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Legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 (BUR n. 21/1974)

Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali. Provvedimenti istitutivi

Legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 (BUR n. 21/1974) (Abrogata)

ISTITUTO SUPERIORE PER L’ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI. PROVVEDIMENTI ISTITUTIVI.

Legge abrogata a decorrere dal 1 gennaio 1999, dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1999, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 (BUR n. 21/1974)

ISTITUTO SUPERIORE PER L’ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI. PROVVEDIMENTI ISTITUTIVI.


Art. 1
La Regione al fine di favorire la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti, con particolare riguardo ai settori di competenza regionale, partecipa alla costituzione dell’Istituto superiore per l’addestramento del personale delle Regioni e degli Enti locali.
L’Istituto, con sede in Venezia, avrà per principali finalità statutarie la promozione e l’organizzazione di corsi di studio, in materie giuridico-amministrative e di tecnica della programmazione, aperti a pubblici amministratori e funzionari.
L’Istituto potrà avvalersi della collaborazione delle Università, particolarmente di quelle trivenete, sia per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi, sia per quanto riguarda la partecipazione di docenti.
Art. 2
La partecipazione della Regione all’ISAPREL è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che all’Istituto partecipino, quali soci fondatori, la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano;
b) che sia statutariamente stabilito:
1. il diritto di tutte le altre Regioni, Provincie e Comuni e loro associazioni nazionali e regionali a partecipare all’Istituto in qualità di soci ordinari;
2. il diritto della Regione Veneta di nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto, in numero non inferiore ad un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione stesso.
Art. 3
La Giunta regionale è autorizzata ad approvare l’atto costitutivo dell’Istituto, sentita la competente Commissione consiliare.
I rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione dell’Istituto sono eletti dal consiglio regionale, con voto limitato su designazione della maggioranza e della minoranza.
Art. 4
La Giunta regionale è autorizzata a versare all’ISAPREL, all’atto della sua costituzione, la quota di sottoscrizione del patrimonio dell’Istituto di L. 1.500.000.
E’ autorizzata a versare altresì annualmente all’Istituto stesso il contributo di gestione nella misura di L. 10 milioni annue e la quota di associazione nella misura di L. 20 milioni annue.
Art. 5
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in L. 31.500.000 per l’anno 1974 e L. 30.000.000 per l’anno 1975 e seguenti, si provvede, per l’esercizio 1974, mediante riduzione dell’importo di L. 31.500.000 dal fondo stanziato al cap. 530 del bilancio di spesa 1974.
Nel bilancio 1974 sono istituiti i seguenti capitoli:
- cap. 563/1, così denominato “Quota di sottoscrizione del patrimonio dell’ISAPREL”, con lo stanziamento di Lire 1.500.000;
- cap. 223, così denominato “Quota annuale di associazione all’ISAPREL”, con lo stanziamento di L. 20 milioni;
- cap. 224, così denominato “Contributo annuale di gestione in favore dell’ISAPREL”, con lo stanziamento di Lire 10.000.000.
Per gli anni successivi gli stanziamenti di cui ai capitoli 223 e 224 saranno riprodotti nei rispettivi bilanci di spesa.



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