crv_sgo_leggi

Legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 (BUR n. 21/1974)

Interventi regionali a favore delle cooperative artigiane di garanzia

Legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 (BUR n. 21/1974) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA

Legge abrogata dall’articolo 19, della legge regionale 15 dicembre 1981, n. 70 .


SOMMARIO
Legge regionale 17 maggio 1974, n. 31 (BUR n. 21/1974)

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELLE COOPERATIVE ARTIGIANE DI GARANZIA


Art. 1
Al fine di favorire l’artigianato, in conformità ai propri indirizzi programmatici, la Regione concorre alla formazione e allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia nelle seguenti forme:
a) contributo straordinario per l’integrazione del patrimonio sociale;
b) contributo annuale in conto quote sociali;
c) contributo in conto spese di gestione;
d) contributo in conto perdite patrimoniali per le eventuali insolvenze dei soci;
e) contributo sull’interesse dei mutui garantiti.
Hanno titolo a conseguire i benefici di cui al precedente comma le Cooperative artigiane di garanzia, con sede nel territorio della Regione, composte da almeno 150 soci e regolate secondo lo statuto-tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato nella G.U. 23 aprile 1959, n. 97, uniformato alle disposizioni di cui all’art. 2, a decorrere dall’1 gennaio 1975.
Dalla medesima data indicata al precedente comma, il conseguimento del contributo straordinario è subordinato, altresì, al raggiungimento, alla fine del precedente esercizio, di operazioni di credito per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento rispetto al fido massimo ottenibile, fatto pari, in ogni caso, a 10 volte il patrimonio sociale.
Art. 2
Agli effetti dell’applicazione del secondo comma dell’art. 1, gli statuti delle Cooperative artigiane di garanzia, redatti in conformità allo statuto-tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959, devono stabilire che:
a) le prestazioni di garanzia vengono concesse con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
b) il socio viene esonerato dal pagamento di qualsiasi diritto o provvigione a favore della Cooperativa per il prestito ottenuto con la garanzia di questa;
c) alla Regione è attribuita la facoltà di nominare il componente del collegio sindacale e del collegio dei probiviri che fungono da presidenti di detti organi;
d) alla Regione devono essere notificati, in caso di liquidazione della Cooperativa, i motivi e le cause dello scioglimento e ad essa deve essere attribuita, altresì, la facoltà di disporre, sentita la Commissione provinciale per l’artigianato, la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali in misura non superiore allo importo versato;
e) ulteriori eventuali deroghe e modifiche allo statuto-tipo allegato al D.M. 12 febbraio 1959 devono essere preventivamente approvate dalla Regione.
Art. 3
La Regione, al fine di accelerare il processo di adeguamento alle dimensioni ottimali di sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, è autorizzata a partecipare alla formazione del patrimonio sociale con un contributo straordinario.
Per conseguire detto contributo ciascuna Cooperativa artigiana di garanzia deve presentare domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale, la quale, su conforme parere della Commissione consiliare competente, dispone ed approva, entro il 30 aprile di ogni anno, la ripartizione della somma stanziata.
Art. 4
La Regione è autorizzata a partecipare, all’inizio di ogni anno, alla formazione del patrimonio sociale delle Cooperative artigiane di garanzia con un contributo in conto quote sociali commisurato all’incremento del numero dei soci nell’ultimo esercizio rispetto all’esercizio precedente. L'ammontare del contributo è pari a tre quote per ogni socio in più.
L’ammontare del contributo sarà pari a quattro quote o a cinque quote qualora, nell’esercizio considerato, l’incremento predetto risulti superiore rispettivamente a 300 soci o a 500 soci.
All’erogazione del contributo provvede il Presidente della Regione con proprio decreto sulla base delle risultanze del libro dei soci delle Cooperative.
Art. 5
La Regione partecipa alle spese di gestione delle Cooperative artigiane di garanzia anche sostituendosi ai soci nel pagamento della provvigione e di qualsiasi altro diritto posto a loro carico nel caso di richiesta di prestazione di garanzia.
Il contributo, per le finalità di cui al precedente comma, sarà erogato nella misura fissa di lire 2 milioni e in misura pari allo 0,50 per cento dell’importo complessivo delle operazioni iniziate nell’esercizio precedente.
La concessione del contributo è effettuata annualmente con decreto del Presidente della Regione su domanda avanzata dalla Cooperativa interessata entro il 31 marzo di ogni anno.
Art. 6
La Regione è autorizzata a concedere un contributo paro al 2 per cento sul tasso annuo di interesse per i mutui, per credito di esercizio, contratti delle imprese artigiane con la garanzia delle Cooperative artigiane di garanzia.
La concessione del contributo di cui al comma precedente è effettuata con decreto del Presidente della Regione su domanda avanzata dall’impresa interessata tramite la Cooperativa artigiana di garanzia che ha prestato la propria fidejussione.
Il pagamento del contributo è effettuato direttamente all’istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità previste da apposita convenzione da stipularsi tra Regione, Cooperativa di garanzia ed istituto di credito.
Art. 7
La Regione partecipa alle perdite subite dalle singole Cooperative artigiane di garanzia, per effetto dell’accertata insolvenza dei soci, con un contributo pari al 20 per cento del loro ammontare.
A tal fine le Cooperative sono tenute a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda debitamente documentata al Presidente della Regione, il quale, vagliati gli elementi di prova prodotti, decide con proprio motivato decreto.
Il decreto del Presidente della Regione ha carattere definitivo.
Art. 8
Agli oneri finanziari dipendenti dall’applicazione della presente legge, previsti in complessive L. 300 milioni annue, si farà fronte, per l’esercizio 1974, con lo stanziamento di L. 200 milioni già previsto al cap. 650 – rubrica V – sezione IV – titolo II dello stato di previsione della spesa dell’esercizio medesimo e con l’incremento di detto capitolo mediante il prelievo di L. 100 milioni dal cap. 725 – rubrica I – sezione V – titolo II dello stesso stato di previsione della spesa.
La Giunta regionale è autorizzata a ripartire lo stanziamento complessivo predetto ai fini dell’erogazione di ciascuna specie di contributo prevista dalla presente legge, sentita la competente Commissione consiliare.
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge per gli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa degli esercizi medesimi.
Art. 9
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.


SOMMARIO