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Legge regionale 17 maggio 1974, n. 32 (BUR n. 21/1974)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 , concernente norme per la concessione di contributi per l'adattamento e il riattamento di edifici per le scuole materne elementari e medie
Sommario
“Legge regionale 17 maggio 1974, n. 32 (BUR n. 21/1974) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1974, n. 22 , CONCERNENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO E IL RIATTAMENTO DI EDIFICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
Legge abrogata per effetto della abrogazione della
legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 , operata dall’articolo 46, della
legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 17 maggio 1974, n. 32 (BUR n. 21/1974) (Abrogata)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1974, n. 22 , CONCERNENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO E IL RIATTAMENTO DI EDIFICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE
Sommario
“Legge regionale 17 maggio 1974, n. 32 (BUR n. 21/1974) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1974, n. 22 , CONCERNENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ADATTAMENTO E IL RIATTAMENTO DI EDIFICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.
Art. 1
Il I comma dell’art. 2 della
legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 , è sostituito dal seguente:
“Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all’art. 1 i Comuni proprietari degli edifici e le Istituzioni pubbliche o private che, oltre ad essere proprietarie degli edifici, gestiscano direttamente le scuole o concedano per almeno 10 anni l’uso degli edifici di loro proprietà, a titolo gratuito o per canone simbolico, a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni”.
“Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all’art. 1 i Comuni proprietari degli edifici e le Istituzioni pubbliche o private che, oltre ad essere proprietarie degli edifici, gestiscano direttamente le scuole o concedano per almeno 10 anni l’uso degli edifici di loro proprietà, a titolo gratuito o per canone simbolico, a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni”.
Art. 2
I termini stabiliti dal II e dal III comma dell’art. 2 della
legge regionale 18 marzo 1974, n. 22 , sono prorogati per l’anno 1974, rispettivamente, al 31 maggio e al 15 giugno.
Il termine stabilito dal successivo art. 3 è prorogato, sempre per l’anno 1974, al 30 giugno.
Il termine stabilito dal successivo art. 3 è prorogato, sempre per l’anno 1974, al 30 giugno.
Art. 3
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
SOMMARIO
- Legge regionale 17 maggio 1974, n. 32 (BUR n. 21/1974)(Novellazione
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 MARZO 1974, n. 22 , CONCERNENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L’ADATTAMENTO E IL RIATTAMENTO DI EDIFICI PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.