crv_sgo_leggi

Legge regionale 19 aprile 1974, n. 26 (BUR n. 16/1974)

Intervento finanziario regionale per la realizzazione di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale

Legge regionale 19 aprile 1974, n. 26 (BUR n. 16/1974) (Abrogata)

INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE A PREVALENTE USO INDUSTRIALE

Legge abrogata dall’articolo 69, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .


SOMMARIO
Legge regionale 19 aprile 1974, n. 26(BUR n. 16/1974)

INTERVENTO FINANZIARIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOGNARI E DI DEPURAZIONE A PREVALENTE USO INDUSTRIALE


Art. 1
La Regione, allo scopo di agevolare la realizzazione od il completamento di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale, concede a Comuni o consorzi di Comuni od Enti Pubblici, contributi annui costanti nella misura del 5 per cento, per un periodo non superiore ad anni 10, su una quota non superiore al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
I contributi, di cui al precedente comma, potranno essere concessi anche per opere già appaltate, purchè non prima di un anno dall’entrata in vigore della presente legge, e semprechè i relativi progetti siano stati regolarmente approvati dai competenti organi.
La spesa ammissibile, ai fini della concessione del contributo, comprende, oltre al costo delle opere, la eventuale indennità di esproprio per l’acquisizione delle aree, l’onere per l’applicazione della imposta sul valore aggiunto, e una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 5 per cento del costo delle opere e delle espropriazioni.
Art. 2
Gli Enti che intendono ottenere la concessione dei contributi di cui all’art. 1, devono presentare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, domanda al Presidente della giunta regionale corredata dei seguenti atti:
a) relazione illustrativa del comprensorio di utenza nell’ambito delle indicazioni dello sviluppo territoriale, completa di tutti i dati necessari per la definizione ed il dimensionamento degli impianti;
b) progetto di massima dell’impianto, comprendente: la relazione tecnica ed il preventivo sommario della spesa; nel caso di opere già appaltate dovrà essere allegato il progetto esecutivo delle opere, completo degli atti di approvazione e di appalto;
c) schema di convenzione tra l’ente e gli utenti industriali.
Tale convenzione dovrà regolare i rapporti tra Enti e utenti per la realizzazione, e la gestione, e la manutenzione delle opere e dovrà prevedere le modalità di finanziamento della quota di spesa eccedente il contributo regionale; in ogni caso gli utenti industriali dovranno assumere a proprio carico una quota parte della spesa complessiva necessaria per la gestione degli impianti, ivi compresi gli oneri per gli ammortamenti dei mutui o dei prefinanziamenti.
La quota di spesa a carico degli utenti industriali dovrà essere rapportata al grado di utilizzazione degli impianti anche in relazione al carico di inquinamento prodotto.
Nella stessa convenzione gli utenti industriali dovranno impegnarsi, se necessario, a provvedere a proprio carico alle operazioni di pretrattamento delle acque di scarico prima della immissione nelle condotte della rete fognaria.
Art. 3
Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande da parte degli Enti, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale il programma per la ripartizione dei fondi disponibili, sulla base dei seguenti criteri di priorità:
a) interventi tendenti ad eliminare gravi carenze igienico-sanitarie;
b) interventi da attuarsi nelle aree destinate a zona industriale dagli strumenti urbanistici comunali o destinate ad insediamenti ai sensi dell’articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Tra le opere già appaltate verranno privilegiate quelle tendenti al disinquinamento di zone ad elevata concentrazione industriale.
Il programma dovrà prevedere l’accantonamento di una quota pari al 10 per cento dello stanziamento da destinare al finanziamento di eventuali oneri suppletivi (aumenti d’asta, revisione prezzi, ecc.) che potranno essere accertati nel corso dei lavori.
Successivamente all’approvazione del programma, il Presidente della giunta comunica ai richiedenti i termini entro i quali dovranno essere presentati i progetti esecutivi delle opere, o gli elaborati tecnici amministrativi.
Art. 4
Il Presidente della Giunta regionale provvede, previo parere degli organi tecnici, all’approvazione dei progetti delle opere ed alla concessione del contributo regonale, sulla base del programma approvato.
Gli impianti di depurazione previsti nei progetti dovranno assicurare in ogni caso che le acque reflue dagli impianti abbiano i requisiti di accettabilità fissati dalle norme o dalle disposizioni in vigore.
L’approvazione dei progetti delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.
La Giunta eserciterà la vigilanza sulle opere ammesse a contributo a mezzo degli uffici del Genio Civile regionale, i quali provvederanno anche a vistare gli stati d’avanzamento dei lavori.
La nomina dei collaudatori delle opere è di competenza della Giunta regionale.
Art. 5
La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con idoneo Istituto mutuante al fine di assicurare la concessione agli Enti dei mutui per la realizzazione delle opere ammesse a contributo, garantendo, ove necessario, i mutui stessi in forma di fidejiussione semplice.
I contributi annui costanti sono erogati con decreto del Presidente della Giunta direttamente all’Istituto mutuante, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento del mutuo.
Il regolare funzionamento degli impianti di depurazione dovrà essere accertato in sede di collaudo e annualmente, per tutta la durata del contributo, dall’Ufficiale sanitario del Comune, il quale dovrà segnalare alla Giunta regionale le eventuali deficienze.
In tal caso, qualora l’Ente non provveda ad eliminare le deficienze riscontrate, il Presidente della giunta regionale pot5rà disporre la sospensione dell’erogazione dei contributi annuali o la restituzione delle quote di annualità già erogate.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge previsti in L. 500 milioni annui si fa fronte per l’esercizio in corso, mediante detrazione di pari importo dal fondo globale iscritto all’art. 725 del Bilancio di previsione della spesa della Regione – esercizio 1974.
Nel bilancio di spesa della Regione – esercizio 1974 – è iscritto il capitolo 681 così denominato “Contributo decennale della Regione per la realizzazione di impianti fognari e di depurazione a prevalente uso industriale” con lo stanziamento di L. 500.000.000.
Per gli anni successivi fino al 1983 gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.



SOMMARIO