sociali, economiche, professionali e culturali in tutti gli altri casi in cui è prevista come obbligatoria dallo Statuto o da leggi regionali particolari.
Resta ferma la facoltà attribuita alle Commissioni consiliari dall’art. 22 dello Statuto, di procedere, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio, alla consultazione di Enti locali, cittadini, Organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, tutte le volte in cui lo ritengano opportuno al fine di acquisire elementi utili alle loro attività.
Art. 4 - (Dovere di informazione)
Il dovere di informazione previsto dall’art. 35, III comma dello Statuto, viene assolto dalla Regione:
a) mediante la pubblicazione di tutti i progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi di carattere generale sul “ supplemento” mensile di informazioni legislative della rivista edita a cura del Consiglio regionale;
b) mediante trasmissioni radiofoniche e televisive sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con l’Ente gestore dei servizi radio-televisivi;
c) mediante l’organizzazione di convegni e conferenze di studio;
d) mediante comunicati stampa e pubblicazioni su quotidiani e periodici a larga diffusione nella regione.

Titolo III
Esercizio della partecipazione Presentazione dei pareri e proposte - Consultazioni

Art. 5 - (Presentazione di pareri e proposte)
I pareri e le proposte di modifica di cui alla lett. a) dell’art. 3 vanno presentati entro il termine di un mese dalla loro pubblicazione, alla Segreteria Generale del Consiglio regionale a mezzo raccomandata con RR.
Nel caso di progetti in relazione ai quali il Consiglio abbia deliberato l’urgenza, il termine di cui al comma precedente, ridotto a dieci giorni, decorre dalla data in cui la urgenza è stata deliberata.
I pareri e le proposte, di cui al presente articolo, sono esaminati dalla competente Commissione consiliare che ne fa adeguata menzione nella relazione del Consiglio.
Art. 6 - (Forma delle consultazioni)
Le consultazioni previste dall’art. 3 della presente legge possono essere effettuate:
a) mediante audizione diretta;
b) mediante l’invito ad esprimere per iscritto sul progetto, entro un termine determinato, pareri e proposte;
c) mediante l’invio di apposito questionario con l’invito a restituirlo entro un termine determinato;
d) mediante l’organizzazione di conferenze regionali a carattere generale.
Le consultazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3 vanno effettuate con la forma dell’audizione.
Negli altri casi la scelta della forma è rimessa alla volontà dell’organo che effettua la consultazione.
Art. 7 - (Audizione obbligatoria dei presentatori di pareri e proposte)
Nel caso previsto alla lett. b) dell’art. 3, la Commissione è tenuta a procedere all’audizione dei soggetti che si siano avvalsi del diritto di presentare pareri e proposte di modifica, con particolare riferimento alle osservazioni e proposte presentate.
La richiesta di audizione da parte di 1/4 dei componenti la Commissione, non può essere avanzata più di una volta nel corso dell’esame di uno stesso progetto.
Delle risultanze della effettuata audizione deve essere fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.
Art. 8 - (Invito per le consultazioni)
L’invito per le consultazioni è diramato dal Presidente della Regione o dal Presidente del Consiglio regionale a seconda se trattasi di consultazioni indette dalla Giunta o dal Consiglio.
Qualora la consultazione si svolga per audizione lo invito deve essere spedito almeno quindici giorni prima della data fissata.
Gli Enti locali e gli Enti con personalità giuridica, partecipano all’audizione a mezzo dei loro organi rappresentativi o a mezzo di persone da questi formalmente delegate.
Le altre organizzazioni e le associazioni prive di personalità giuridica partecipano a mezzo delle persone alle quali, secondo gli accordi degli associati, è conferita la presidenza o a mezzo di persona da queste formalmente delegata.
Art. 9
I convegni e le conferenze per gli effetti previsti allo art. 4, lett. c) e all’art. 6, lett. d) sono indetti dal Presidente della Regione previa conforme deliberazione della Giunta.
Il Consiglio ha facoltà di indire conferenze per gli effetti del citato art. 6, lett. d) qualora la consultazione verta su progetti all’esame delle Commissioni consiliari.
Si osservano al riguardo le norme previste dalla legge regionale 25-1-1973, n. 5.
Resta comunque ferma la facoltà del Consiglio regionale di promuovere ed organizzare convegni di studio nei casi e secondo i criteri stabiliti nella citata legge regionale n. 5 del 1973.
Art. 10
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, per quanto di competenza della Giunta regionale, previsti in L. 30.000.000 per gli effetti di cui all’art. 4, ed in L. 20.000.000 per gli effetti di cui all’art. 6, lett. d), si fa fronte mediante prelievo della somma di L. 30.000.000 dal Cap. 105 e della somma di L. 20.000.000 dal Cap. 140 del Bilancio della Regione esercizio 1974.
Nel Bilancio della Regione esercizio 1974 e seguenti sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:
a) Cap. 177 denominato “ Spese per rendere effettivo il diritto d' informazione dei cittadini a norma dell’art. 4 della presente legge, con lo stanziamento di L. 30.000.000.
b) Cap. 178 denominato “ Spese per l’organizzazione di conferenze regionali, a norma dell’art. 6, lett. d) della presente legge, con lo stanziamento di L. 20.000.000.
Art. 11
Le spese per le iniziative promosse dal Consiglio regionale ai sensi della presente legge, fanno carico per lo esercizio in corso sui fondi stanziati nel Bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, - rubrica I - “ Consiglio regionale ” ai capitoli 10 e 20, all’uopo già istituiti, che presentano sufficiente capienza.
Per gli anni successivi le spese graveranno sui corrispondenti capitoli di Bilancio dei relativi esercizi.


SOMMARIO