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Legge regionale 17 maggio 1974, n. 29 (BUR n. 21/1974)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 , concernente norme per la realizzazione di impianti sportivi

Legge regionale 17 maggio 1974, n. 29 (BUR n. 21/1974) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1973, n. 15 , CONCERNENTE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 , operata dall’articolo 46, della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 maggio 1974, n. 29 (BUR n. 21/1974) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1973, n. 15 , CONCERNENTE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI


Art. 1
L’art. 3 della legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 , è abrogato.
La concessione del contributo già prevista dal sopracitato art. 3 è limitata alle domande presentate per l’anno 1973.
Conseguentemente lo stanziamento per gli interventi di cui all’art. 3 viene portato in aumento dello stanziamento per gli interventi previsti dall’art. 2 della predetta legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 .
Art. 2
Al cap. 580 del bilancio 1974 e al corrispondente capitolo dei successivi esercizi, in aggiunta allo stanziamento previsto dalla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 , vengono stanziate annualmente lire 130 milioni, alla cui copertura si provvede, per l’anno 1974, mediante utilizzazione del fondo di cui al cap. 585, che viene di conseguenza soppresso.
Al cap. 590 del bilancio 1974, in aggiunta allo stanziamento previsto dalla legge regionale 10 luglio 1973, n. 15 , vengono stanziate lire 120 milioni, alla cui copertura si provvede mediante detrazione di pari importo dal cap. 725 del bilancio 1974.


SOMMARIO